Art. 58 
 
Disposizioni in materia di  organi  di  amministrazione  di  societa'
           controllate o vigilate dalla Regione Basilicata 
 
  1. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Regione Basilicata
non  possono  essere  amministratori  delle  societa'  controllate  o
vigilate dalla Regione stessa. 
  2. I dipendenti  di  ruolo  della  Regione  Basilicata  che,  salvo
motivato  diniego  dell'amministrazione,  assumono  un  incarico   di
componente  dell'organo  di  amministrazione  di  una   societa'   in
controllo o vigilata  dalla  Regione  Basilicata  sono  collocati  in
aspettativa  non  retribuita  con  sospensione   dell'iscrizione   ai
competenti istituti di previdenza e di assistenza. 
  3. E' abrogato l'articolo 32 della legge regionale 4 marzo 2016, n.
5.