Allegato 
 
Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalita' per la
  concessione  di  contributi  a  operatori  economici,  associazioni
  sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per
  la realizzazione, l'ampliamento o il  ripristino  di  allestimenti,
  strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi  destinati  o
  da   destinare   allo   svolgimento   di   pratiche   sportive   ed
  escursionistiche all'aria aperta, ai sensi  dell'articolo  69  bis,
  della legge regionale 9 dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina  delle
  politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita'  del
  territorio  regionale,  nonche'  modifiche  a  leggi  regionali  in
  materia di turismo e attivita' produttive). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo  69
bis,  comma  1,  della  legge  regionale  9  dicembre  2016,  n.   21
(Disciplina  delle  politiche  regionali  nel  settore  turistico   e
dell'attrattivita' del  territorio  regionale,  nonche'  modifiche  a
leggi regionali in materia  di  turismo  e  attivita'  produttive)  i
criteri e le modalita' per la concessione di contributi  a  operatori
economici, associazioni sportive, enti pubblici  e  enti  privati  di
promozione  turistica,  per  la  realizzazione,  l'ampliamento  o  il
ripristino  di  allestimenti,  strutture  e  percorsi   gestiti   dai
beneficiari medesimi destinati o da  destinare  allo  svolgimento  di
pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta. 
 
                               Art. 2. 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento, gli operatori economici, le associazioni  sportive,  gli
enti  pubblici  e  gli  enti  privati  di  promozione  turistica  che
realizzano le iniziative di cui all'articolo 3 nel  territorio  della
Regione Friuli Venezia  Giulia,  purche'  si  tratti  di  soggetti  e
attivita' diversi  da  quelli  previsti  a  favore  del  Club  alpino
italiano (CAI) nel Friuli Venezia  Giulia,  nonche'  da  quelli  gia'
previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese. 
 
                               Art. 3. 
 
             Iniziative finanziabili e spese ammissibili 
 
    1. Sono ammesse a contributo le iniziative per la  realizzazione,
l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture  e  percorsi
destinati o da destinare allo svolgimento  di  pratiche  sportive  ed
escursionistiche all'aria aperta; per  ampliamento  e  ripristino  si
intende anche l'adeguamento, la ristrutturazione  e  la  manutenzione
straordinaria dei locali e degli arredi esterni adibiti o da  adibire
al servizio di strutture e percorsi destinati  o  da  destinare  allo
svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta. 
    2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1,  sono  ammesse
le seguenti spese sostenute a partire dal giorno successivo a  quello
di presentazione della domanda, per: 
      a) l'acquisto e l'installazione  di  attrezzature  tecnologiche
finalizzate all'avvio e allo svolgimento dell'attivita'; 
      b)  l'acquisto  e  la  posa  in  opera  di  arredi  esterni   e
attrezzature per attivita' all'aria aperta, nonche' per la  messa  in
sicurezza dei percorsi dedicati all'escursionismo. 
    3. Nel caso in  cui  le  iniziative  finanziabili  riguardino  la
realizzazione di opere,  sono  ammesse  le  spese  di  progettazione,
generali e di collaudo nonche' i contributi previdenziali dovuti  per
legge e l'IVA qualora l'imposta sia  indetraibile  e  rappresenti  un
costo per il beneficiario. 
    4. Sono, altresi', ammissibili le spese connesse all'attivita' di
certificazione di cui all'articolo 41 bis della  legge  regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto  di  accesso),  nell'importo  massimo  di
1.000 euro. 
    5.  Le  spese  ammissibili  possono  comprendere  eventuali  dazi
doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al  bene
acquistato, con l'esclusione  di  qualsiasi  ricarico  per  le  spese
generali. 
 
                               Art. 4. 
 
