Art. 10 
 
     Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna. 
       Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 7/2005 
 
  1. L'art.  14  della  legge  regionale  7/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.   14   (Interventi   sui   corpi   idrici   e    salvaguardia
dell'ittiofauna). - 1. L'immissione nelle acque interne della Regione
di specie ittiche alloctone e' vietata. 
  2. La struttura della Giunta regionale  competente  in  materia  di
difesa del suolo, in caso di interventi che  comportino  sommovimento
del fondo alveo, l'interruzione o  l'asciutta,  anche  parziale,  del
corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive  obblighi
ittiogenici  per  la  ricostituzione  della  popolazione  ittica   ed
indicazioni   operative   volte    a    minimizzare    gli    impatti
sull'ittiofauna, determinati dalla struttura competente in materia di
pesca nelle acque interne  sulla  base  dei  criteri  definiti  dalla
Giunta regionale. 
  3. Nel caso di  opere  e  interventi  che  comunque  comportino  la
limitazione, anche temporanea, delle condizioni biogeniche del  corpo
idrico, sono previsti  obblighi  ittiogenici  per  la  ricostituzione
della popolazione ittica nel rispetto delle procedure di cui al comma
2. 
  4. I progetti delle  opere  pubbliche  regionali,  delle  opere  di
interesse   pubblico   e   delle   opere   private   che   comportino
un'interruzione della continuita' fluviale prevedono  la  costruzione
di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento
delle  specie  ittiche;  nel  caso  in  cui  la  realizzazione  delle
strutture  di  risalita  sia  tecnicamente  impossibile,  i  soggetti
interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari  al
costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In  caso  di  opere
regionali sono previste misure di mitigazione.».