Art. 11 Licenze di pesca. Modifiche all'art. 15 della legge regionale 7/2005 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 7/2005 e' sostituita dalla seguente: «d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'art. 21.». 2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 7/2005 le parole: «decorrono dal versamento della tassa» sono sostituite dalle seguenti: «decorrono dalla data del versamento della tassa».