Art. 17 
 
               Guardie ittiche volontarie. Inserimento 
            dell'art. 20-bis nella legge regionale 7/2005 
 
  1. Dopo l'art. 20 della  legge  regionale  7/2005  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 20-bis (Guardie ittiche volontarie). -  1.  La  qualifica  di
guardia ittica volontaria e' riconosciuta, ai sensi dell'art. 138 del
testo unico di pubblica sicurezza e dell'art. 163, comma  3,  lettera
b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli
enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo  1997,  n.
59), ai cittadini in possesso di attestato di idoneita' rilasciato ai
sensi del presente articolo. 
  2.  L'attestato  di  idoneita'  e'   rilasciato   dalla   struttura
competente della Giunta regionale, previo superamento di un esame  di
idoneita'. 
  3. L'esame di idoneita' concerne le materie di ecologia e  zoologia
ittica, legislazione in materia di pesca e tecniche e attrezzature da
pesca,  nonche'  le  nozioni  di  diritto  amministrativo  e   penale
necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica. 
  4. L'esame e' svolto davanti ad apposita commissione  nominata  dal
direttore  della  competente  direzione  della  Giunta  regionale   e
composta da massimo  sei  membri.  La  composizione,  l'articolazione
territoriale e le  regole  per  il  funzionamento  della  commissione
d'esame sono definite con deliberazione  della  Giunta  regionale  da
adottare entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge
regionale 59/2017. 
  5. Per la preparazione  all'esame  di  idoneita'  la  Regione  puo'
istituire corsi aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3. 
  6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle
associazioni di cui all'art. 4-ter, previo nulla osta della Regione. 
  7. I soggetti che, alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale 59/2017, siano  in  possesso  della  qualifica  di  guardia
ittica volontaria, continuano a svolgere le  funzioni  di  vigilanza,
senza necessita' di conseguire l'abilitazione  di  cui  al  comma  2.
Detti soggetti devono partecipare ai corsi di cui al comma  5,  entro
un  anno  dalla  prima  attivazione  degli  stessi,   con   frequenza
obbligatoria per almeno due terzi dei giorni previsti.».