Art. 9 Modifiche all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i. 1. L'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' sostituito: «Articolo 3 (Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente) - 1. La Regione Basilicata, per le finalita' di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 e s.m.i. promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, nonche' di edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validita', con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%. 1-bis. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all'art. 2 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801. 2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. 2-bis. Per quanto concerne gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validita', la superficie complessiva esistente su cui calcolare l'aumento di cui al comma 1 e' quella riveniente dal titolo abilitativo in corso di validita'. 3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito quando e' assicurata una riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia calcolato secondo gli standard della vigente normativa. 4. Il limite del 30% indicato al comma 1 e' incrementato fino al 35% se si utilizzano le tecniche costruttive della bioedilizia, se si ricorre all'utilizzo di impianti fotovoltaici totalmente integrati che assicurino una produzione di energia non inferiore al 40% del fabbisogno di energia dell'intero edificio, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata almeno del 60% e comunque in misura non inferiore ad un valore incrementale di 50 mq; e' ulteriormente incrementato per l'edilizia residenziale fino al 40% se si realizzano gli interventi specificati all'art. 11 comma 9, lettere a), c), ed e), della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i. 5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; e' 5-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dell' art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, del D.M. n. 1444/68 e della legge regionale 20 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. 5-ter. Nell'applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l'impossibilita' ad assolvere l'obbligo di cui al D.M. n. 1444/68 in relazione all'ampliamento volumetrico dell'edificio, i Comuni possono consentire gli interventi previo versamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici, e della loro realizzazione. 5-quater. Sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione di singoli edifici a destinazione d'uso non residenziale incompatibili con la destinazione di zona; ove la delocalizzazione delle relative volumetrie avvenga verso area o aree destinate ad attivita' produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, e' incentivata con un ulteriore premialita' del 15% della superficie coperta esistente, in aggiunta agli incrementi consentiti dai commi precedenti e con priorita' di assegnazione dei lotti nelle suddette aree produttive. 5-quinquies. Ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie di cui al comma precedente, le aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree. 5-sexies. Ai fini della presente legge, per lotto di pertinenza di cui al precedente comma 5, si intende la porzione di terreno destinata all'edificazione, come identificata nel titolo abilitativo rilasciato, anche in sanatoria. Nell'ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva, al fine di garantire una maggiore qualita' architettonica, formale, di finiture dell'intervento, il lotto di pertinenza puo' essere esteso ad aree limitrofe che posseggono il requisito di contiguita' con il lotto di pertinenza originario, e che sono ricomprese nella medesima zona urbanistica del lotto di pertinenza originario. 5-septies. Sono consentiti interventi di delocalizzazione di volumetrie esistenti in ambito urbano verso zone che siano compatibili e/o complementari con quelle di partenza.».