Allegato Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive). (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 69 bis, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive) i criteri e le modalita' per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta. Art. 2. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, gli operatori economici, le associazioni sportive, gli enti pubblici e gli enti privati di promozione turistica che realizzano le iniziative di cui all'articolo 3 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, purche' si tratti di soggetti e attivita' diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonche' da quelli gia' previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese. Art. 3. Iniziative finanziabili e spese ammissibili 1. Sono ammesse a contributo le iniziative per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta; per ampliamento e ripristino si intende anche l'adeguamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dei locali e degli arredi esterni adibiti o da adibire al servizio di strutture e percorsi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta. 2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per: a) l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all'avvio e allo svolgimento dell'attivita'; b) l'acquisto e la posa in opera di arredi esterni e attrezzature per attivita' all'aria aperta, nonche' per la messa in sicurezza dei percorsi dedicati all'escursionismo. 3. Nel caso in cui le iniziative finanziabili riguardino la realizzazione di opere, sono ammesse le spese di progettazione, generali e di collaudo nonche' i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo per il beneficiario. 4. Sono, altresi', ammissibili le spese connesse all'attivita' di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'importo massimo di 1.000 euro. 5. Le spese ammissibili possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali. Art. 4. Vincolo di destinazione 1. Il beneficiario del contributo e' tenuto a rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000. 2. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 5 della legge regionale 7/2000, il beneficiario avente natura di impresa ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. 3. Il mancato rispetto degli obblighi relativi al mantenimento del vincolo di destinazione, comporta l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera f) e comma 2. 4. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, il beneficiario privato attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto. Art. 5. Intensita' di aiuto e limiti di spesa ammissibili 1. L'intensita' del contributo concedibile e' pari al 70 per cento della spesa ammissibile, comunque determinata nella misura massima pari a 100.000 euro. 2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda e' pari a 5.000 euro. 3. La spesa di cui all'articolo 3, comma 4, non e' computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2. 4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia al soggetto beneficiario. Art. 6. Regime di aiuto applicabile e cumulo dei contributi 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attivita' e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, richiamati nell'allegato A al presente regolamento. 3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non puo' superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) la concessione dell'incentivo e' subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi. 5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. 6. Il soggetto istante e' tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti. 7. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre contributi, l'importo degli stessi viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo. Art. 7. Presentazione delle domande di contributo 1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di turismo. Con decreto del Direttore del Servizio turismo, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati. 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 10.00 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal Servizio competente in materia di turismo e pubblicato sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nell'apposita sezione dedicata al turismo, sino alle ore 12.00 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso. 3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, (PEC), all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia unitamente all'avviso medesimo. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file «daticert.xlm» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa. 4. Le domande si considerano validamente presentate se sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante e corredate della documentazione richiesta oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identita' del legale rappresentante in corso di validita'. 5. Le domande di cui al comma 1 sono corredate, in particolare, della seguente documentazione: a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente; b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 3, comma 2; c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, atta a comprovare il rispetto della normativa relativa agli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) della Commissione, 1407/2013, di cui all'articolo 6; e) dichiarazione relativa al titolo di proprieta' o altro titolo relativo alla disponibilita' dell'immobile riferito all'oggetto dell'intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione; f) in caso di enti pubblici, deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza la presentazione della domanda di contributo; g) dichiarazione indicante gli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento; h) fotocopia del documento di identita', in corso di validita', del richiedente. Art. 8. Procedimento contributivo 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, i contributi sono concessi mediante procedimento a sportello in cui e' previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. 2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 3. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. 4. Il procedimento e' archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne da' tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi: a) la domanda per accedere ai contributi e' presentata al di fuori dei termini previsti dall'articolo 7 comma 2; b) la domanda non e' redatta in conformita' con quanto previsto dall'articolo 7; c) la domanda non e' redatta secondo le modalita' previste nel relativo schema di domanda e l'irregolarita' non e' sanabile; d) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente; e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione. 5. