Allegato 
 
Regolamento attuativo dell'articolo 5, commi da 3 a  5,  della  legge
  regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio  per  gli
  anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della  legge  regionale  10
  novembre 2015, n.  26),  per  interventi  di  riqualificazione  del
  sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del
  Distretto della Sedia. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. In attuazione dell'articolo 5, commi da 3  a  5,  della  legge
regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento  del  bilancio  per  gli
anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6  della  legge  regionale  10
novembre 2015, n. 26), il presente regolamento individua  i  soggetti
beneficiari, disciplina le  condizioni  per  la  presentazione  delle
domande e per la concessione  e  l'erogazione  dei  finanziamenti,  i
criteri di assegnazione nonche' l'intensita' del beneficio  regionale
e stabilisce le spese ammissibili relativamente alla realizzazione di
interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali,  manutenzione
straordinaria o ristrutturazione, demolizione ed  eventuale  bonifica
relativi  a  fabbricati  produttivi   a   destinazione   industriale,
artigianale o commerciale siti nei territori dei Comuni del Distretto
della sedia. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si considerano: 
      a) fabbricati produttivi, gli immobili con  destinazione  d'uso
industriale, artigianale o commerciale, con esclusivo  riferimento  a
quelli censiti catastalmente nelle categorie C3 (laboratori per  arti
e mestieri), D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o  adattati  per
speciali esigenze di attivita' industriale); 
      b) pertinenze  dei  fabbricati  produttivi,  gli  edifici  e  i
terreni a servizio dei fabbricati principali; 
      c) distretto della sedia, l'area  territoriale  comprendente  i
Comuni di Aiello del Friuli,  Buttrio,  Chiopris  Viscone,  Corno  di
Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giovanni
al Natisone, San Vito al Torre e Trivignano Udinese; 
      d)  interventi  di  bonifica,  le  operazioni   di   rimozione,
trasporto e smaltimento di  materiali  dai  fabbricati  produttivi  e
dalle relative pertinenze; 
      e) allacciamenti alle reti infrastrutturali, i collegamenti  di
allaccio  ovvero  la  predisposizione  dei  medesimi,  con  esclusivo
riferimento a quelli realizzati nell'area privata di  pertinenza  del
fabbricato oggetto  dell'intervento  finanziato,  fino  al  punto  di
allaccio  alla  rete  esistente  o  della  quale   e'   prevista   la
realizzazione; 
      f)  manutenzione   straordinaria,   l'intervento   disciplinato
dall'art. 4, comma 2, lettera b) della legge  regionale  11  novembre
2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); 
      g) ristrutturazione,  l'intervento  disciplinato  dall'art.  4,
comma 1, lettera c) della legge regionale n. 19/2009. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                       Interventi finanziabili 
 
