Art. 5 Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 23/2007 1. Al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d bis) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali;»; b) alla lettera e) le parole «determinazione per le strade regionali» sono sostituite dalle seguenti: «determinazione per la viabilita' regionale, come definita dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32,»; c) alla lettera g) le parole «Province e» sono soppresse.