Art. 4 Esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche all'art. 4-bis della legge regionale 7/2005 1. Il comma 1 dell'art. 4-bis della legge regionale 7/2005 e' sostituito dal seguente: «1. La competente struttura della Giunta regionale, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, puo' avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni piscatorie dilettantistiche iscritte nell'elenco di cui all'art. 4-ter, per l'esercizio delle seguenti funzioni: a) gestione delle zone di frega; b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica; c) gestione delle zone a regolamento specifico; d) gestione di campi gara; e) rilevazione dei retoni di cui all'art. 13 e degli impianti fissi di pesca; f) gestione degli incubatoi ittici pubblici; g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilita' di sicuro sviluppo e sua ridestinazione; h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela; i) interventi di contenimento o riduzione e controllo di cui all'art. 8, comma 3, lettera e).».