Art. 19 Norma transitoria 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7). 2. Le modifiche alla legge regionale 7/2005 apportate con la presente legge sono efficaci a far data dall'entrata in vi gore delle modifi che al regolamento di cui al comma 1. 3. L'efficacia delle modifiche all'art. 4-bis della legge regionale 7/2005 decorre dalla data di istituzione dell'elenco di cui all'art. 4-ter. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 17 ottobre 2017 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 ottobre 2017. (Omissis).