Art. 13 Commercio e detenzione di specie ittiche. Modifiche all'art. 18 della legge regionale 7/2005 1. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 7/2005 e' aggiunto il seguente: «3-bis. E' vietato il commercio di pesci catturati nell'esercizio della pesca dilettantistica.».