Art. 61 
 
Modifiche all'art. 8 della  legge  regionale  2  marzo  1996,  n.  12
   «Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale» e s.m.i. 
 
  1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 8 della legge  regionale  2  marzo
1996, n. 12 sono aggiunti i seguenti: 
    «7-ter.  All'Ufficio   legale   sono   assegnati   esclusivamente
dipendenti  abilitati   all'esercizio   della   professione   forense
selezionati con  apposita  pubblico  concorso,  in  conformita'  alle
disposizioni dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2012,  n.  247.  La
responsabilita'  dell'Ufficio  legale  e'   affidata   dalla   Giunta
regionale all'Avvocato coordinatore al quale e' richiesto il possesso
dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori. 
    7-quater. Il coordinatore dell'Ufficio legale esercita  i  poteri
occorrenti al funzionamento  ed  all'organizzazione  delle  attivita'
dell'Ufficio e segnala i fabbisogni dell'Ufficio legale ai competenti
uffici amministrativi, che provvedono adottando i  relativi  atti  di
liquidazione e spesa. 
    7-quinques.  Le  funzioni   di   coordinamento   possono   essere
attribuite dalla Giunta regionale, su  proposta  del  Presidente  del
CICO,   ad   uno   degli   avvocati   non   dirigenti   in   possesso
dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle  magistrature  superiori
in servizio presso l'avvocatura, limitatamente  ai  compiti  connessi
all'organizzazione  delle  attivita'  legali,  per  un  periodo   non
superiore a due anni. L'assunzione delle  funzioni  di  coordinamento
non implica poteri di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri
avvocati in servizio. 
    7-sexies.   II   trattamento   economico   da   riconoscere    al
Coordinatore, in  misura  non  superiore  a  quello  attribuito  alle
posizioni  di  alta   professionalita'.   e'   determinato   con   la
deliberazione di Giunta regionale di  cui  al  comma  7-quinques  nei
limiti  delle  risorse  destinate  alla  spesa   per   il   personale
disponibile sul bilancio regionale. 
    7-septies I criteri per l'attribuzione delle funzioni di  cui  al
comma 7-quinques sono determinati dal regolamento  di  cui  al  comma
7-bis.». 
  2. La Giunta regionale, entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di  cui  al
comma 7-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 12/96 e s.m.i. anche
ai fini di cui all'art. 9, commi 1 e 7 del decreto  legge  24  giugno
2014, n. 90.