Art. 16 Vigilanza e sanzioni. Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 7/2005 1. L'art. 20 della legge regionale 7/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e/o delle associazioni di cui all'art. 4-ter, delle associazioni venatorie di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata. 2. L'attivita' di vigilanza ittica volontaria e' svolta dai soggetti appartenenti alle associazioni di cui al comma 1 che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale ai sensi dell'art. 20-bis ed in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria. 3. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1, possono chiedere l'esibizione della licenza, del pescato, di attrezzature da pesca, esche e pasture alle persone trovate in esercizio o attitudine di pesca.».