Allegato Regolamento di modifica al «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136/Pres. (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 2 del regolamento emanato con D.P.Reg. 136/2015 1. All'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136/Pres. sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera m), le parole: «dell'esecuzione dei pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «della gestione del Fondo di cui alla lettera q)»; b) la definizione di cui alla lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) Organismi intermedi: a) ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la supervisione dell'Autorita' di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per loro conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, sulla base di accordi registrati formalmente per iscritto ai sensi dell'art. 123, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013; b) ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1301/2013, le citta' e gli organismi subregionali o locali ("Autorita' urbane") responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e dei compiti definiti di concerto con l'Autorita' di gestione, la cui portata e' formalizzata con decisione, per iscritto;». Art. 2. Modifica all'art. 3 del D.P.Reg. 136/2015 1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015, dopo le parole: «degli Organismi Intermedi» sono inserite le seguenti: «all'Autorita' di gestione che ne valida la relativa programmazione finanziaria». Art. 3. Modifiche all'art. 4 del D.P.Reg. 136/2015 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «e della disciplina contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, eccetto le disposizioni riguardanti la contabilita' economico-patrimoniale e i documenti di programmazione». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 e' inserito il seguente: «3-bis Il soggetto pagatore opera le registrazioni sulla contabilita' del Fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettera q) dopo aver eseguito le verifiche contabili previste per gli atti di impegno, pagamento e relative variazioni di cui agli articoli 10, comma 6-bis e 12, comma 2 e per gli atti di recupero e restituzione previsti dalle specifiche disposizioni dettate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015.». 3. Alla fine del comma 4 dell'art. 4 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' il rendiconto della gestione e la documentazione contabile di corredo previsti dagli articoli 11, 18-bis, 63 e 65 del decreto legislativo 118/2011.». Art. 4. Modifiche all'art. 5 del D.P.Reg. 136/2015 1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: «comunicare periodicamente» sono inserite le seguenti: «all'Autorita' di Gestione e»; b) le parole: «dallo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «dagli stessi». 2. Alla fine del comma 2 del medesimo articolo sono aggiunte le seguenti: «e validate dall'Autorita' di Gestione.». Art. 5. Modifiche all'art. 6 del D.P.Reg. 136/2015 1. La lettera p) del comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015 e' sostituita dalla seguente: «p) sovrintendere alla gestione finanziaria del POR e del PAC, effettuata da parte delle strutture regionali attuatrici anche per il tramite degli organismi intermedi, sottoponendo all'approvazione della giunta regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi e le azioni del Programma e del PAC, nonche' provvedendo alla ripartizione delle risorse annuali in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate all'Autorita' di gestione e al soggetto pagatore dalle strutture regionali attuatrici e dagli organismi intermedi;». 2. Dopo il comma 6 dell'art. 6 del decreto medesimo sono aggiunti i seguenti commi: «6-bis Gli organismi intermedi, individuati dal sistema di gestione e controllo e designati dall'Autorita' di gestione ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013, possono operare come organismi regionali del sistema di gestione e controllo». «6-ter In considerazione della capacita' amministrativa dimostrata nella gestione pluriennale delle funzioni amministrative delegate e concernenti la concessione di incentivi, il sistema camerale opera come organismo regionale del sistema di gestione e controllo limitatamente ai canali contributivi assegnati, cofinanziati dal Programma». «6-quater Qualora gli organismi intermedi operino come organismi regionali del sistema di gestione e controllo, possono utilizzare i sistemi informativi e gestionali dell'Amministrazione regionale, a fini di massimizzare l'efficienza procedimentale delle funzioni ad essi delegate.». Art. 6. Modifica all'art. 7 del D.P.Reg. 136/2015 1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015 e' aggiunto il seguente: «2-bis L'Autorita' di gestione da' comunicazione al soggetto pagatore delle variazioni di cui al comma 2 per l'adozione dei conseguenti atti contabili sul Fondo ex art. 1 della legge regionale n. 14/2015.». Art. 7. Sostituzione dell'art. 10 del D.P.Reg. 136/2015 1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Primo impegno a valere sulle risorse del Programma e concessione delle risorse destinate al Programma e del PAC). - 1. Si considera atto di primo impegno a valere sulle risorse del Programma il decreto del dirigente o degli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma e al PAC. 2. Gli atti di rideterminazione del primo impegno a valere sulle risorse del Programma di cui al comma 1 sono effettuati con decreto del dirigente o degli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni. 3. Le strutture regionali attuatrici verificano che gli impegni di cui al precedente comma 1 non eccedano le disponibilita' del piano finanziario del Programma e del PAC assegnate per le attivita' da esse gestite, anche a seguito del decreto di cui all'art. 7, comma 4. 4. I direttori di servizio o gli incaricati di posizioni organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse, assumendo l'impegno di spesa. 5. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali e' assunto a seguito della stipulazione del contratto, come previsto dall'art. 44 e seguenti della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale). 6. Gli organismi intermedi di cui all'art. 6, comma 6-bis operano, sotto la propria responsabilita', il primo impegno a valere sulle risorse del Programma, la rideterminazione dello stesso primo impegno e la concessione delle risorse finanziarie, con la medesima procedura di cui ai commi da 1 a 5. 7 Il soggetto pagatore non procede alla registrazione contabile sul Fondo degli impegni e delle relative variazioni, qualora rilevi, anche tramite il sistema informativo del Programma, il mancato adempimento, da parte delle strutture regionali attuatrici e degli organismi intermedi, delle specifiche disposizioni per l'impegno delle risorse finanziarie definite dall'Autorita' di gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015.». Art. 8. Modifica all'art. 11 del D.P.Reg. 136/2015 1. Al comma 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015, le parole «e delle regole inerenti al patto di stabilita' e crescita» sono soppresse. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani