Allegato Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e modalita' per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonche' modalita' per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Omissis). Art. 1. Sostituzione dell'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011 1. L'art. 36 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 «Regolamento recante requisiti e modalita' per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonche' modalita' per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)» e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Accreditamento)». - 1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato e' previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'avvio del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati. 2. L'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico per l'acquisizione delle prestazioni erogate dal privato e condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali finalizzati al contenimento delle rette da parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati; per i servizi e le strutture pubbliche e' condizione di funzionamento.» Art. 2. Sostituzione dell'art. 37 del decreto del Presidente della Regione 230/2011 1. L'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011 e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Requisiti e procedura per l'accreditamento e controlli). - 1. Per essere accreditati i soggetti gestori di servizi del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, oltre ai requisiti previsti per richiedere l'avvio tramite la Segnalazione certifica di inizio attivita' (SCIA), devono possedere i requisiti elencati all'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 20/2005. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 4, della legge regionale 20/2005, la funzione di coordinamento pedagogico deve essere svolta da personale in possesso del diploma di laurea in Pedagogia, in Scienze dell'educazione, in Scienze della Formazione Primaria, in Psicologia o di altre lauree equipollenti. 3. La domanda di accreditamento, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti il possesso dei requisiti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal soggetto gestore del servizio al comune dove il servizio e' ubicato. 4. L'eventuale documentazione integrativa o sostitutiva deve essere richiesta in un'unica soluzione e l'accreditamento e' rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o sostitutiva. 5. Al fine della valutazione del possesso dei requisiti per l'accreditamento le dimensioni, gli indicatori e i descrittori degli stessi sono individuati negli allegati A, B, C e D al presente regolamento. 6. Le attivita' concernenti l'accreditamento possono essere esercitate anche avvalendosi del Servizio sociale dei comuni territorialmente competente. 7. Il comune provvede a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di accreditamento anche avvalendosi del Servizio sociale dei comuni territorialmente competenti. 8. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o piu' dei requisiti richiesti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine il comune revoca l'accreditamento. 9. L'accreditamento ha una validita' di 3 anni ed e' soggetto a rinnovo, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle prescrizioni assegnate. 10. I comuni trasmettono alla Direzione centrale competente, anche mediante il sistema informativo di cui all'art. 38, comunicazione dei provvedimenti di accreditamento nonche' delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute. 11. Eventuali modifiche agli allegati A, B, C e D al presente Regolamento sono disposte con decreto del direttore centrale della Direzione centrale competente e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.» Art. 3. Modifica dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011 1. Al comma 2 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 230/2011 le parole «hanno efficacia dal 1° settembre 2017 con riferimento all'anno educativo 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti «hanno efficacia dal 1° gennaio 2019 con riferimento all'anno educativo 2019/2020». Art. 4. Aggiunta degli allegati A, B, C e D al decreto del Presidente della Regione n. 230/2011 1. Al decreto del Presidente della Regione n. 230/2011 sono aggiunti gli allegati A, B, C e D di cui al presente regolamento. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani