Art. 6 
Modifica all'art. 10 della legge regionale  27  luglio  1979,  n.  23
  «Disciplina  transitoria  delle  procedure  di  approvazione  degli
  strumenti urbanistici di attuazione», come modificato dall'art.  15
  della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25. 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 27 luglio 1979, n.
23, modificato dall'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 2012, n.
25, e' cosi' sostituito: 
    «2. L'infruttuosa decorrenza del termine, di  cui  al  precedente
comma  costituisce  presupposto  per  la  richiesta   di   intervento
sostitutivo della Regione da parte  dell'interessato.  Il  Presidente
della Giunta regionale o suo delegato, su istanza dell'interessato da
prodursi a pena di decadenza  entro  30  giorni  dalla  scadenza  del
termine di cui al comma 1, diffida il Comune ad  adempiere  entro  il
termine di 30 giorni dalla data della  diffida  stessa.  In  caso  di
ulteriore inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale  o
suo  delegato  nomina  il  commissario  ad  acta  che  provvede  alla
conclusione del procedimento. Gli oneri derivanti dall'attivita'  del
commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.».