Art. 12 Pesca dilettantistica. Modifiche all'art. 17 della legge regionale 7/2005 1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 7/2005 e' sostituita dalla seguente: «a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze;».