Art. 2 Acque interne. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7/2005 1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 7/2005 e' sostituito dal seguente: «3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca tutte le acque pubbliche in cui, per la qualita' delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 7/2005 e' inserito il seguente: «3-bis. Le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca sono individuate con atto della competente struttura della Giunta regionale e inserite in un apposito elenco.». 3. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 7/2005 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Gli invasi naturali ed artificiali presenti all'interno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalita' della presente legge, dai comuni competenti per territorio.».