Art. 6 Concessione di acqua per la piscicoltura. Modifiche all'art. 7 della legge regionale 7/2005 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 7/2005 e' sostituito dal seguente: «2. La concessione di cui al comma 1 e' rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale, per una durata non superiore a dieci anni.».