Art. 16 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; le disposizioni di cui agli articoli dal 5 all'11 hanno efficacia dal 1° gennaio 2018. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. BOLZONELLO (Omissis)