Art. 12 
 
                  Pesca dilettantistica. Modifiche 
              all'art. 17 della legge regionale 7/2005 
 
  1. La lettera a) del comma 3 dell'art.  17  della  legge  regionale
7/2005 e' sostituita dalla seguente: 
  «a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione
o da enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze;».