                       Vincolo di destinazione 
 
    1. Il beneficiario del contributo  e'  tenuto  a  rispettare  gli
obblighi previsti dagli articoli 32 e 32 bis  della  legge  regionale
7/2000. 
    2. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 5 della  legge  regionale
7/2000, il beneficiario avente natura  di  impresa  ha  l'obbligo  di
mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di  tre  anni
dalla data di conclusione dell'iniziativa. 
    3. Il mancato rispetto degli obblighi  relativi  al  mantenimento
del vincolo di destinazione,  comporta  l'applicazione  dell'articolo
15, comma 1, lettera f) e comma 2. 
    4. Ai sensi dell'articolo 45 della  legge  regionale  7/2000,  il
beneficiario privato attesta annualmente, secondo quanto previsto dal
provvedimento di concessione, il  rispetto  dell'obbligo  di  cui  ai
commi 1 e 2 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di  notorieta'
rese ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 445/2000 e soggette alla verifica  prevista  dal  medesimo
decreto. 
 
                               Art. 5. 
 
          Intensita' di aiuto e limiti di spesa ammissibili 
 
    1. L'intensita' del contributo concedibile  e'  pari  al  70  per
cento della spesa  ammissibile,  comunque  determinata  nella  misura
massima pari a 100.000 euro. 
    2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda  e'
pari a 5.000 euro. 
    3. La spesa di cui all'articolo 3, comma 4, non e'  computata  ai
fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2. 
    4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano
ammissibili spese  inferiori  al  limite  di  cui  al  comma  2  sono
archiviate  e  dell'archiviazione  e'  data  tempestiva  notizia   al
soggetto beneficiario. 
 
                               Art. 6. 
 
         Regime di aiuto applicabile e cumulo dei contributi 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento sono  concessi  in
osservanza del regolamento (UE) della Commissione,  del  18  dicembre
2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013. 
    2. Fermo restando quanto previsto all'articolo  1,  paragrafo  2,
del regolamento (UE) 1407/2013, sono  esclusi  dall'applicazione  del
regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attivita' e le  tipologie  di
aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1,  di  tale  regolamento
comunitario, richiamati nell'allegato A al presente regolamento. 
    3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013: 
      a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a  una
medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo  2,
paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una  medesima
«impresa unica», non puo' superare  200.000  euro  nell'arco  di  tre
esercizi finanziari; 
      b) la concessione dell'incentivo e' subordinata al rilascio  di
una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  resa  ai  sensi
dell'articolo  47,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o,
se ricorre la fattispecie di cui all'articolo  2,  paragrafo  2,  del
regolamento  (UE)  1407/2013,  dall'impresa  unica,   a   norma   del
regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis  durante
i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario  in
corso. 
    4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento  europeo
di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi. 
    5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1407/2013, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili  con  aiuti  di
Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai  sensi  del
presente  regolamento,  se  tale  cumulo  comporta   il   superamento
dell'intensita'  di  aiuto  o  dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati
fissati,  per  le  specifiche  circostanze  di  ogni  caso,   in   un
regolamento d'esenzione per categoria o  in  una  decisione  adottata
dalla Commissione. 
    6. Il soggetto istante e' tenuto  a  dichiarare,  all'atto  della
domanda,  nell'eventuale  fase  di  concessione  e  nella  successiva
rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti. 
    7. Nel caso in cui l'intervento  benefici  di  altre  contributi,
l'importo degli stessi  viene  detratto  dall'ammontare  della  spesa
riconosciuta ammissibile a contributo. 
 
                               Art. 7. 
 
