Allegato Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione dei contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 84, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali). (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. In attuazione dell'art. 84 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come modificato dall'art. 12 della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 (Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario) il presente regolamento, al fine di supportare il sistema produttivo, stabilisce criteri e modalita' per la concessione di contributi alle imprese che si insediano negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale a parziale copertura dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati stessi. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 3/2015, relativamente alle nozioni di: a) aiuti «de minimis»; b) agglomerati industriali; c) aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA); d) servizi primari; e) servizi secondari; f) microimprese, piccole e medie imprese (PMI). 2. Ai fini del presente regolamento per Ente gestore si intende: ciascun consorzio di sviluppo economico locale delegato dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla gestione dei contributi di cui al presente regolamento in riferimento all'agglomerato industriale di competenza ai sensi dell'art. 84, comma 4, della legge regionale 3/2015. Art. 3. Regime di aiuto 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non puo' superare l'importo di duecentomila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro ad una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non puo' superare i centomila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 4. Ai fini del riscontro del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 3, la concessione del contributo e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante i contributi ricevuti dal beneficiario in «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Art. 4. Esclusioni 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attivita' e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1 di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A. Art. 5. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 1. Ai sensi dell'art. 84, comma 1, della legge regionale n. 3/2015, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le PMI che si insediano negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, con priorita' alle imprese che si insediano nelle APEA, qualora costituite. 2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio; b) essere insediate in un agglomerato industriale di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo il caso del concordato preventivo con continuita' aziendale; d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); e) essere in regola con le prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria dell'artigianato della cooperazione del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi). Art. 6. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo, a parziale copertura dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, le spese di cui all'art. 64, comma 5 della legge regionale 3/2015, relative alle tariffe ed ai corrispettivi versati al consorzio per l'utilizzo di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio stesso, sostenute dalle PMI nel biennio successivo alla data del proprio insediamento nell'agglomerato industriale di competenza del relativo consorzio di sviluppo economico locale. 2. Le spese ammissibili a contributo sono al netto dell'IVA. Art. 7. Divieto di cumulo 1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri contributi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. Art. 8. Intensita' dell'aiuto 1. Il contributo e' concesso in misura pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile. Art. 9. Modalita' di presentazione delle domande 1. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e' presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, all'Ente gestore esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ed e' redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attivita' produttive, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nonche' sul sito internet dell'Ente gestore. 2. Le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilita', dal 15 marzo al 30 maggio di ogni anno. 3. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: a) la documentazione giustificativa delle spese sostenute; b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti: 1) il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 5; 2) il rispetto dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa europea in materia di definizione delle PMI; 3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 7; 4) la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» di cui all'art. 3 comma 4; 5) la dichiarazione attestante l'eventuale insediamento in un'area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA); 6) l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18. 4. Il beneficiario prova le spese sostenute attraverso la seguente documentazione di pagamento: a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore del consorzio, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore del consorzio, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati; c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del consorzio oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro del consorzio apposti sull'originale del documento. Art. 10. Informazioni sul procedimento e nota informativa 1. L'Ente gestore comunica al soggetto richiedente il contributo: a) l'ufficio competente in cui si puo' prendere visione degli atti o tramite copia; b) l'oggetto del procedimento; c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria; d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati; e) i termini per la concessione ed erogazione del contributo. 2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, l'Ente gestore puo' predisporre apposita nota informativa, pubblicata sul proprio sito internet ufficiale. 3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 11. Istruttoria delle domande 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto che danno diritto al contributo effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. 3. La domanda di contributo e' archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne da' tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi: a) la domanda e' presentata al di fuori dei termini previsti all'art. 9, comma 2 ovvero dell'art. 16, comma 2; b) la domanda e' presentata con modalita' diverse da quella prevista dall'art. 9, comma 1; c) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione. 4. L'Ente gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Concessione ed erogazione del contributo 1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto «de minimis», nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili, e contestualmente liquidati, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 9, comma 2, ovvero di cui all'art. 16, comma 2. 2. Le domande sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando priorita' alle imprese che si insediano nelle APEA, ove costituite. 3. L'elenco delle domande ammesse a contributo e' reso pubblico sul sito internet dell'Ente gestore. 4. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno solare di presentazione della domande possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, dando priorita' alle imprese che si insediano nelle APEA, ove costituite. 5. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione e' data tempestiva comunicazione all'impresa. Art. 13. Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari devono conservare i titoli originari di spesa e la documentazione attestante l'avvenuto sostenimento della spesa medesima presso i propri uffici in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 14. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 in qualsiasi momento l'Ente gestore puo' disporre ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo. Art. 15. Revoca del contributo concesso 1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo e' revocato ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Art. 16. Disposizioni transitorie 1. Ai sensi dell'art. 84, comma 2, della legge regionale n. 3/2015, in sede di prima applicazione, i contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, in relazione alle spese di cui all'art. 64, comma 5, possono essere concessi anche alle PMI insediate dall'1 ottobre 2016 negli agglomerati industriali, per le spese sostenute nel biennio successivo alla conclusione del processo di riordino del relativo consorzio di sviluppo industriale. 2. In deroga a quanto disposto dall'art. 9, comma 2, con esclusivo riferimento all'annualita' 2017, le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilita', dal 2 ottobre al 1° dicembre. Art. 17. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale n. 7/2000. Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto: Il Presidente Seracchiani