Allegato 
 
Regolamento concernente i criteri e le modalita' di  concessione  dei
  contributi a copertura parziale  dei  costi  per  l'utilizzo  e  la
  fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati
  industriali  di  competenza  dei  consorzi  di  sviluppo  economico
  locale, ai sensi dell'art. 84, comma 3, della  legge  regionale  20
  febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle  politiche
  industriali). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. In attuazione dell'art. 84 della legge regionale  20  febbraio
2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche  industriali),
come modificato dall'art. 12 della legge regionale 12 maggio 2017, n.
14 (Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario) il  presente
regolamento, al fine di supportare il sistema produttivo,  stabilisce
criteri e modalita' per la concessione di contributi alle imprese che
si insediano negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi
di sviluppo economico locale  a  parziale  copertura  dei  costi  per
l'utilizzo e la fruizione delle opere e  degli  impianti  a  servizio
degli agglomerati stessi. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si applicano  le  definizioni
contenute nell'art. 2, comma 1,  della  legge  regionale  n.  3/2015,
relativamente alle nozioni di: 
      a) aiuti «de minimis»; 
      b) agglomerati industriali; 
      c) aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA); 
      d) servizi primari; 
      e) servizi secondari; 
      f) microimprese, piccole e medie imprese (PMI). 
    2. Ai fini del presente regolamento per Ente gestore si  intende:
ciascun consorzio di sviluppo economico locale delegato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia alla gestione dei contributi di cui al presente
regolamento in riferimento all'agglomerato industriale di  competenza
ai sensi dell'art. 84, comma 4, della legge regionale 3/2015. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                           Regime di aiuto 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi  nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n.  1407/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  «de  minimis»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 
    2. Ai sensi  dell'art.  3  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,
l'importo complessivo  degli  aiuti  «de  minimis»  concessi  ad  una
medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 2, del  predetto  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  a  una
medesima «impresa unica», non puo' superare l'importo di duecentomila
euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno
Stato membro ad una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie  di
cui all'art.  2,  paragrafo  2,  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1407/2013, a una medesima «impresa unica», che opera nel settore  del
trasporto di merci su strada per conto  terzi  non  puo'  superare  i
centomila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    4. Ai fini del riscontro del rispetto dei limiti di cui ai  commi
2  e  3,  la  concessione  del   contributo   e'   subordinata   alla
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari   in   materia   di   documentazione   amministrativa),
attestante i contributi ricevuti dal  beneficiario  in  «de  minimis»
durante  i  due  esercizi  finanziari  precedenti  e   nell'esercizio
finanziario in corso. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 1407/2013,  sono  esclusi  dall'applicazione  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attivita' e  le  tipologie
di aiuto individuati all'art. 1,  paragrafo  1  di  tale  regolamento
dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A. 
 
                               Art. 5. 
 
 
         Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 
 
    1. Ai sensi dell'art. 84,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
3/2015,  possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al  presente
regolamento le PMI che si insediano negli agglomerati industriali  di
competenza dei consorzi di sviluppo economico locale,  con  priorita'
alle imprese che si insediano nelle APEA, qualora costituite. 
    2. Le PMI beneficiarie di cui  al  comma  1  devono  possedere  i
seguenti requisiti: 
      a) essere iscritte nel Registro delle imprese della  Camera  di
commercio competente per territorio; 
      b) essere insediate in un agglomerato industriale di competenza
dei consorzi di sviluppo economico locale; 
      c)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere sottoposti a procedure  concorsuali  previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata  e  della
liquidazione coatta amministrativa), salvo  il  caso  del  concordato
preventivo con continuita' aziendale; 
      d) non essere destinatarie di sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231
(Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300); 
      e)  essere  in  regola  con  le  prescrizioni  previste   dalla
normativa in materia di sicurezza sul lavoro ai  sensi  dell'art.  73
della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti  nei
settori  dell'industria  dell'artigianato  della   cooperazione   del
commercio e del turismo, in materia di sicurezza  sul  lavoro,  asili
nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate
da eventi calamitosi). 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a contributo, a parziale copertura dei  costi
per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio
degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di  sviluppo
economico locale, le spese di cui all'art. 64, comma  5  della  legge
regionale 3/2015, relative alle tariffe ed ai  corrispettivi  versati
al consorzio per l'utilizzo di opere e servizi realizzati  e  gestiti
dal consorzio stesso, sostenute dalle PMI nel biennio successivo alla
data  del  proprio  insediamento  nell'agglomerato   industriale   di
competenza del relativo consorzio di sviluppo economico locale. 
    2. Le spese ammissibili a contributo sono al netto dell'IVA. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Divieto di cumulo 
 