              Presentazione delle domande di contributo 
 
    1.  Le  domande  di  contributo  sono  presentate   al   Servizio
competente in materia di  turismo.  Con  decreto  del  Direttore  del
Servizio turismo, reso disponibile sul sito internet  della  Regione,
sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati. 
    2. Le domande di cui al comma 1  sono  presentate,  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a  partire  dalle  ore
10.00 del giorno previsto quale  termine  iniziale  di  presentazione
delle domande da apposito avviso emanato dal Servizio  competente  in
materia di turismo e  pubblicato  sul  sito  internet  della  Regione
all'indirizzo www.regione.fvg.it nell'apposita  sezione  dedicata  al
turismo, sino alle ore 12.00 del giorno previsto quale termine finale
di presentazione delle domande dal medesimo avviso. 
    3.  Le  domande  di  contributo  sono  presentate  esclusivamente
mediante posta elettronica certificata, (PEC), all'indirizzo  di  PEC
indicato nell'avviso di cui al comma 2  e  sono  redatte  secondo  lo
schema pubblicato sul sito  internet  della  Regione  Friuli  Venezia
Giulia  unitamente  all'avviso  medesimo.  La   data   e   l'ora   di
presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di
ricezione  della  PEC  espressa  in  hh:mm:ss  attestate   dal   file
«daticert.xlm» di certificazione del messaggio generato  dal  sistema
in allegato alla PEC  e  contenente  le  informazioni  relative  alla
ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa. 
    4. Le domande  si  considerano  validamente  presentate  se  sono
sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante e corredate
della documentazione richiesta oppure con firma autografa del  legale
rappresentante  apposta  sulla  versione  cartacea,   successivamente
scansionata, e inviata tramite  PEC  corredata  della  documentazione
richiesta,  unitamente  a  un  documento   d'identita'   del   legale
rappresentante in corso di validita'. 
    5. Le domande di cui al comma 1 sono corredate,  in  particolare,
della seguente documentazione: 
      a) relazione analitica delle iniziative per le quali si  chiede
il contributo sottoscritta dal  legale  rappresentante  del  soggetto
richiedente; 
      b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono
sostenere,  redatto  in  base  alle  tipologie  di   spesa   indicate
all'articolo 3, comma 2; 
      c) copia dei preventivi riferiti alle spese  che  si  intendono
effettuare; 
      d)   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, atta
a comprovare il rispetto della  normativa  relativa  agli  aiuti  «de
minimis» di cui al regolamento (UE) della Commissione, 1407/2013,  di
cui all'articolo 6; 
      e) dichiarazione relativa  al  titolo  di  proprieta'  o  altro
titolo   relativo   alla   disponibilita'   dell'immobile    riferito
all'oggetto dell'intervento, al fine  del  rispetto  del  vincolo  di
destinazione; 
      f)  in  caso  di  enti  pubblici,   deliberazione   dell'organo
competente con cui si autorizza la  presentazione  della  domanda  di
contributo; 
      g)  dichiarazione  indicante  gli  eventuali  altri  contributi
richiesti o ottenuti dallo Stato  o  da  altri  soggetti  pubblici  o
privati per la stessa opera e per il medesimo intervento; 
      h) fotocopia del documento di identita', in corso di validita',
del richiedente. 
 
                               Art. 8. 
 
                      Procedimento contributivo 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma  4,  della
legge  regionale  7/2000,  i  contributi   sono   concessi   mediante
procedimento  a  sportello  in  cui  e'   previsto   lo   svolgimento
dell'istruttoria  delle  domande  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione. 
    2. Il responsabile dell'istruttoria verifica  la  sussistenza  di
tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per  la  tipologia
di   interventi,   effettuando,   ove   necessario,   gli   opportuni
accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione
integrativa. 
    3. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine non superiore  a  trenta
giorni per provvedere. 
    4. Il procedimento e' archiviato d'ufficio e il responsabile  del
procedimento ne  da'  tempestiva  comunicazione  al  richiedente  nei
seguenti casi: 
      a) la domanda per accedere ai contributi e'  presentata  al  di
fuori dei termini previsti dall'articolo 7 comma 2; 
      b) la domanda non e' redatta in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 7; 
      c) la domanda non e' redatta secondo le modalita' previste  nel
relativo schema di domanda e l'irregolarita' non e' sanabile; 
      d) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione  o
integrazione della domanda decorre inutilmente; 
      e)   per   rinuncia   intervenuta   prima   dell'adozione   del
provvedimento di concessione. 
    5. Le domande per le quali non  sia  intervenuta  la  concessione
entro la chiusura dell'anno solare  di  presentazione  delle  domande
medesime, sono archiviate  d'ufficio  e  dell'archiviazione  e'  data
tempestiva comunicazione al richiedente. 
    6. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale  adozione
del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli  istanti  i
motivi  che  ostano   all'accoglimento   della   domanda   ai   sensi
dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000. 
 
