Art. 7 Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 7/2005 1. L'art. 8 della legge regionale 7/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Piano regionale per la pesca nelle acque interne). - 1. Tutte le acque pubbliche interne di interesse per la pesca di cui all'art. 2 sono soggette a pianificazione. 2. Il Consiglio regionale approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne. 3. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare: a) la suddivisione in zone ittiche, indicate all'art. 10, comma 1, dei corpi idrici di cui all'art. 2, comma 3-bis; b) i criteri per la realizzazione e la gestione degli istituti previsti dal regolamento; c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a luoghi, tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile; d) l'elenco delle specie ittiche autoctone e le misure di tutela da adottare per la loro conservazione; e) l'elenco delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione ed i relativi metodi di controllo da adottare; f) le linee di indirizzo per le immissioni ittiche ed i criteri di gestione degli impianti ittiogenici pubblici della Toscana; g) i corpi idrici sui quali possono essere installati i retoni di cui all'art. 13, tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonche' della sostenibilita' rispetto alla risorsa ittica, determinandone altresi' le modalita' di esercizio e le misure; h) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalita' della presente legge. Per la predisposizione e il monitoraggio del piano di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'ARPAT e puo' avvalersi del supporto tecnico scientifico di istituti di ricerca ed universita'.».