Art. 2 
 
                 Acque interne. Modifiche all'art. 2 
                    della legge regionale 7/2005 
 
  1.  Il  comma  3  dell'art.  2  della  legge  regionale  7/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca  tutte
le acque pubbliche in  cui,  per  la  qualita'  delle  acque  stesse,
possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 2  della  legge  regionale  7/2005  e'
inserito il seguente: 
  «3-bis. Le aste principali delle acque interne di interesse per  la
pesca sono individuate con  atto  della  competente  struttura  della
Giunta regionale e inserite in un apposito elenco.». 
  3. Dopo il comma 5 dell'art. 2  della  legge  regionale  7/2005  e'
aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Gli invasi naturali ed artificiali presenti all'interno dei
parchi urbani sono gestiti, per le finalita'  della  presente  legge,
dai comuni competenti per territorio.».