Art. 11 
 
               Licenze di pesca. Modifiche all'art. 15 
                    della legge regionale 7/2005 
 
  1. La lettera d) del comma 1 dell'art.  15  della  legge  regionale
7/2005 e' sostituita dalla seguente: 
  «d) licenza di tipo D: di durata giornaliera,  autorizza  la  pesca
sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche,  didattiche  o
promozionali, secondo le disposizioni del regolamento  di  attuazione
di cui all'art. 21.». 
  2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 7/2005 le  parole:
«decorrono  dal  versamento  della  tassa»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «decorrono dalla data del versamento della tassa».