Art. 19 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, la  Giunta  regionale  modifica  il  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio  2005,  n.
7). 
  2. Le modifiche  alla  legge  regionale  7/2005  apportate  con  la
presente legge sono efficaci a far data dall'entrata in vi gore delle
modifi che al regolamento di cui al comma 1. 
  3. L'efficacia delle modifiche all'art. 4-bis della legge regionale
7/2005 decorre dalla data di istituzione dell'elenco di cui  all'art.
4-ter. 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 17 ottobre 2017 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 10 ottobre 2017. 
(Omissis).