    1.  Sono  finanziabili  gli  interventi,  relativi  a  fabbricati
produttivi e loro pertinenze, di: 
      a) allacciamento alle reti infrastrutturali; 
      b) demolizione; 
      c) demolizione e bonifica; 
      d) manutenzione straordinaria; 
      e) ristrutturazione. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Il contributo di  cui  al  presente  regolamento  puo'  essere
concesso al soggetto  titolare  di  diritto  di  proprieta'  o  altro
diritto reale di godimento, anche pro quota, su fabbricati produttivi
e loro pertinenze. 
    2. Previa autorizzazione  della  struttura  regionale  competente
alla gestione del procedimento contributivo, l'impresa richiedente il
contributo puo' trasferire ad un altro soggetto, in possesso di tutti
i requisiti di cui al presente articolo,  la  titolarita'  della  sua
posizione giuridica in relazione alla  concessione  e  all'erogazione
del contributo medesimo, in attuazione dell'art. 32-ter  della  legge
regionale n. 7/2000. 
    3. I soggetti privati, aventi natura  di  impresa  ai  sensi  del
diritto  dell'Unione  europea  in  materia  di  concorrenza,   devono
soddisfare i seguenti requisiti: 
      a) i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in
osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE)  n.  1407/2013
della Commissione del 18 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013  L352  e  relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli  aiuti
d'importanza minore («de minimis»), pertanto i beneficiari non devono
aver  ricevuto,  nell'arco  di  tre  esercizi  finanziari,  l'importo
complessivo di 200.000,00 euro, come aiuti «de  minimis»,  alla  luce
della definizione di «impresa unica» stabilita dall'art. 2, comma  2,
del regolamento (UE) n. 1407/2013; 
      b) se l'impresa opera in piu' settori, gli aiuti a  titolo  «de
minimis»  non  devono  finanziare  attivita'  escluse  dal  campo  di
applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  ne'
finanziare, oltre i massimali pertinenti, le  attivita'  che  possono
beneficiare di un massimale inferiore; per  questo  motivo  l'impresa
deve disporre di un sistema  di  separazione  delle  attivita'  o  di
distinzione dei costi; 
      c) l'impresa  beneficiaria  deve  essere  attiva,  regolarmente
costituita e registrata  presso  il  Registro  delle  imprese  e  non
sottoposta a procedure concorsuali. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. I contributi sono assegnati con il procedimento  valutativo  a
bando di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilita' finanziarie. 
    2. Le domande sono  presentate  entro  il  termine  previsto  nel
bando, ai sensi dell'art.  36,  comma  3  della  legge  regionale  n.
7/2000, pubblicato sul sito internet della Regione. 
    3. Lo stesso soggetto puo' beneficiare una sola volta e lo stesso
immobile puo' essere oggetto una sola volta del  contributo  previsto
dal presente regolamento. Nel caso di presentazione di piu'  domande,
si considera ammissibile solo l'ultima in ordine di tempo. 
    4. Le domande sono presentate esclusivamente on line, a  pena  di
inammissibilita', attraverso l'apposito applicativo informatico,  con
accesso dal sito internet della Regione. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili le spese a carico del beneficiario, sostenute
successivamente alla presentazione della domanda di contributo,  come
risultante  dalla  data  dell'effettivo   pagamento   delle   fatture
intestate esclusivamente al beneficiario, inerenti lavori,  forniture
e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali oneri per spese
tecniche generali e di collaudo. 
    2. Le spese tecniche  generali  e  di  collaudo  comprendono,  in
particolare,  quelle  relative  a:  rilievi,  accertamenti,  modelli,
indagini  e  monitoraggi,  progettazione  e   necessarie   consulenze
tecniche preliminari o di supporto, coordinamento della sicurezza  in
fase  di  progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento   della
sicurezza in fase di esecuzione, spese per  il  collaudo  statico  ed
altri collaudi specialistici, oneri e contributi previdenziali dovuti
per legge. 
    3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e'  ammessa  a  contributo
qualora costituisca un costo per il beneficiario. 
    4. Trova applicazione l'art. 31 della legge regionale  n.  7/2000
con riguardo  al  divieto  di  contribuzione.  Nei  casi  in  cui  il
beneficiario  sia  una  persona  fisica,  non  sono  in  nessun  caso
ammissibili a contributo le spese documentate da fatture  riferite  a
prestazioni o forniture effettuate dal beneficiario o da soggetti che
si trovano con esso in relazione di parentela o  affinita'  entro  il
secondo grado o siano soci, amministratori o  societa'  collegate  al
beneficiario. 
    5. Le spese connesse all'attivita' di certificazione  finalizzata
alla rendicontazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale  n.
7/2000, sono ammissibili nel limite di 1.000,00 euro. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la  sussistenza  dei
presupposti di fatto e  di  diritto  per  accertare  l'ammissibilita'
dell'intervento e della spesa prevista nella domanda e  procede  alla
verifica del  punteggio,  la  cui  attribuzione  e'  richiesta  nella
domanda, in base ai criteri stabiliti dall'art. 8. 
    2. Il responsabile del procedimento, ai  sensi  dell'art.  16-bis
della legge regionale n. 7/2000 (Testo unico delle norme  in  materia
di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso),   da'
comunicazione  ai  titolari  delle  domande   dei   motivi   ostativi
all'accoglimento delle medesime. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                 Criteri di valutazione e priorita' 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art.  9,
alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito in  base
ai seguenti criteri: 
      a)  intervento  di  demolizione  di  edifici  gia'   produttivi
collocati nelle zone  omogenee  A,  B  o  C  come  individuate  dallo
strumento urbanistico vigente: 15 punti 
      b) intervento di allacciamento alle  reti  infrastrutturali:  5
punti 
      c)  classe  energetica  posseduta  dal  fabbricato  oggetto  di
contributo, a conclusione dell'intervento finanziato: 
        1) classe A4: 4 punti 
        2) classe A3: 3 punti 
        3) classe A2: 2 punti 
      d) classe di rischio sismico, posseduta dal fabbricato  oggetto
di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato: 
        1) classe A+: 8 punti 
        2) classe A: 7 punti 
        3) classe B: 6 punti 
      e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere
dal beneficiario del contributo: 
        1) contributo richiesto pari al  20  per  cento  della  spesa
prevista: 6 punti 
        2) contributo richiesto pari al  30  per  cento  della  spesa
prevista: 4 punti 
        3) contributo richiesto pari al  40  per  cento  della  spesa
prevista: 2 punti 
      f)  attribuzione  al  fabbricato  oggetto  di   contributo,   a
conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione  industriale,
commerciale o artigianale: 5 punti; 
      g) impegno del richiedente il contributo  ad  effettuare,  fino
alla  definizione  del  rapporto  contributivo,  i  versamenti  delle
imposte relative al reddito, connessi all'attivita'  di  impresa  del
beneficiario, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso
una filiale bancaria o  postale  avente  sede  nel  territorio  della
regione Friuli Venezia Giulia, sul quale verra'  erogato  l'incentivo
regionale: 2 punti. 
    2. In assenza di  indicazione  della  percentuale  di  contributo
richiesta,  verra'  riconosciuto  il  50  per   cento   della   spesa
ammissibile, senza attribuire i punteggi di cui alla lettera e). 
 
