Art. 8 Impianti per la pesca a pagamento. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 7/2005 1. L'art. 12 della legge regionale 7/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Impianti per la pesca a pagamento). - 1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, e' comunicato alla competente struttura della Giunta regionale, allegando la seguente documentazione: a) mappa topografica dell'area in cui ricade l'impianto; b) indicazione delle specie ittiche presenti e di quelle che si intende immettere; c) indicazione della connettivita', in entrata ed in uscita, con il reticolo idrografico pubblico. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, la competente struttura della Giunta regionale puo' disporre, in particolare quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, limitazioni relativamente alle specie ittiche che possono essere immesse ed in merito all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica. 3. La competente struttura della Giunta regionale puo' disporre sopralluoghi negli impianti di cui al comma 1. 4. Negli impianti di cui al comma 1 e' consentita la pesca senza licenza. 5. Ai fruitori dell'impianto non e' concesso asportare fauna ittica viva.».