Allegato 
 
Regolamento  di  modifica  al  «Regolamento  per   l'attuazione   del
  Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti  a
  favore della crescita e dell'occupazione"», emanato con decreto del
  Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136/Pres. 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                 Modifica all'art. 2 del regolamento 
                    emanato con D.P.Reg. 136/2015 
 
    1. All'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente  della  Regione
1° luglio 2015, n. 136/Pres. sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera m), le parole: «dell'esecuzione dei  pagamenti»
sono sostituite dalle seguenti: «della gestione del Fondo di cui alla
lettera q)»; 
      b) la definizione di cui alla lettera n)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «n) Organismi intermedi: 
      a) ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del regolamento (UE)  n.
1303/2013, qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la
supervisione dell'Autorita' di gestione o  di  certificazione  o  che
svolge mansioni per loro conto  nei  confronti  dei  beneficiari  che
attuano le operazioni, sulla base di accordi  registrati  formalmente
per iscritto ai sensi dell'art. 123, comma 6, del regolamento (UE) n.
1303/2013; 
      b) ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, del regolamento  (UE)  n.
1301/2013,  le  citta'  e  gli  organismi   subregionali   o   locali
("Autorita' urbane") responsabili dell'attuazione delle strategie  di
sviluppo urbano sostenibile e dei compiti definiti  di  concerto  con
l'Autorita'  di  gestione,  la  cui  portata  e'   formalizzata   con
decisione, per iscritto;». 
 
                               Art. 2. 
 
 
              Modifica all'art. 3 del D.P.Reg. 136/2015 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 136/2015, dopo le parole: «degli Organismi Intermedi» sono
inserite le seguenti: «all'Autorita' di gestione  che  ne  valida  la
relativa programmazione finanziaria». 
 
                               Art. 3. 
 
 
             Modifiche all'art. 4 del D.P.Reg. 136/2015 
 
    1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4 del decreto  del  Presidente
della Regione n. 136/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «e  della
disciplina contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio
2009, n. 42) e successive modificazioni e  integrazioni,  eccetto  le
disposizioni riguardanti la contabilita' economico-patrimoniale  e  i
documenti di programmazione». 
    2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 e' inserito il seguente: 
    «3-bis  Il  soggetto  pagatore  opera  le   registrazioni   sulla
contabilita' del Fondo di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  q)  dopo
aver eseguito  le  verifiche  contabili  previste  per  gli  atti  di
impegno, pagamento e relative variazioni di  cui  agli  articoli  10,
comma 6-bis e 12, comma 2 e per gli atti di recupero  e  restituzione
previsti dalle specifiche disposizioni dettate ai sensi dell'art.  3,
comma 2, della legge regionale n. 14/2015.». 
    3. Alla fine del comma 4 dell'art. 4 sono  aggiunte  le  seguenti
parole: «, nonche' il rendiconto della gestione e  la  documentazione
contabile di corredo previsti dagli articoli 11, 18-bis, 63 e 65  del
decreto legislativo 118/2011.». 
 
                               Art. 4. 
 
 
             Modifiche all'art. 5 del D.P.Reg. 136/2015 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 136/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo le parole: «comunicare periodicamente» sono inserite le
seguenti: «all'Autorita' di Gestione e»; 
      b) le parole: «dallo stesso» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dagli stessi». 
    2. Alla fine del comma 2 del medesimo articolo sono  aggiunte  le
seguenti: «e validate dall'Autorita' di Gestione.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
             Modifiche all'art. 6 del D.P.Reg. 136/2015 
 
