Art. 6 Modifica all'art. 10 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 «Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione», come modificato dall'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25. 1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 23, modificato dall'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25, e' cosi' sostituito: «2. L'infruttuosa decorrenza del termine, di cui al precedente comma costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo della Regione da parte dell'interessato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, su istanza dell'interessato da prodursi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, diffida il Comune ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato nomina il commissario ad acta che provvede alla conclusione del procedimento. Gli oneri derivanti dall'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.».