Art. 5 
Elenco delle associazioni  piscatorie  dilettantistiche.  Inserimento
  dell'art. 4-ter nella legge regionale 7/2005 
  1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale 7/2005  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.    4-ter    (Elenco     delle     associazioni     piscatorie
dilettantistiche). - 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della legge regionale 17 ottobre 2017,  n.  59
(Disposizioni  in  materia  di  gestione  delle  risorse  ittiche   e
regolamentazione della pesca  nelle  acque  interne.  Modifiche  alla
legge regionale 7/2005),  istituisce  con  deliberazione,  presso  la
competente   struttura,   l'elenco   regionale   delle   associazioni
piscatorie dilettantistiche. 
  2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1,  le  associazioni
devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme
relative ai rapporti delle  organizzazioni  di  volontariato  con  la
Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione  del
registro regionale delle organizzazioni del  volontariato)  o  essere
iscritte nel registro  regionale  delle  associazioni  di  promozione
sociale,  di  cui  alla  legge  regionale  9  dicembre  2002,  n.  42
(Disciplina  delle  Associazioni  di  promozione  sociale.   Modifica
all'art.  9  della  legge   regionale   3   ottobre   1997,   n.   72
"Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza
e di pari opportunita': riordino dei  servizi  socio-assistenziali  e
socio-sanitari integrati"); 
    b) avere un minimo di trecento soci residenti in Toscana; 
    c)  avere  un'articolazione  territoriale  su  almeno  tre   sedi
provinciali in Toscana; 
    d) avere tra i propri fini statutari la  promozione  della  pesca
dilettantistica e la tutela della fauna ittica. 
  3.  Le  associazioni  aventi  i  requisiti  di  cui  al  comma   2,
presentano,  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  richiesta   di
iscrizione  all'elenco  alla  competente   struttura   della   Giunta
regionale, che la approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 
  4. I requisiti di cui al comma 2 sono verificati  dalla  competente
struttura della  Giunta  regionale  con  periodicita'  annuale  e  la
verifica della perdita di  uno  o  piu'  degli  stessi  determina  la
cancellazione dall'elenco delle associazioni.».