Art. 5 
 
       Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 23/2007 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n.
23 (Attuazione del decreto legislativo  n.  111/2001  in  materia  di
trasporto   pubblico   regionale   e   locale,    trasporto    merci,
motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'), sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
      «d  bis)  classificazione  e  declassificazione  amministrativa
delle strade provinciali;»; 
    b) alla lettera  e)  le  parole  «determinazione  per  le  strade
regionali» sono sostituite dalle  seguenti:  «determinazione  per  la
viabilita' regionale, come definita dall'art. 2, comma 3, della legge
regionale 22 settembre 2017, n. 32,»; 
    c) alla lettera g) le parole «Province e» sono soppresse.