Art. 4 Disposizioni in materia di personale 1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilita' provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all'art. 35 della legge regionale n. 26/2014, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, e' trasferito alla Societa' a decorrere dal 1° gennaio 2023; il trasferimento puo' avvenire, a domanda del personale interessato, anche con una decorrenza anteriore, concordata dal personale medesimo con la Societa', a partire dall'1 gennaio 2018. Al personale trasferito e' applicato il Contratto collettivo di lavoro vigente presso la Societa'. Al fine di assicurare, nelle more del trasferimento, la continuita' nello svolgimento delle attivita' conferite, il personale di cui al primo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, e' messo a disposizione della Societa', previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al personale messo a disposizione continua ad applicarsi lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale. 2. In relazione al comma 1, la Societa', fermo restando quanto disposto al comma 8, ridetermina la propria dotazione organica, per un numero di unita' pari a quello del personale individuato con gli atti di cui al medesimo comma 1. 3. La Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, procede alla costituzione di una dotazione organica separata a esaurimento, corrispondente ai posti del personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, che verra' progressivamente ridotta contestualmente al trasferimento o al rientro dalla messa a disposizione del personale stesso ai sensi dei commi 1, 5 e 6. 4. La Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, trasferisce al bilancio della Societa' con la legge regionale di stabilita' risorse corrispondenti al trattamento economico riferito alle unita' di personale individuate con gli atti di cui al primo periodo del comma 1 e non piu' in servizio alla data del 31 dicembre 2017; la Regione trasferisce, altresi', progressivamente al bilancio della Societa', nel periodo compreso trai il 1° gennaio 2018 e il 1° gennaio 2023, mediante le leggi regionali di stabilita' e di assestamento del bilancio, le risorse corrispondenti al trattamento economico delle unita' di personale trasferite alla Societa' o ad altra amministrazione o rientrate dalla messa a disposizione o cessate dal servizio. La Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto del periodo di tempo intercorso tra i primi piani di ricognizione del personale addetto alle funzioni in materia di viabilita' di cui all'art. 34 della legge regionale n. 26/2014 e i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1, trasferisce al bilancio della Societa', per le finalita' di cui al comma 8, ulteriori risorse corrispondenti all'80 per cento del trattamento economico medio delle unita' di personale rientranti nei suddetti piani di ricognizione e non trasferiti con i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1. 5. Il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1 puo' partecipare, per tutta la durata del periodo della messa a disposizione, alle procedure di mobilita' attivate dagli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a procedure di mobilita' intercompartimentale; nel caso degli enti locali del Comparto unico l'acquisizione di detto personale mediante la mobilita' avviene a valere sui budget assunzionali previsti dalla vigente normativa. In caso di mobilita' di comparto non e' richiesto il nulla osta; il trasferimento del personale non puo' avvenire prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla comunicazione dell'amministrazione ricevente, fatta salva la possibilita' per l'Amministrazione regionale e l'amministrazione di destinazione, sentita la Societa', di concordare un termine diverso anche inferiore. 6. La Regione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, prima di procedere alle assunzioni di personale non dirigente previste dai singoli piani dei fabbisogni occupazionali, avvia interpelli interni riservati al personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, in possesso della categoria e profilo professionale dei posti da ricoprire, nel limite massimo del 15 per cento del contingente di posti destinati a tale copertura, con arrotondamento all'unita' superiore. Il rientro dalla messa a disposizione avviene a valere sui budget assunzionali. La Giunta regionale definisce preventivamente i criteri per individuare il personale avente titolo al rientro nel caso in cui vi sia un numero di domande di rientro dalla messa a disposizione superiore al numero dei posti disponibili ai sensi del primo periodo. 7. Al fine di consentire la piena operativita' della Societa', la medesima puo' procedere, nel limite delle risorse trasferite ai sensi del comma 4, primo periodo e per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, all'assunzione di personale, per la sostituzione di quello trasferito in mobilita' presso altra amministrazione ai sensi del comma 5, rientrato dalla messa a disposizione ai sensi del comma 6 o cessato dal servizio al 31 dicembre 2017 o nel corso del periodo di messa a disposizione mediante, in ordine prioritario, l'attivazione della mobilita' di cui all'art. 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a Societa' di capitali), lo scorrimento di proprie graduatorie di selezioni ad evidenza pubblica in corso di validita' o l'indizione di nuove selezioni ad evidenza pubblica. 8. Al fine di corrispondere in modo adeguato e funzionale alle accresciute esigenze operative nei settori amministrativo e contabile che conseguiranno al conferimento delle attivita', la Societa' puo' procedere, previa ridefinizione della dotazione organica e utilizzando le risorse di cui al comma 4 secondo periodo, all'attivazione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, delle stesse procedure di cui al comma 7, ai fini dell'assunzione di personale con professionalita' amministrativo contabile. 9. In caso di reinternalizzazione delle attivita' conferite ai sensi dell'art. 2 da parte della Regione, la medesima, prima di effettuare nuove assunzioni di personale, procede al riassorbimento delle unita' di personale trasferite alla Societa', ai sensi del comma 1, previa ridefinizione delle dotazioni organiche della Regione e della Societa' e con contestuale corrispondente riduzione delle risorse trasferite.