Art. 8 
 
           Impianti per la pesca a pagamento. Sostituzione 
              dell'art. 12 della legge regionale 7/2005 
 
  1. L'art.  12  della  legge  regionale  7/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 12 (Impianti per la pesca  a  pagamento).  -  1.  L'esercizio
degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche
in derivazione, e' comunicato alla competente struttura della  Giunta
regionale, allegando la seguente documentazione: 
    a) mappa topografica dell'area in cui ricade l'impianto; 
    b) indicazione delle specie ittiche presenti e di quelle  che  si
intende immettere; 
    c) indicazione della connettivita', in entrata ed in uscita,  con
il reticolo idrografico pubblico. 
  2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, la competente struttura
della  Giunta  regionale  puo'  disporre,   in   particolare   quando
l'impianto sia  in  collegamento  con  acque  pubbliche,  limitazioni
relativamente alle specie ittiche che possono essere  immesse  ed  in
merito  all'adozione  di  misure   idonee   ad   evitare   diffusioni
incontrollate di fauna ittica. 
  3. La competente struttura della  Giunta  regionale  puo'  disporre
sopralluoghi negli impianti di cui al comma 1. 
  4. Negli impianti di cui al comma 1 e' consentita  la  pesca  senza
licenza. 
  5. Ai fruitori dell'impianto non e' concesso asportare fauna ittica
viva.».