Art. 3 
 
                Consulta ittica regionale. Modifiche 
               all'art. 4 della legge regionale 7/2005 
 
  1.  Il  comma  2  dell'art.  4  della  legge  regionale  7/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La Consulta e' presieduta dal Presidente della Giunta regionale
o suo delegato ed e' composta: 
    a) dal dirigente regionale competente; 
    b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti
di cui all'art. 4-ter; 
    c)  da  due  rappresentanti  delle   associazioni   ambientaliste
maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale; 
    d)  da  due  rappresentanti  delle  associazioni  dei   pescatori
professionali maggiormente rappresentative e riconosciute  a  livello
regionale; 
    e) dal responsabile della struttura competente in materia di mare
dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della  Toscana
(ARPAT) o suo delegato.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 4  della  legge  regionale  7/2005  e'
inserito il seguente: 
  «2-bis.  Per  argomenti  di  particolare  rilievo  scientifico   il
presidente della Consulta, anche su proposta  della  maggioranza  dei
componenti della stessa, puo' richiedere la partecipazione di esperti
di istituti di ricerca ed universita'.».