Art. 2 
 
           Conferimento a Friuli Venezia Giulia Strade SpA 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione, a decorrere  dal
1° gennaio 2018,  esercita  le  funzioni  in  materia  di  viabilita'
provinciale   e,   in   particolare,   quelle    di    progettazione,
realizzazione, manutenzione, gestione e  vigilanza,  trasferite  alla
Regione ai sensi dell'art.  32  della  legge  regionale  n.  26/2014,
tramite la Societa' in house Friuli Venezia  Giulia  Strade  SpA,  di
seguito denominata Societa', cui conferisce le attivita' connesse. 
  2. Le modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  conferite  alla
Societa' ai sensi del comma 1 sono disciplinate mediante  convenzione
tra la Regione e la Societa' stessa. 
  3. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al  comma  1  e
delle  restanti  funzioni  in  materia  di   viabilita'   provinciale
trasferite alla Regione, trova applicazione, per quanto non  previsto
dalla presente legge, il Titolo IV della legge  regionale  20  agosto
2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004  in  materia
di  trasporto  pubblico  regionale   e   locale,   trasporto   merci,
motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'); in  tal  senso,
dal 1° gennaio 2018, la viabilita' provinciale si intende  ricompresa
nell'ambito della viabilita' regionale.