Art. 14 
 
                Divieti. Inserimento dell'art. 18-bis 
                    nella legge regionale 7/2005 
 
  1. Dopo l'art. 18 della  legge  regionale  7/2005  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 18-bis (Divieti). - 1. E' vietato disporre reti  da  pesca  a
una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta,  prese  d'acqua,
sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle  arcate  dei
ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua. 
  2. Sono altresi' vietate le seguenti attivita': 
    a) la pesca con le mani; 
    b) la pesca subacquea; 
    c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica; 
    d) la pesca mediante prosciugamento; 
    e) la pesca con materiale esplodente; 
    f) la pesca con la corrente elettrica; 
    g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici,
ovvero con sostanze che li contengano; 
    h) la pesca mediante sostanze atte ad  intorpidire,  stordire  od
uccidere la fauna ittica, nonche' la raccolta ed il  commercio  degli
esemplari storditi o uccisi; 
    i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo. 
    j) la pesca con l'utilizzo di specie vertebrate vive come esca. 
  3. E' vietato abbandonare sul luogo di pesca esche, ami  innescati,
fili,  pesci  o  quant'altro  possa  essere  causa  di  inquinamento,
danneggiamento di altre  specie  o  turbativa,  anche  estetica,  dei
luoghi. 
  4. E' fatto divieto di pesca nei corsi d'acqua soggetti ad asciutta
laddove il tratto bagnato continuativamente da  acque  defluenti  sia
lungo meno di 200 metri. 
  5. E' vietata l'immissione di fauna ittica  nelle  acque  pubbliche
senza il documento di trasporto rilasciato dall'ente gestore per  gli
impianti ittici pubblici o senza autorizzazione della Regione. 
  6.  Nell'esercizio  di  pesca  con  la  bilancia  e'   vietata   la
pasturazione. 
  7. E' vietato trasferire da un luogo ad un altro fauna ittica  viva
prelevata nell'esercizio della pesca dilettantistica,  salvo  i  casi
espressamente autorizzati dalla  Regione  e  gli  interventi  di  cui
all'art. 4-bis, comma 1, lettere g) e h). 
  8. E' vietato impedire intenzionalmente l'esercizio  dell'attivita'
piscatoria ponendo in essere atti di ostruzionismo o di disturbo  dai
quali possa essere turbata o  interrotta  la  regolare  attivita'  di
pesca  o  recare  molestie  ai  pescatori  nel   corso   delle   loro
attivita'.».