Art. 2 Conferimento a Friuli Venezia Giulia Strade SpA 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, esercita le funzioni in materia di viabilita' provinciale e, in particolare, quelle di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 26/2014, tramite la Societa' in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA, di seguito denominata Societa', cui conferisce le attivita' connesse. 2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' conferite alla Societa' ai sensi del comma 1 sono disciplinate mediante convenzione tra la Regione e la Societa' stessa. 3. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e delle restanti funzioni in materia di viabilita' provinciale trasferite alla Regione, trova applicazione, per quanto non previsto dalla presente legge, il Titolo IV della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'); in tal senso, dal 1° gennaio 2018, la viabilita' provinciale si intende ricompresa nell'ambito della viabilita' regionale.