Art. 9 
Modifiche all'art. 3 della legge  regionale  7  agosto  2009,  n.  25
  «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio  dell'economia  e
  alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i. 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009,  n.  25  e'  cosi'
sostituito: 
    «Articolo 3 (Interventi di rinnovamento del  patrimonio  edilizio
esistente) - 1. La  Regione  Basilicata,  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali  vigenti  e
all'art. 44 della legge regionale 11 agosto  1999,  n.  23  e  s.m.i.
promuove il rinnovamento e la sostituzione  del  patrimonio  edilizio
esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un  adeguato  livello
di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che  non
abbia adeguati livelli di prestazione energetica.  A  tal  fine  sono
consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione  di
edifici  esistenti,  autorizzati  o  condonati,  nonche'  di  edifici
residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo  abilitativo
in corso di  validita',  con  aumento  della  superficie  complessiva
esistente entro il limite max del 30%. 
    1-bis. Per superficie complessiva  si  intende  quanto  stabilito
all'art. 2 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801. 
    2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al  comma
1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni
in zone sismiche e  al  miglioramento  della  prestazione  energetica
dell'edificio ricostruito calcolata  secondo  gli  standard  previsti
dalla normativa vigente. 
    2-bis. Per quanto concerne gli edifici residenziali  in  fase  di
realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso  di  validita',
la superficie complessiva esistente su cui calcolare l'aumento di cui
al comma 1 e' quella riveniente dal titolo abilitativo  in  corso  di
validita'. 
    3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell'edificio
ricostruito quando e' assicurata una riduzione, non inferiore al 30%,
del fabbisogno  di  energia  calcolato  secondo  gli  standard  della
vigente normativa. 
    4. Il limite del 30% indicato al comma 1 e' incrementato fino  al
35% se si utilizzano le tecniche costruttive della bioedilizia, se si
ricorre all'utilizzo di impianti  fotovoltaici  totalmente  integrati
che assicurino una produzione di energia non  inferiore  al  40%  del
fabbisogno di energia dell'intero edificio, se la dotazione di  verde
privato esistente sul lotto di pertinenza viene  incrementata  almeno
del 60% e comunque in misura non inferiore ad un valore  incrementale
di 50 mq; e' ulteriormente incrementato per  l'edilizia  residenziale
fino al 40% se si realizzano gli interventi specificati  all'art.  11
comma 9, lettere a), c), ed e), della  legge  regionale  28  dicembre
2007, n. 28 e s.m.i. 
    5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento
della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze
previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; e' 
    5-bis.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo   devono
assicurare il rispetto dell' art. 41-sexies della legge n. 1150/1942,
del D.M. n. 1444/68 e della legge regionale 20 luglio 1999, n.  19  e
s.m.i. 
    5-ter.  Nell'applicazione  del  presente  articolo,  qualora  sia
dimostrata l'impossibilita' ad assolvere l'obbligo di cui al D.M.  n.
1444/68 in relazione  all'ampliamento  volumetrico  dell'edificio,  i
Comuni possono consentire gli interventi  previo  versamento  di  una
somma commisurata al costo di  acquisizione  di  altre  aree  per  il
soddisfacimento degli standards pubblici, e della loro realizzazione. 
    5-quater.  Sono  consentiti  interventi  di   demolizione   senza
ricostruzione  di  singoli   edifici   a   destinazione   d'uso   non
residenziale incompatibili  con  la  destinazione  di  zona;  ove  la
delocalizzazione delle relative volumetrie avvenga verso area o  aree
destinate  ad  attivita'  produttive  dagli   strumenti   urbanistici
generali vigenti, e' incentivata con un ulteriore premialita' del 15%
della superficie  coperta  esistente,  in  aggiunta  agli  incrementi
consentiti dai commi precedenti e con priorita' di  assegnazione  dei
lotti nelle suddette aree produttive. 
    5-quinquies.  Ove  si   proceda   alla   delocalizzazione   delle
volumetrie di cui al  comma  precedente,  le  aree  di  sedime  e  di
pertinenza  dell'edificio  demolito   devono   rimanere   libere   da
edificazione; a tal fine  l'interessato  si  deve  impegnare,  previa
stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla  demolizione
dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree. 
    5-sexies. Ai fini della presente legge, per lotto  di  pertinenza
di cui al precedente comma 5,  si  intende  la  porzione  di  terreno
destinata all'edificazione, come identificata nel titolo  abilitativo
rilasciato, anche  in  sanatoria.  Nell'ambito  degli  interventi  di
demolizione  e  ricostruzione   con   incremento   della   superficie
complessiva,   al   fine   di   garantire   una   maggiore   qualita'
architettonica, formale, di finiture  dell'intervento,  il  lotto  di
pertinenza puo' essere esteso ad aree  limitrofe  che  posseggono  il
requisito di contiguita' con il lotto di pertinenza originario, e che
sono  ricomprese  nella  medesima  zona  urbanistica  del  lotto   di
pertinenza originario. 
    5-septies. Sono  consentiti  interventi  di  delocalizzazione  di
volumetrie  esistenti  in  ambito  urbano  verso   zone   che   siano
compatibili e/o complementari con quelle di partenza.».