Art. 10 Modifiche all'art. 62-quater della legge regionale n. 23/2007 1. All'art. 62-quater della legge regionale n. 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche: la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Passaggi di proprieta' fra Regione e Comuni)»; b) al comma 2 le parole «trasferiti alla Provincia o al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «trasferiti al Comune, qualora di interesse comunale».