Allegato 
 
Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e  modalita'
  per la  realizzazione,  l'organizzazione,  il  funzionamento  e  la
  vigilanza, nonche' modalita' per l'avvio  e  l'accreditamento,  dei
  nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali
  e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi,
  ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c)  e  d)  della  legge
  regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema  educativo  integrato  dei
  servizi per la prima infanzia) emanato con decreto  del  Presidente
  della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
Sostituzione dell'art. 36 del decreto del  Presidente  della  Regione
                             n. 230/2011 
 
    1. L'art. 36 del decreto del Presidente della Regione  4  ottobre
2011, n. 230  «Regolamento  recante  requisiti  e  modalita'  per  la
realizzazione, l'organizzazione, il  funzionamento  e  la  vigilanza,
nonche'  modalita'  per  l'avvio   e   l'accreditamento,   dei   nidi
d'infanzia, dei servizi integrativi  e  dei  servizi  sperimentali  e
ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi,  ai
sensi dell'art. 13,  comma  2,  lettere  a),  c)  e  d)  della  legge
regionale 18 agosto 2005, n.  20  (Sistema  educativo  integrato  dei
servizi per la prima infanzia)» e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 36 (Accreditamento)». -  1.  Per  la  qualificazione  dei
servizi  del  sistema  educativo  integrato  e'  previsto  l'istituto
dell'accreditamento,  caratterizzato  dal   possesso   di   requisiti
qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per
l'avvio del servizio, omogenei per  i  servizi  gestiti  da  soggetti
pubblici, del privato sociale e privati. 
    2.  L'accreditamento  costituisce  titolo   necessario   per   la
stipulazione di contratti con il sistema pubblico per  l'acquisizione
delle prestazioni erogate dal privato e condizione per  l'accesso  ai
finanziamenti regionali finalizzati al contenimento  delle  rette  da
parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati; per i
servizi e le strutture pubbliche e' condizione di funzionamento.» 
 
                               Art. 2. 
 
 
Sostituzione dell'art. 37 del decreto del  Presidente  della  Regione
                              230/2011 
 
    1. L'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011
e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  37  (Requisiti  e  procedura  per   l'accreditamento   e
controlli). - 1. Per essere accreditati i soggetti gestori di servizi
del sistema educativo integrato dei servizi per  la  prima  infanzia,
oltre  ai  requisiti  previsti  per  richiedere  l'avvio  tramite  la
Segnalazione certifica di inizio attivita' (SCIA), devono possedere i
requisiti elencati all'art. 20, comma  2  della  legge  regionale  n.
20/2005. 
    2. Salvo quanto previsto  dall'art.  29,  comma  4,  della  legge
regionale 20/2005,  la  funzione  di  coordinamento  pedagogico  deve
essere svolta da personale in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
Pedagogia, in Scienze dell'educazione, in  Scienze  della  Formazione
Primaria, in Psicologia o di altre lauree equipollenti. 
    3. La domanda di accreditamento,  corredata  dalle  dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e  dalle  dichiarazioni  sostitutive
dell'atto di notorieta', di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), attestanti il possesso dei  requisiti
e delle prescrizioni di cui  ai  commi  1  e  2,  e'  presentata  dal
soggetto gestore del servizio al comune dove il servizio e' ubicato. 
    4. L'eventuale  documentazione  integrativa  o  sostitutiva  deve
essere  richiesta  in  un'unica  soluzione  e   l'accreditamento   e'
rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione della  domanda
o dalla  data  di  ricevimento  della  documentazione  integrativa  o
sostitutiva. 
    5. Al fine della  valutazione  del  possesso  dei  requisiti  per
l'accreditamento le dimensioni, gli indicatori e i descrittori  degli
stessi sono individuati negli allegati  A,  B,  C  e  D  al  presente
regolamento. 
    6.  Le  attivita'  concernenti  l'accreditamento  possono  essere
esercitate  anche  avvalendosi  del  Servizio  sociale   dei   comuni
territorialmente competente. 
    7. Il comune provvede a verificare periodicamente  la  permanenza
dei  requisiti  di  accreditamento  anche  avvalendosi  del  Servizio
sociale dei comuni territorialmente competenti. 
    8. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o  piu'  dei
requisiti richiesti, il comune assegna al soggetto gestore un termine
perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso  inutilmente  tale
termine il comune revoca l'accreditamento. 
    9. L'accreditamento ha una validita' di 3 anni ed e'  soggetto  a
rinnovo, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento
delle prescrizioni assegnate. 
    10. I comuni  trasmettono  alla  Direzione  centrale  competente,
anche  mediante  il  sistema  informativo   di   cui   all'art.   38,
comunicazione  dei  provvedimenti  di  accreditamento  nonche'  delle
revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute. 
    11. Eventuali modifiche agli allegati A, B, C  e  D  al  presente
Regolamento sono disposte con decreto del  direttore  centrale  della
Direzione  centrale  competente  e  sono  pubblicate  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione.» 
 
                               Art. 3. 
 
 
Modifica dell'art. 41 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              230/2011 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  41  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 230/2011 le parole «hanno efficacia dal 1° settembre 2017 con
riferimento  all'anno  educativo  2017/2018»  sono  sostituite  dalle
seguenti  «hanno  efficacia  dal  1°  gennaio  2019  con  riferimento
all'anno educativo 2019/2020». 
 
                               Art. 4. 
 
 
Aggiunta degli allegati A, B, C e D al decreto del  Presidente  della
                         Regione n. 230/2011 
 
    1. Al decreto del  Presidente  della  Regione  n.  230/2011  sono
aggiunti gli allegati A, B, C e D di cui al presente regolamento. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
    (Omissis). 
 
Visto, il Presidente: Serracchiani