Art. 3 Consulta ittica regionale. Modifiche all'art. 4 della legge regionale 7/2005 1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 7/2005 e' sostituito dal seguente: «2. La Consulta e' presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed e' composta: a) dal dirigente regionale competente; b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti di cui all'art. 4-ter; c) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale; d) da due rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello regionale; e) dal responsabile della struttura competente in materia di mare dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) o suo delegato.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 7/2005 e' inserito il seguente: «2-bis. Per argomenti di particolare rilievo scientifico il presidente della Consulta, anche su proposta della maggioranza dei componenti della stessa, puo' richiedere la partecipazione di esperti di istituti di ricerca ed universita'.».