Art. 57 
 
Modifiche alla legge regionale  29  dicembre  2009,  n.  41  «Polizia
               locale e politiche di sicurezza urbana» 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 29  dicembre  2009,
n. 41 e' cosi' sostituito: 
    «3. Il C.P.L. e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale, ed e' composto: 
      dal Dirigente dell'Ufficio  Autonomie  Locali  e  Decentramento
Amministrativo, che lo presiede; 
      dai  Comandanti  dei  corpi  di  Polizia  locale   dei   Comuni
capoluoghi di provincia; 
      dai Comandanti dei corpi di Polizia locale delle Province; 
      da tre rappresentanti di Polizia  locale  dei  Comuni,  di  cui
almeno uno appartenente a Comune con popolazione inferiore a  duemila
abitanti, designati dall'ANCI di Basilicata; 
      da   un   rappresentante   di   ciascuna   delle   associazioni
professionali di categoria operanti a livello regionale; 
      da un rappresentante designato dalle  organizzazioni  sindacali
rappresentative a livello regionale.». 
  2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 29  dicembre  2009,
n. 41 e' cosi' sostituito: 
    «1. E' istituita  nella  Regione  Basilicata  la  giornata  della
Polizia locale.».