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione e' data tempestiva comunicazione al richiedente. 6. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000. Art. 9. Concessione dei contributi e termine per la realizzazione dell'iniziativa 1. Il contributo e' concesso con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio di cui alla legge regionale 7/2000, nei limiti delle risorse disponibili. 2. La concessione del contributo agli enti pubblici e' disposta, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. 3. La concessione del contributo a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e' disposta, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002, sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. 4. Il decreto di concessione stabilisce i termini di inizio e fine lavori, nonche' il termine e le modalita' per la presentazione della rendicontazione; sono ammesse proroghe ai termini di inizio e fine lavori purche' motivate e presentate prima della scadenza dello stesso, comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, e' disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. 6. Dalla data del decreto di concessione decorrono 24 mesi per la realizzazione dell'iniziativa, fatta salva motivata richiesta preventiva di proroga per un periodo massimo di sei mesi. Art. 10. Erogazione del contributo 1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, l'erogazione del contributo concesso agli enti pubblici per l'esecuzione di lavori avviene previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. 2. Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002, il contributo concesso a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 per l'esecuzione di lavori, e' erogato per una quota pari al cinquanta per cento del suo ammontare previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori. 3. Per le iniziative non comportanti la realizzazione di lavori ai sensi della legge regionale 14/2002, nel caso di contributi alle imprese i contributi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, in misura non superiore al settanta per cento dell'importo totale, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Regione. 4. Per le iniziative non comportanti la realizzazione di lavori ai sensi della legge regionale 14/2002, nel caso di contributi a soggetti privati diversi da quelli di cui al comma 3, i contributi possono essere erogati in via anticipata, previa prestazione di idonee garanzie patrimoniali, in misura non superiore al settanta per cento dell'importo totale. Art. 11. Variazioni dell'iniziativa 1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazione dell'iniziativa debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, al Servizio competente in materia di turismo per l'eventuale approvazione da rilasciare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso. 2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione della stessa. Art. 12. Presentazione della rendicontazione 1. Il soggetto beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 9, comma 4. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non puo' essere superiore a 30 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo. 2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, per un periodo massimo di sessanta giorni. 3. La rendicontazione e' presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC indicato dal Servizio competente in materia di turismo nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC. Art. 13. Rendicontazione del contributo 1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei soggetti beneficiari e' presentata secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000; ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. 2. I soggetti beneficiari aventi natura di impresa possono presentare la rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. 3. Per la rendicontazione della spesa gli enti pubblici presentano ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, sono richiesti, altresi', i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati. 4. I soggetti di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000 rientranti tra i soggetti beneficiari del contributo di cui al presente regolamento, presentano a titolo di rendiconto, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo. 5. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilita' delle spese medesime. 6. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Art. 14. Liquidazione dei contributi 1. I contributi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del Servizio competente in materia di turismo. 2. Il termine di liquidazione dei contributi e' sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 13, comma 6. 3. L'erogazione dei contributi e' sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000. Art. 15. Revoca e rideterminazione del contributo 1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure: a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda o integralmente successivi al termine ultimo di rendicontazione della spesa; b) nel caso in cui gli interventi per i quali il contributo e' stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 4; c) qualora in sede di rendicontazione sia accertato il mancato conseguimento delle finalita' dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 2; d) se, a seguito dell'attivita' istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' nel caso in cui la spesa stessa risulti inferiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, come risultante dal decreto di concessione; e) non si riscontri la veridicita' del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; f) se risulti violato il vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000. 2. La violazione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non e' stato rispettato. 3. Il Servizio competente in materia di turismo comunica tempestivamente al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione o di rideterminazione del contributo. 4. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalita' di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000. Art. 16. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'articolo 44 delle legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento il Servizio competente in materia di turismo puo' disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Art. 17. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e dalla legge regionale 14/2002. Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. (Omissis). Visto: il Presidente: Serracchiani