Art. 66 
 
                       Neutralita' finanziaria 
 
  1. All'attuazione della  presente  legge  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziare   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per il
bilancio regionale.