Art. 7 
 
          Piano regionale per la pesca nelle acque interne. 
        Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 7/2005 
 
  1.  L'art.  8  della  legge  regionale  7/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 8 (Piano regionale per la pesca nelle acque  interne).  -  1.
Tutte le acque pubbliche interne di interesse per  la  pesca  di  cui
all'art. 2 sono soggette a pianificazione. 
  2. Il Consiglio regionale approva il piano regionale per  la  pesca
nelle acque interne. 
  3. Il piano regionale per la pesca nelle acque  interne  indica  in
particolare: 
    a) la suddivisione in zone ittiche, indicate all'art.  10,  comma
1, dei corpi idrici di cui all'art. 2, comma 3-bis; 
    b) i criteri per la realizzazione e la  gestione  degli  istituti
previsti dal regolamento; 
    c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica,  sportiva
e professionale,  relativamente  a  luoghi,  tempi,  modi,  specie  e
dimensioni della fauna ittica prelevabile; 
    d) l'elenco delle specie ittiche autoctone e le misure di  tutela
da adottare per la loro conservazione; 
    e) l'elenco delle specie ittiche  alloctone  che  necessitano  di
interventi di contenimento  o  riduzione  ed  i  relativi  metodi  di
controllo da adottare; 
    f) le linee di indirizzo per le immissioni ittiche ed  i  criteri
di gestione degli impianti ittiogenici pubblici della Toscana; 
    g) i corpi idrici sui quali possono essere installati i retoni di
cui all'art. 13, tenuto conto dei  valori  storici  e  paesaggistici,
delle tradizioni e delle consuetudini, nonche'  della  sostenibilita'
rispetto alla risorsa ittica, determinandone altresi' le modalita' di
esercizio e le misure; 
    h) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalita'  della
presente legge. 
  Per la predisposizione e il monitoraggio del piano di cui al  comma
3, la Regione si avvale dell'ARPAT  e  puo'  avvalersi  del  supporto
tecnico scientifico di istituti di ricerca ed universita'.».