Art. 10 
 
    Modifiche all'art. 62-quater della legge regionale n. 23/2007 
 
  1.  All'art.  62-quater  della  legge  regionale  n.  23/2007  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Passaggi di proprieta'
fra Regione e Comuni)»; 
    b) al comma 2 le parole «trasferiti alla Provincia o  al  Comune»
sono sostituite dalle seguenti: «trasferiti  al  Comune,  qualora  di
interesse comunale».