Art. 61 Modifiche all'art. 8 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 «Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale» e s.m.i. 1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 8 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 sono aggiunti i seguenti: «7-ter. All'Ufficio legale sono assegnati esclusivamente dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense selezionati con apposita pubblico concorso, in conformita' alle disposizioni dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La responsabilita' dell'Ufficio legale e' affidata dalla Giunta regionale all'Avvocato coordinatore al quale e' richiesto il possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori. 7-quater. Il coordinatore dell'Ufficio legale esercita i poteri occorrenti al funzionamento ed all'organizzazione delle attivita' dell'Ufficio e segnala i fabbisogni dell'Ufficio legale ai competenti uffici amministrativi, che provvedono adottando i relativi atti di liquidazione e spesa. 7-quinques. Le funzioni di coordinamento possono essere attribuite dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente del CICO, ad uno degli avvocati non dirigenti in possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori in servizio presso l'avvocatura, limitatamente ai compiti connessi all'organizzazione delle attivita' legali, per un periodo non superiore a due anni. L'assunzione delle funzioni di coordinamento non implica poteri di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri avvocati in servizio. 7-sexies. II trattamento economico da riconoscere al Coordinatore, in misura non superiore a quello attribuito alle posizioni di alta professionalita'. e' determinato con la deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7-quinques nei limiti delle risorse destinate alla spesa per il personale disponibile sul bilancio regionale. 7-septies I criteri per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 7-quinques sono determinati dal regolamento di cui al comma 7-bis.». 2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al comma 7-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 12/96 e s.m.i. anche ai fini di cui all'art. 9, commi 1 e 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.