Allegato Regolamento attuativo dell'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del Distretto della Sedia. (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. In attuazione dell'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il presente regolamento individua i soggetti beneficiari, disciplina le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione nonche' l'intensita' del beneficio regionale e stabilisce le spese ammissibili relativamente alla realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione straordinaria o ristrutturazione, demolizione ed eventuale bonifica relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale siti nei territori dei Comuni del Distretto della sedia. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si considerano: a) fabbricati produttivi, gli immobili con destinazione d'uso industriale, artigianale o commerciale, con esclusivo riferimento a quelli censiti catastalmente nelle categorie C3 (laboratori per arti e mestieri), D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attivita' industriale); b) pertinenze dei fabbricati produttivi, gli edifici e i terreni a servizio dei fabbricati principali; c) distretto della sedia, l'area territoriale comprendente i Comuni di Aiello del Friuli, Buttrio, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre e Trivignano Udinese; d) interventi di bonifica, le operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento di materiali dai fabbricati produttivi e dalle relative pertinenze; e) allacciamenti alle reti infrastrutturali, i collegamenti di allaccio ovvero la predisposizione dei medesimi, con esclusivo riferimento a quelli realizzati nell'area privata di pertinenza del fabbricato oggetto dell'intervento finanziato, fino al punto di allaccio alla rete esistente o della quale e' prevista la realizzazione; f) manutenzione straordinaria, l'intervento disciplinato dall'art. 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); g) ristrutturazione, l'intervento disciplinato dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 19/2009. Art. 3. Interventi finanziabili 1. Sono finanziabili gli interventi, relativi a fabbricati produttivi e loro pertinenze, di: a) allacciamento alle reti infrastrutturali; b) demolizione; c) demolizione e bonifica; d) manutenzione straordinaria; e) ristrutturazione. Art. 4. Beneficiari 1. Il contributo di cui al presente regolamento puo' essere concesso al soggetto titolare di diritto di proprieta' o altro diritto reale di godimento, anche pro quota, su fabbricati produttivi e loro pertinenze. 2. Previa autorizzazione della struttura regionale competente alla gestione del procedimento contributivo, l'impresa richiedente il contributo puo' trasferire ad un altro soggetto, in possesso di tutti i requisiti di cui al presente articolo, la titolarita' della sua posizione giuridica in relazione alla concessione e all'erogazione del contributo medesimo, in attuazione dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000. 3. I soggetti privati, aventi natura di impresa ai sensi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, devono soddisfare i seguenti requisiti: a) i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352 e relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pertanto i beneficiari non devono aver ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, l'importo complessivo di 200.000,00 euro, come aiuti «de minimis», alla luce della definizione di «impresa unica» stabilita dall'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013; b) se l'impresa opera in piu' settori, gli aiuti a titolo «de minimis» non devono finanziare attivita' escluse dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione ne' finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attivita' che possono beneficiare di un massimale inferiore; per questo motivo l'impresa deve disporre di un sistema di separazione delle attivita' o di distinzione dei costi; c) l'impresa beneficiaria deve essere attiva, regolarmente costituita e registrata presso il Registro delle imprese e non sottoposta a procedure concorsuali. Art. 5. Presentazione delle domande 1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a bando di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilita' finanziarie. 2. Le domande sono presentate entro il termine previsto nel bando, ai sensi dell'art. 36, comma 3 della legge regionale n. 7/2000, pubblicato sul sito internet della Regione. 3. Lo stesso soggetto puo' beneficiare una sola volta e lo stesso immobile puo' essere oggetto una sola volta del contributo previsto dal presente regolamento. Nel caso di presentazione di piu' domande, si considera ammissibile solo l'ultima in ordine di tempo. 4. Le domande sono presentate esclusivamente on line, a pena di inammissibilita', attraverso l'apposito applicativo informatico, con accesso dal sito internet della Regione. Art. 6. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese a carico del beneficiario, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, come risultante dalla data dell'effettivo pagamento delle fatture intestate esclusivamente al beneficiario, inerenti lavori, forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo. 2. Le spese tecniche generali e di collaudo comprendono, in particolare, quelle relative a: rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi, progettazione e necessarie consulenze tecniche preliminari o di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese per il collaudo statico ed altri collaudi specialistici, oneri e contributi previdenziali dovuti per legge. 