                               Art. 9. 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
    1. La graduatoria  degli  interventi  ammissibili  a  contributo,
formata ai sensi  dell'art.  8  dando  precedenza  alle  domande  che
raggiungono il  maggior  punteggio,  e'  approvata  con  decreto  del
direttore di servizio  ed  e'  pubblicata  sul  sito  internet  della
regione. Le domande con il  medesimo  punteggio  calcolato  ai  sensi
dell'art. 8, sono collocate in  graduatoria  in  ragione  dell'ordine
cronologico  di  presentazione  delle  stesse,  come  risultante  dal
sistema informatico all'uopo predisposto. 
    2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire
l'intera  spesa  ammissibile  dell'ultima  domanda  finanziabile,  il
contributo regionale puo' essere assegnato per un importo  inferiore,
a condizione che il  beneficiario  assicuri  una  maggiore  quota  di
cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. A tal
fine, a seguito dell'approvazione  della  graduatoria,  la  struttura
competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio  assenso
entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale
termine, la  struttura  competente  procede  allo  scorrimento  della
graduatoria. 
    3. L'aiuto concesso nella misura ridotta  prevista  dal  comma  2
puo' essere integrato, entro il limite della spesa  ammissibile,  con
ulteriori risorse finanziarie che  risultino  disponibili,  ai  sensi
dell'art. 33 della legge regionale n. 7/2000. 
    4. A seguito della disponibilita' di nuove risorse  derivante  da
rinunce o archiviazioni delle domande, si  procede  allo  scorrimento
della graduatoria, che resta valida fino al 31 dicembre  del  secondo
anno successivo a quello della sua approvazione. 
    5. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate  entro  il
termine di cui al comma 4, sono archiviate. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                       Importo del contributo 
 
    1. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di  concessione,  il
contributo e' riconosciuto nella misura massima  del  50  per  cento,
tenendo conto della percentuale indicata nella domanda, rispetto alla
spesa  ammissibile  prevista  a  carico  del  beneficiario.  Ai  fini
dell'emanazione del provvedimento di liquidazione, il  contributo  e'
riconosciuto  nella  medesima   percentuale   riferita   alla   spesa
ammissibile sostenuta  ed  effettivamente  risultante  a  carico  del
beneficiario. La previsione e l'effettivo  sostenimento  della  spesa
sono documentati con le modalita' di cui all'art. 11. 
    2. Il contributo non puo', in ogni caso, essere superiore  a  200
mila euro. Non sono ammesse domande di importo inferiore  a  20  mila
euro. 
 
                              Art. 11. 
 
 
             Condizioni per la concessione, l'erogazione 
                 e la rendicontazione dei contributi 
 
