Art. 15 
 
                Sanzioni amministrative. Sostituzione 
              dell'art. 19 della legge regionale 7/2005 
 
  1. L'art.  19  della  legge  regionale  7/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 19 (Sanzioni amministrative). -  1.  Chi  esercita  la  pesca
senza  essere  munito  di   licenza   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00. 
  2. Chi, pur essendone  munito,  non  e'  in  grado  di  esibire  la
licenza, e' soggetto alla sanzione amministrativa di euro  30,00.  Se
entro dieci giorni dalla contestazione il  soggetto  non  provvede  a
dimostrare il possesso della licenza valida al momento del controllo,
all'organo che ha operato  l'accertamento,  e'  contestata  anche  la
violazione di cui al comma 1. 
  3. Chi causa morie  di  fauna  ittica  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.  I  responsabili  sono
inoltre tenuti a risarcire alla Regione i costi per la ricostituzione
del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo
idrico. 
  4. La violazione dei divieti di cui all'art. 18-bis, commi 5  e  7,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro  400,00
a euro 2.400,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00,
per ciascun capo. 
  5.  La  violazione  dei  divieti  di  cui  all'art.   18   comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da  euro  80,00  a  euro
480,00, e un'ulteriore sanzione da  euro  40,00  a  euro  240,00  per
ciascun capo. 
  6. La violazione dei divieti di cui all'art. 18-bis, commi 1 e 4, e
la violazione alle disposizioni sui luoghi e  tempi  per  l'esercizio
della pesca di  cui  all'art.  21,  comma  1,  lettera  b),  comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da  euro  30,00  a  euro
180,00. 
  7. La violazione delle disposizioni sui  limiti  di  cattura  della
fauna ittica di cui  all'art.  21,  comma  1,  lettera  c),  comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da  euro  10,00  a  euro
60,00 per ogni capo. 
  8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, lettere d)  e
f), della legge  28  luglio  2016,  n.  154  (Deleghe  al  Governo  e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di  pesca  illegale),  la
violazione dei divieti di cui all'art. 18-bis, commi  2,  e  6  e  la
violazione delle disposizioni sulle modalita' e mezzi consentiti  per
l'esercizio della pesca di cui all'art.  21,  comma  1,  lettera  a),
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a
euro 480,00; in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o  di
misura vietata, la sanzione e' raddoppiata. 
  9. La violazione delle disposizioni di cui all'art.  21,  comma  1,
lettera  h),  relativamente  alla  tabellazione   abusiva,   comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da  euro  30,00  a  euro
180,00. 
  10. La violazione del divieto di  cui  all'art.  18-bis,  comma  8,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro  300,00
a euro 1.800,00. 
  11. Le violazioni alle disposizioni  della  presente  legge  e  del
regolamento attuativo della stessa non espressamente  richiamate  nel
presente   articolo,   comportano   l'applicazione   della   sanzione
amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. 
  12. Le sanzioni amministrative di cui  al  presente  articolo  sono
raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno
dei soggetti di cui all'art. 20. 
  13. Per l'accertamento e la  contestazione  delle  violazioni  alla
presente legge si applicano le disposizioni della legge  24  novembre
19 81, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della  legge  regionale
28  dicembre  2000,  n.  81  (Disposizioni  in  materia  di  sanzioni
amministrative).».