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammessa a contributo qualora costituisca un costo per il beneficiario. 4. Trova applicazione l'art. 31 della legge regionale n. 7/2000 con riguardo al divieto di contribuzione. Nei casi in cui il beneficiario sia una persona fisica, non sono in nessun caso ammissibili a contributo le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate dal beneficiario o da soggetti che si trovano con esso in relazione di parentela o affinita' entro il secondo grado o siano soci, amministratori o societa' collegate al beneficiario. 5. Le spese connesse all'attivita' di certificazione finalizzata alla rendicontazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, sono ammissibili nel limite di 1.000,00 euro. Art. 7. Istruttoria delle domande 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilita' dell'intervento e della spesa prevista nella domanda e procede alla verifica del punteggio, la cui attribuzione e' richiesta nella domanda, in base ai criteri stabiliti dall'art. 8. 2. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da' comunicazione ai titolari delle domande dei motivi ostativi all'accoglimento delle medesime. Art. 8. Criteri di valutazione e priorita' 1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 9, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito in base ai seguenti criteri: a) intervento di demolizione di edifici gia' produttivi collocati nelle zone omogenee A, B o C come individuate dallo strumento urbanistico vigente: 15 punti b) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali: 5 punti c) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato: 1) classe A4: 4 punti 2) classe A3: 3 punti 3) classe A2: 2 punti d) classe di rischio sismico, posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato: 1) classe A+: 8 punti 2) classe A: 7 punti 3) classe B: 6 punti e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo: 1) contributo richiesto pari al 20 per cento della spesa prevista: 6 punti 2) contributo richiesto pari al 30 per cento della spesa prevista: 4 punti 3) contributo richiesto pari al 40 per cento della spesa prevista: 2 punti f) attribuzione al fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale, commerciale o artigianale: 5 punti; g) impegno del richiedente il contributo ad effettuare, fino alla definizione del rapporto contributivo, i versamenti delle imposte relative al reddito, connessi all'attivita' di impresa del beneficiario, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria o postale avente sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, sul quale verra' erogato l'incentivo regionale: 2 punti. 2. In assenza di indicazione della percentuale di contributo richiesta, verra' riconosciuto il 50 per cento della spesa ammissibile, senza attribuire i punteggi di cui alla lettera e). Art. 9. Formazione della graduatoria 1. La graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, formata ai sensi dell'art. 8 dando precedenza alle domande che raggiungono il maggior punteggio, e' approvata con decreto del direttore di servizio ed e' pubblicata sul sito internet della regione. Le domande con il medesimo punteggio calcolato ai sensi dell'art. 8, sono collocate in graduatoria in ragione dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, come risultante dal sistema informatico all'uopo predisposto. 2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile dell'ultima domanda finanziabile, il contributo regionale puo' essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. A tal fine, a seguito dell'approvazione della graduatoria, la struttura competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la struttura competente procede allo scorrimento della graduatoria. 3. L'aiuto concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 puo' essere integrato, entro il limite della spesa ammissibile, con ulteriori risorse finanziarie che risultino disponibili, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 7/2000. 4. A seguito della disponibilita' di nuove risorse derivante da rinunce o archiviazioni delle domande, si procede allo scorrimento della graduatoria, che resta valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della sua approvazione. 5. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 4, sono archiviate. Art. 10. Importo del contributo 1. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, il contributo e' riconosciuto nella misura massima del 50 per cento, tenendo conto della percentuale indicata nella domanda, rispetto alla spesa ammissibile prevista a carico del beneficiario. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di liquidazione, il contributo e' riconosciuto nella medesima percentuale riferita alla spesa ammissibile sostenuta ed effettivamente risultante a carico del beneficiario. La previsione e l'effettivo sostenimento della spesa sono documentati con le modalita' di cui all'art. 11. 