Art. 8 
Integrazione all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto  2009,  n.
  25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio  dell'economia
  e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i. 
 
  1. All'art. 6 della legge regionale 7  agosto  2009,  n.  25,  come
sostituito dall'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 2012,  n.  25
e' aggiunto il seguente comma: 
    «4-bis. Sono esclusi dai divieti elencati nel precedente comma  4
i Comuni che prima dell'entrata in  vigore  della  legge  erano  gia'
muniti di Piani paesistici e per tale casistica si applicano le norme
di attuazione dei predetti piani.».