Art. 15 
 
 Inserimento dell'art. 9-quinquies nella legge regionale n. 20/2016 
 
  1. Dopo l'art. 9-quater della legge regionale 9 dicembre  2016,  n.
20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche
alle  leggi  regionali  11/1988,  18/2005,  7/2008,  9/2009,  5/2012,
26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-quinquies atti contabili  conseguenti  alle  operazioni  di
liquidazione 
  1. L'Amministrazione regionale provvede ad  adottare  gli  atti  di
entrata e di spesa conseguenti alle operazioni di liquidazione  delle
Province, successivamente alla data da cui ha effetto la soppressione
delle Province stesse.». 
  2. Per le finalita' previste dell'art. 9-quinquies, comma 1,  della
legge regionale n. 20/2016, come inserito dal comma 1, e' autorizzata
la spesa di 120.000 euro per l'anno  2017  a  valere  sulle  seguenti
Missioni, Programmi e Titoli dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019: 
    a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione),
Programma n.  3  (Gestione  economica,  Finanziaria,  Programmazione,
Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro; 
    b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione),
Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese  correnti)  per
50.000 euro; 
    c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione),
Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1  (Spese  correnti)  per
20.000 euro. 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si  provvede
mediante  storno  di  pari  importo  dalla  Missione  n.  1  (Servizi
istituzionali, generali  e  di  gestione),  Programma  n.  11  (Altri
Servizi generali) - Titolo n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  4. Le spese di cui al comma 2  sono  spese  obbligatorie  ai  sensi
dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42).