Art. 4 
 
              Esercizio di funzioni con soggetti terzi. 
        Modifiche all'art. 4-bis della legge regionale 7/2005 
 
  1. Il comma 1 dell'art.  4-bis  della  legge  regionale  7/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «1.  La  competente  struttura  della  Giunta   regionale,   previo
svolgimento  di  procedure  di  selezione  idonee  ad  assicurare  il
rispetto dei principi di trasparenza, di  non  discriminazione  e  di
efficienza, puo' avvalersi di soggetti terzi,  in  particolare  delle
associazioni  di  pescatori  di  rilevanza  nazionale  operanti   sul
territorio regionale e delle associazioni piscatorie dilettantistiche
iscritte nell'elenco di cui all'art.  4-ter,  per  l'esercizio  delle
seguenti funzioni: 
    a) gestione delle zone di frega; 
    b) gestione delle zone di  protezione  parziale  o  totale  della
fauna ittica; 
    c) gestione delle zone a regolamento specifico; 
    d) gestione di campi gara; 
    e) rilevazione dei retoni di cui all'art.  13  e  degli  impianti
fissi di pesca; 
    f) gestione degli incubatoi ittici pubblici; 
    g)  recupero  del  novellame  in  acque  dove  esso   non   abbia
possibilita' di sicuro sviluppo e sua ridestinazione; 
    h) recupero  della  fauna  ittica  a  rischio  ed  interventi  di
emergenza per la sua tutela; 
    i) interventi di contenimento o  riduzione  e  controllo  di  cui
all'art. 8, comma 3, lettera e).».