Art. 16 
 
                 Vigilanza e sanzioni. Sostituzione 
              dell'art. 20 della legge regionale 7/2005 
 
  1. L'art.  20  della  legge  regionale  7/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 20 (Vigilanza e  sanzioni).  -  1.  Sono  incaricati  di  far
osservare le disposizioni della presente legge gli agenti  dipendenti
dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed
agenti  di  polizia  giudiziaria,   le   guardie   volontarie   delle
associazioni  dei  pescatori  di  rilevanza  nazionale  operanti  sul
territorio regionale e/o delle associazioni di  cui  all'art.  4-ter,
delle associazioni venatorie  di  cui  all'art.  34  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),  delle  associazioni  di
protezione ambientale  riconosciute  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare,  ed  altri  ai  quali  sia
attribuita la qualifica di guardia giurata. 
  2.  L'attivita'  di  vigilanza  ittica  volontaria  e'  svolta  dai
soggetti appartenenti alle associazioni di cui al comma 1 che abbiano
conseguito  l'attestato  di  idoneita'  rilasciato  dalla  competente
struttura della Giunta regionale ai  sensi  dell'art.  20-bis  ed  in
possesso della qualifica di guardia ittica volontaria. 
  3. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di  cui  al  comma  1,
possono  chiedere  l'esibizione  della  licenza,  del   pescato,   di
attrezzature da pesca,  esche  e  pasture  alle  persone  trovate  in
esercizio o attitudine di pesca.».