Art. 13 
 
              Commercio e detenzione di specie ittiche. 
         Modifiche all'art. 18 della legge regionale 7/2005 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della  legge  regionale  7/2005  e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. E' vietato il commercio di pesci  catturati  nell'esercizio
della pesca dilettantistica.».