Art. 8 Integrazione all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i. 1. All'art. 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Sono esclusi dai divieti elencati nel precedente comma 4 i Comuni che prima dell'entrata in vigore della legge erano gia' muniti di Piani paesistici e per tale casistica si applicano le norme di attuazione dei predetti piani.».