2. Il contributo non puo', in ogni caso, essere superiore a 200 mila euro. Non sono ammesse domande di importo inferiore a 20 mila euro. Art. 11. Condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi 1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002 e dell'art. 5, comma 5 della legge regionale n. 31/2017, a fronte della presentazione dei seguenti documenti: a) una relazione descrittiva dell'intervento previsto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi richiesti e assegnati nella graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario; b) un quadro economico di dettaglio; c) una dichiarazione del beneficiario, redatta su apposito modello, relativa alla sussistenza di altri incentivi pubblici di qualsiasi natura o all'intento di usufruirne; d) una dichiarazione, redatta sulla base del modello pubblicato sulla pagina internet dell'amministrazione regionale, ai fini della verifica del limite (aiuti «de minimis») di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente diverso da persona fisica. 2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione del finanziamento. Possono essere disposte proroghe ai termini suddetti, su istanza motivata, da presentarsi entro la scadenza degli stessi. 3. La concessione e' disposta entro il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande. Il termine di cui al periodo precedente e' sospeso, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 7/2000, in pendenza dell'acquisizione della documentazione per la concessione del finanziamento. Per le domande non finanziate per indisponibilita' di risorse, il termine per la concessione del contributo decorre dall'atto di prenotazione delle risorse che consentono lo scorrimento della graduatoria. 4. La liquidazione dei contributi e' disposta ad avvenuta presentazione di: a) documentazione giustificativa della spesa sostenuta, intestata al beneficiario ed effettivamente rimasta a carico, di cui agli articoli 41 e 41-bis della legge regionale n. 7/2000 ed in particolare: 1) la fattura dovra' riportare la dicitura «Interventi di riqualificazione del distretto industriale della sedia di cui alla legge regionale n. 31/2017»; 2) le voci di spesa indicate nella fattura devono essere direttamente connesse ed imputabili al progetto finanziato; 3) a prova dell'avvenuto pagamento deve essere prodotta documentazione di spesa quietanzata o estratto conto bancario o postale dal quale risulti la relazione con la spesa sostenuta e indicata nella fattura; b) dichiarazione attestante l'avvenuto deposito dell'attestato di prestazione energetica, a prova del conseguimento del risultato strutturale indicato nella domanda tra i criteri di merito; c) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformita' dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata; d) dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato a prova del conseguimento del risultato strutturale indicato nella domanda tra i criteri di merito; e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'avvenuto conseguimento dell'agibilita' o la presentazione in Comune della segnalazione certificata di agibilita', qualora prevista dalla legge regionale n. 19/2009. 5. I soggetti diversi dalle persone fisiche rendicontano la spesa sostenuta unicamente con le modalita' previste dall'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 6. Il beneficiario puo' richiedere l'erogazione in via anticipata alle condizioni previste dalla normativa vigente. 7. Sono consentite le varianti al progetto che non incidono sulle caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in applicazione dell'art. 8 e che non comportano lo spostamento di posizione della domanda nella graduatoria approvata ai sensi dell'art. 9. Le varianti non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso. Art. 12. Cumulabilita' degli incentivi 1. Il contributo di cui al presente regolamento e' cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed e' determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e rimasta a suo carico. Art. 13. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'amministrazione regionale puo' disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi. Art. 14. Revoca dei contributi 1. I contributi sono revocati: a) nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione del finanziamento, salve le proroghe concesse ai sensi dell'art. 11, comma 2; b) nel caso in cui si accerti la discordanza tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria o della concessione del contributo e quanto risultante in sede istruttoria o a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'art. 13; c) nel caso di inosservanza delle condizioni previste dal regolamento; d) in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non puo' essere raggiunto. Art. 15. Rinvii 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 14/2002. 2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 16. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017, le domande sono presentate entro le ore 17,00 del ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento senza procedere all'emissione del bando. Nel caso in cui il termine scada nelle giornate di sabato domenica, lo stesso si intende prorogato alla giornata di lunedi'. Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani