Art. 58 Disposizioni in materia di organi di amministrazione di societa' controllate o vigilate dalla Regione Basilicata 1. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Regione Basilicata non possono essere amministratori delle societa' controllate o vigilate dalla Regione stessa. 2. I dipendenti di ruolo della Regione Basilicata che, salvo motivato diniego dell'amministrazione, assumono un incarico di componente dell'organo di amministrazione di una societa' in controllo o vigilata dalla Regione Basilicata sono collocati in aspettativa non retribuita con sospensione dell'iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. 3. E' abrogato l'articolo 32 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5.