Art. 16 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; le disposizioni
di cui agli articoli dal 5 all'11  hanno  efficacia  dal  1°  gennaio
2018. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
 
                             BOLZONELLO 
 
  (Omissis)