Art. 57 Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 «Polizia locale e politiche di sicurezza urbana» 1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 e' cosi' sostituito: «3. Il C.P.L. e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ed e' composto: dal Dirigente dell'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, che lo presiede; dai Comandanti dei corpi di Polizia locale dei Comuni capoluoghi di provincia; dai Comandanti dei corpi di Polizia locale delle Province; da tre rappresentanti di Polizia locale dei Comuni, di cui almeno uno appartenente a Comune con popolazione inferiore a duemila abitanti, designati dall'ANCI di Basilicata; da un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali di categoria operanti a livello regionale; da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale.». 2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 e' cosi' sostituito: «1. E' istituita nella Regione Basilicata la giornata della Polizia locale.».