    1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi  sono
concessi, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale  n.  14/2002  e
dell'art. 5, comma 5 della legge regionale n. 31/2017, a fronte della
presentazione dei seguenti documenti: 
      a) una relazione descrittiva  dell'intervento  previsto,  dalla
quale sia riscontrabile la sussistenza  delle  condizioni  che  danno
luogo all'attribuzione  dei  punteggi  richiesti  e  assegnati  nella
graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal
beneficiario; 
      b) un quadro economico di dettaglio; 
      c) una dichiarazione  del  beneficiario,  redatta  su  apposito
modello, relativa alla sussistenza di  altri  incentivi  pubblici  di
qualsiasi natura o all'intento di usufruirne; 
      d) una dichiarazione, redatta sulla base del modello pubblicato
sulla pagina internet dell'amministrazione regionale, ai  fini  della
verifica del limite (aiuti «de minimis») di cui all'art. 4, comma  3,
lettera  a),  a  firma  del  legale   rappresentante   del   soggetto
richiedente diverso da persona fisica. 
    2. Con il decreto di  concessione  sono  fissati  i  termini  per
l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione  del  finanziamento.
Possono essere disposte proroghe  ai  termini  suddetti,  su  istanza
motivata, da presentarsi entro la scadenza degli stessi. 
    3. La concessione e' disposta entro  il  termine  di  180  giorni
dalla scadenza del termine  ultimo  stabilito  per  la  presentazione
delle domande. Il termine di cui al periodo precedente e' sospeso, ai
sensi dell'articolo 7 della legge regionale n.  7/2000,  in  pendenza
dell'acquisizione  della  documentazione  per  la   concessione   del
finanziamento. Per le domande non finanziate per indisponibilita'  di
risorse,  il  termine  per  la  concessione  del  contributo  decorre
dall'atto di prenotazione delle risorse che consentono lo scorrimento
della graduatoria. 
    4.  La  liquidazione  dei  contributi  e'  disposta  ad  avvenuta
presentazione di: 
      a)  documentazione  giustificativa   della   spesa   sostenuta,
intestata al beneficiario ed effettivamente rimasta a carico, di  cui
agli articoli 41 e 41-bis della  legge  regionale  n.  7/2000  ed  in
particolare: 
        1) la fattura dovra' riportare  la  dicitura  «Interventi  di
riqualificazione del distretto industriale della sedia  di  cui  alla
legge regionale n. 31/2017»; 
        2) le voci di spesa  indicate  nella  fattura  devono  essere
direttamente connesse ed imputabili al progetto finanziato; 
        3) a  prova  dell'avvenuto  pagamento  deve  essere  prodotta
documentazione di spesa  quietanzata  o  estratto  conto  bancario  o
postale dal quale risulti la  relazione  con  la  spesa  sostenuta  e
indicata nella fattura; 
      b) dichiarazione attestante l'avvenuto deposito  dell'attestato
di prestazione energetica, a prova del  conseguimento  del  risultato
strutturale indicato nella domanda tra i criteri di merito; 
      c)  dichiarazione  di  un  tecnico  abilitato   attestante   la
conformita' dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata; 
      d) dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato a prova del
conseguimento del risultato strutturale indicato nella domanda tra  i
criteri di merito; 
      e) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  rilasciata
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari   in   materia   di   documentazione   amministrativa),
attestante   l'avvenuto   conseguimento    dell'agibilita'    o    la
presentazione in Comune della segnalazione certificata di agibilita',
qualora prevista dalla legge regionale n. 19/2009. 
    5. I soggetti diversi dalle persone fisiche rendicontano la spesa
sostenuta unicamente con le modalita' previste dall'art. 41-bis della
legge regionale n. 7/2000. 
    6. Il beneficiario puo' richiedere l'erogazione in via anticipata
alle condizioni previste dalla normativa vigente. 
    7. Sono consentite le varianti al progetto che non incidono sulle
caratteristiche dell'intervento che hanno determinato  l'attribuzione
di punteggi in applicazione dell'art.  8  e  che  non  comportano  lo
spostamento di posizione della domanda nella graduatoria approvata ai
sensi dell'art. 9. Le varianti non consentono la rideterminazione  in
aumento del contributo concesso. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                    Cumulabilita' degli incentivi 
 
    1. Il contributo di cui al presente regolamento e' cumulabile con
altre  contribuzioni  o  incentivi  pubblici,  di  qualsiasi  natura,
destinati allo stesso intervento ed e' determinato in relazione  alla
spesa effettivamente sostenuta  dal  beneficiario  e  rimasta  a  suo
carico. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  7/2000,  in
qualsiasi momento l'amministrazione regionale puo' disporre ispezioni
e controlli, in relazione  ai  contributi  concessi,  allo  scopo  di
verificare  l'attuazione  degli  interventi,  la  veridicita'   delle
dichiarazioni e delle informazioni prodotte  dal  beneficiario  e  il
rispetto delle condizioni che  hanno  determinato  l'attribuzione  di
punteggi. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                        Revoca dei contributi 
 
    1. I contributi sono revocati: 
      a) nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti  dal
decreto di concessione del finanziamento, salve le proroghe  concesse
ai sensi dell'art. 11, comma 2; 
      b) nel caso  in  cui  si  accerti  la  discordanza  tra  quanto
attestato  al  fine  della  formazione  della  graduatoria  o   della
concessione del contributo e quanto risultante in sede istruttoria  o
a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'art. 13; 
      c) nel caso  di  inosservanza  delle  condizioni  previste  dal
regolamento; 
      d) in ogni  altro  caso  in  cui  si  accerti  che  l'interesse
pubblico perseguito attraverso la legge  di  finanziamento  non  puo'
essere raggiunto. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                               Rinvii 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale
n. 14/2002. 
    2. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima applicazione, per  l'anno  2017,  le  domande
sono presentate entro le ore 17,00 del  ventesimo  giorno  successivo
all'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  senza  procedere
all'emissione del bando. Nel caso  in  cui  il  termine  scada  nelle
giornate di sabato domenica, lo  stesso  si  intende  prorogato  alla
giornata di lunedi'. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
Visto, il Presidente: Serracchiani