    1. I contributi concessi ai sensi del  presente  regolamento  non
sono  cumulabili  con  altri  contributi  ottenuti  per   le   stesse
iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                        Intensita' dell'aiuto 
 
    1. Il contributo e' concesso in  misura  pari  al  cinquanta  per
cento della spesa ammissibile. 
 
                               Art. 9. 
 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale  dal
legale rappresentante del soggetto richiedente,  e'  presentata,  nel
rispetto delle disposizioni  vigenti  in  materia  fiscale,  all'Ente
gestore esclusivamente a mezzo posta elettronica  certificata  ed  e'
redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato  con  decreto
del Direttore centrale competente in materia di attivita' produttive,
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet
della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it,
nonche' sul sito internet dell'Ente gestore. 
    2.  Le  domande  di  contributo  sono  presentate,  a   pena   di
inammissibilita', dal 15 marzo al 30 maggio di ogni anno. 
    3. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: 
      a) la documentazione giustificativa delle spese sostenute; 
      b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di  notorieta',  rese
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000
attestanti: 
        1)  il  possesso  dei  requisiti  di  ammissibilita'  di  cui
all'art. 5; 
        2) il rispetto  dei  parametri  dimensionali  previsti  dalla
vigente normativa europea in materia di definizione delle PMI; 
        3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 7; 
        4) la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis»  di  cui
all'art. 3 comma 4; 
        5) la dichiarazione attestante  l'eventuale  insediamento  in
un'area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA); 
        6)  l'osservanza  della  normativa  vigente  in  materia   di
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della  legge  regionale  5
dicembre 2003, n. 18. 
    4.  Il  beneficiario  prova  le  spese  sostenute  attraverso  la
seguente documentazione di pagamento: 
      a) copia di estratti conto  bancari  o  postali  dai  quali  si
evinca l'effettivo trasferimento di denaro a  favore  del  consorzio,
per gli importi corrispondenti a quelli  indicati  nei  documenti  di
spesa presentati; 
      b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini  postali  dai
quali si evinca l'effettivo trasferimento  di  denaro  a  favore  del
consorzio, per gli  importi  corrispondenti  a  quelli  indicati  nei
documenti di spesa rendicontati; 
      c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo  di
vaglia postale, dichiarazione liberatoria del consorzio oppure  copia
del documento di spesa riportante la  dicitura  «pagato»  con  firma,
data e timbro del consorzio apposti sull'originale del documento. 
 
                              Art. 10. 
 
 
          Informazioni sul procedimento e nota informativa 
 
    1. L'Ente gestore comunica al soggetto richiedente il contributo: 
      a) l'ufficio competente in cui si puo' prendere  visione  degli
atti o tramite copia; 
      b) l'oggetto del procedimento; 
      c) il responsabile del procedimento,  il  suo  sostituto  e  il
responsabile dell'istruttoria; 
      d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati; 
      e) i termini per la concessione ed erogazione del contributo. 
    2. Ai fini della comunicazione dei  dati  previsti  al  comma  1,
l'Ente gestore puo' predisporre apposita nota informativa, pubblicata
sul proprio sito internet ufficiale. 
    3. La  nota  informativa  assolve  all'obbligo  di  comunicazione
previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo  2000,
n.  7  (Testo  unico  delle  norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
 
                              Art. 11. 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica  la  sussistenza  di
tutti i presupposti di fatto  e  di  diritto  che  danno  diritto  al
contributo effettuando, ove necessario, gli  opportuni  accertamenti,
anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 
    2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine non superiore  a  trenta
giorni per provvedere. 
    3.  La  domanda  di  contributo  e'  archiviata  d'ufficio  e  il
responsabile del procedimento  ne  da'  tempestiva  comunicazione  al
richiedente nei seguenti casi: 
      a) la domanda e' presentata al di fuori  dei  termini  previsti
all'art. 9, comma 2 ovvero dell'art. 16, comma 2; 
      b) la domanda e' presentata con  modalita'  diverse  da  quella
prevista dall'art. 9, comma 1; 
      c)   per   rinuncia   intervenuta   prima   dell'adozione   del
provvedimento di concessione. 
    4. L'Ente gestore, prima della formale adozione del provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi  che  ostano
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della  legge
regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 12. 
 
 
              Concessione ed erogazione del contributo 
 
    1. I contributi sono concessi a titolo  di  aiuto  «de  minimis»,
nella misura del cinquanta  per  cento  delle  spese  ammissibili,  e
contestualmente liquidati, entro novanta giorni  dalla  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui all'art.  9,  comma
2, ovvero di cui all'art. 16, comma 2. 
    2. Le domande sono finanziate  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione, dando priorita' alle imprese che  si  insediano  nelle
APEA, ove costituite. 
    3. L'elenco delle domande ammesse a contributo e'  reso  pubblico
sul sito internet dell'Ente gestore. 
    4.  Ulteriori  risorse  che  si  rendano  disponibili  nel  corso
dell'anno  solare  di  presentazione  della  domande  possono  essere
utilizzate per le domande non finanziate per carenza di  risorse  nel
rispetto dell'ordine cronologico di  presentazione,  dando  priorita'
alle imprese che si insediano nelle APEA, ove costituite. 
    5. Le domande per le quali non  sia  intervenuta  la  concessione
entro la chiusura dell'anno solare  di  presentazione  delle  domande
medesime, sono archiviate  d'ufficio  e  dell'archiviazione  e'  data
tempestiva comunicazione all'impresa. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1. I beneficiari devono conservare i titoli originari di spesa  e
la documentazione  attestante  l'avvenuto  sostenimento  della  spesa
medesima presso i propri uffici in applicazione delle disposizioni di
cui alla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'art. 44  della  legge  regionale  n.  7/2000  in
qualsiasi momento l'Ente gestore puo' disporre ispezioni e controlli,
anche a campione, in relazione ai contributi concessi allo  scopo  di
verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli
obblighi previsti dal provvedimento di concessione e  la  veridicita'
delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonche'
l'attivita'  degli   eventuali   soggetti   esterni   coinvolti   nel
procedimento e la regolarita' di quest'ultimo. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                   Revoca del contributo concesso 
 
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  decadenza
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
il provvedimento di concessione del contributo e' revocato  ai  sensi
dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Ai sensi dell'art. 84,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
3/2015, in sede di  prima  applicazione,  i  contributi  a  copertura
parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e  degli
impianti a servizio dell'agglomerato industriale, in  relazione  alle
spese di cui all'art. 64, comma 5, possono essere concessi anche alle
PMI insediate dall'1 ottobre 2016 negli agglomerati industriali,  per
le spese  sostenute  nel  biennio  successivo  alla  conclusione  del
processo di riordino del relativo consorzio di sviluppo industriale. 
    2. In  deroga  a  quanto  disposto  dall'art.  9,  comma  2,  con
esclusivo riferimento all'annualita' 2017, le domande  di  contributo
sono presentate, a pena di inammissibilita',  dal  2  ottobre  al  1°
dicembre. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente  regolamento,  si  rinvia
alla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
(Omissis). 
 
Visto: Il Presidente Seracchiani