Art. 6 
 
         Concessione di acqua per la piscicoltura. Modifiche 
               all'art. 7 della legge regionale 7/2005 
 
  1.  Il  comma  2  dell'art.  7  della  legge  regionale  7/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La concessione di cui al comma 1 e' rilasciata dalla competente
struttura della Giunta regionale, per  una  durata  non  superiore  a
dieci anni.».