Art. 14 Divieti. Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale 7/2005 1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 7/2005 e' inserito il seguente: «Art. 18-bis (Divieti). - 1. E' vietato disporre reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua. 2. Sono altresi' vietate le seguenti attivita': a) la pesca con le mani; b) la pesca subacquea; c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica; d) la pesca mediante prosciugamento; e) la pesca con materiale esplodente; f) la pesca con la corrente elettrica; g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano; h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonche' la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi; i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo. j) la pesca con l'utilizzo di specie vertebrate vive come esca. 3. E' vietato abbandonare sul luogo di pesca esche, ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa, anche estetica, dei luoghi. 4. E' fatto divieto di pesca nei corsi d'acqua soggetti ad asciutta laddove il tratto bagnato continuativamente da acque defluenti sia lungo meno di 200 metri. 5. E' vietata l'immissione di fauna ittica nelle acque pubbliche senza il documento di trasporto rilasciato dall'ente gestore per gli impianti ittici pubblici o senza autorizzazione della Regione. 6. Nell'esercizio di pesca con la bilancia e' vietata la pasturazione. 7. E' vietato trasferire da un luogo ad un altro fauna ittica viva prelevata nell'esercizio della pesca dilettantistica, salvo i casi espressamente autorizzati dalla Regione e gli interventi di cui all'art. 4-bis, comma 1, lettere g) e h). 8. E' vietato impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attivita' piscatoria ponendo in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attivita' di pesca o recare molestie ai pescatori nel corso delle loro attivita'.».