    1. La lettera  p)  del  comma  2  dell'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 136/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «p) sovrintendere alla gestione finanziaria del POR  e  del  PAC,
effettuata da parte delle strutture regionali attuatrici anche per il
tramite  degli  organismi  intermedi,  sottoponendo  all'approvazione
della giunta regionale la ripartizione delle risorse finanziarie  tra
le strutture regionali attuatrici e  gli  organismi  intermedi  e  le
azioni del Programma e del PAC, nonche' provvedendo alla ripartizione
delle  risorse  annuali  in  relazione  alle   esigenze   finanziarie
rappresentate all'Autorita' di gestione e al soggetto pagatore  dalle
strutture regionali attuatrici e dagli organismi intermedi;». 
    2. Dopo il comma 6 dell'art. 6 del decreto medesimo sono aggiunti
i seguenti commi: 
      «6-bis Gli organismi  intermedi,  individuati  dal  sistema  di
gestione e controllo e designati dall'Autorita' di gestione ai  sensi
dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013, possono operare come
organismi regionali del sistema di gestione e controllo». 
      «6-ter  In  considerazione   della   capacita'   amministrativa
dimostrata nella gestione pluriennale delle  funzioni  amministrative
delegate e  concernenti  la  concessione  di  incentivi,  il  sistema
camerale opera come organismo regionale del  sistema  di  gestione  e
controllo   limitatamente   ai   canali    contributivi    assegnati,
cofinanziati dal Programma». 
      «6-quater  Qualora  gli  organismi   intermedi   operino   come
organismi regionali del sistema  di  gestione  e  controllo,  possono
utilizzare i sistemi informativi  e  gestionali  dell'Amministrazione
regionale, a fini di massimizzare l'efficienza  procedimentale  delle
funzioni ad essi delegate.». 
 
                               Art. 6. 
 
 
              Modifica all'art. 7 del D.P.Reg. 136/2015 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del  Presidente  della
Regione n. 136/2015 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis L'Autorita' di  gestione  da'  comunicazione  al  soggetto
pagatore delle variazioni di  cui  al  comma  2  per  l'adozione  dei
conseguenti atti contabili sul Fondo ex art. 1 della legge  regionale
n. 14/2015.». 
 
                               Art. 7. 
 
 
           Sostituzione dell'art. 10 del D.P.Reg. 136/2015 
 
    1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 10 (Primo impegno a valere sulle risorse  del  Programma  e
concessione delle risorse destinate al Programma e del PAC). - 1.  Si
considera atto di primo impegno a valere sulle risorse del  Programma
il decreto del dirigente o degli altri soggetti  competenti,  secondo
il regolamento di  organizzazione  dell'Amministrazione  regionale  e
degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione
n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni,  che  approva  le
operazioni da  ammettere  a  finanziamento  a  valere  sulle  risorse
destinate al Programma e al PAC. 
    2. Gli atti di rideterminazione del primo impegno a valere  sulle
risorse del Programma di cui al comma 1 sono effettuati  con  decreto
del  dirigente  o  degli  altri  soggetti   competenti   secondo   il
regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e  degli
enti regionali emanato con decreto del Presidente  della  Regione  n.
277/2004, e successive modifiche e integrazioni. 
    3. Le strutture regionali attuatrici verificano che  gli  impegni
di cui al precedente comma 1 non eccedano le disponibilita' del piano
finanziario del Programma e del PAC assegnate  per  le  attivita'  da
esse gestite, anche a seguito del decreto di cui all'art. 7, comma 4. 
    4.  I  direttori  di  servizio  o  gli  incaricati  di  posizioni
organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il  regolamento
di  organizzazione  dell'Amministrazione  regionale  e   degli   enti
regionali  emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
277/2004, e successive modifiche e integrazioni, emettono il  decreto
di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle  risorse,
assumendo l'impegno di spesa. 
    5. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali  e'
assunto a seguito della stipulazione  del  contratto,  come  previsto
dall'art. 44 e seguenti della legge regionale 8 agosto  2007,  n.  21
(Norme in materia di programmazione  finanziaria  e  di  contabilita'
regionale). 
    6. Gli  organismi  intermedi  di  cui  all'art.  6,  comma  6-bis
operano, sotto la propria responsabilita', il primo impegno a  valere
sulle risorse del Programma, la rideterminazione dello  stesso  primo
impegno e la concessione delle risorse finanziarie, con  la  medesima
procedura di cui ai commi da 1 a 5. 
    7 Il soggetto pagatore non procede alla  registrazione  contabile
sul Fondo degli impegni e delle relative variazioni, qualora  rilevi,
anche tramite  il  sistema  informativo  del  Programma,  il  mancato
adempimento, da parte delle strutture regionali  attuatrici  e  degli
organismi intermedi,  delle  specifiche  disposizioni  per  l'impegno
delle risorse finanziarie  definite  dall'Autorita'  di  gestione  ai
sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015.». 
 
                               Art. 8. 
 
 
             Modifica all'art. 11 del D.P.Reg. 136/2015 
 
    1. Al comma 5 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 136/2015, le parole «e delle regole inerenti al  patto  di
stabilita' e crescita» sono soppresse. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani