Art. 15 Inserimento dell'art. 9-quinquies nella legge regionale n. 20/2016 1. Dopo l'art. 9-quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), e' inserito il seguente: «Art. 9-quinquies atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione 1. L'Amministrazione regionale provvede ad adottare gli atti di entrata e di spesa conseguenti alle operazioni di liquidazione delle Province, successivamente alla data da cui ha effetto la soppressione delle Province stesse.». 2. Per le finalita' previste dell'art. 9-quinquies, comma 1, della legge regionale n. 20/2016, come inserito dal comma 1, e' autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019: a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro; b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro; c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 20.000 euro. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 4. Le spese di cui al comma 2 sono spese obbligatorie ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).