                               Art. 9. 
 
Concessione  dei  contributi   e   termine   per   la   realizzazione
                           dell'iniziativa 
 
    1. Il contributo  e'  concesso  con  decreto  del  direttore  del
Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni  dalla
data di presentazione della domanda, fatte salve le  sospensioni  del
procedimento istruttorio di cui  alla  legge  regionale  7/2000,  nei
limiti delle risorse disponibili. 
    2. La concessione del contributo agli enti pubblici e'  disposta,
in via definitiva, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31
maggio 2002, n. 14 (Disciplina  organica  dei  lavori  pubblici),  su
istanza  del  legale  rappresentante   che   contenga,   oltre   alla
descrizione dell'opera  da  realizzare,  un  quadro  economico  e  un
cronoprogramma  comprensivo  delle  fasi  di   progettazione   e   di
esecuzione dei lavori. 
    3. La concessione del contributo a soggetti diversi da quelli  di
cui al comma 2 e' disposta, in via definitiva, ai sensi dell'articolo
59 della legge regionale 14/2002, sulla  base  di  elaborati  tecnici
progettuali di adeguato approfondimento. 
    4. Il decreto di concessione stabilisce i  termini  di  inizio  e
fine lavori, nonche' il termine e le modalita' per  la  presentazione
della rendicontazione; sono ammesse proroghe ai termini di  inizio  e
fine lavori purche' motivate e presentate prima della scadenza  dello
stesso, comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 
    5. Qualora le risorse disponibili non  consentano  di  finanziare
integralmente  l'ultima  domanda   finanziabile,   e'   disposta   la
concessione parziale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  con
riserva  di  integrazione  con  le  eventuali  risorse  sopravvenute.
Ulteriori risorse che si  rendano  disponibili  nel  corso  dell'anno
possono essere utilizzate per le domande non finanziate  per  carenza
di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. 
    6. Dalla data del decreto di concessione decorrono 24 mesi per la
realizzazione  dell'iniziativa,  fatta   salva   motivata   richiesta
preventiva di proroga per un periodo massimo di sei mesi. 
 
                              Art. 10. 
 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. Ai sensi  dell'articolo  57  della  legge  regionale  14/2002,
l'erogazione  del  contributo  concesso  agli   enti   pubblici   per
l'esecuzione di lavori avviene previa  richiesta,  sulla  base  della
progressione della spesa, in relazione alle  obbligazioni  giuridiche
assunte, certificate  dal  responsabile  del  procedimento  dell'ente
beneficiario. 
    2. Ai sensi dell'articolo 60 della legge  regionale  14/2002,  il
contributo concesso a soggetti diversi da quelli di cui  al  comma  1
per l'esecuzione  di  lavori,  e'  erogato  per  una  quota  pari  al
cinquanta per cento del  suo  ammontare  previa  presentazione  della
documentazione comprovante l'inizio dei lavori. 
    3. Per le iniziative non comportanti la realizzazione  di  lavori
ai sensi della legge regionale 14/2002, nel caso di  contributi  alle
imprese i contributi possono essere  erogati  in  via  anticipata  ai
sensi dell'articolo 39, comma 2, della  legge  regionale  7/2000,  in
misura non superiore  al  settanta  per  cento  dell'importo  totale,
previa presentazione da parte del soggetto beneficiario  di  apposita
fideiussione bancaria o assicurativa  di  importo  almeno  pari  alla
somma da erogare maggiorata degli  interessi  e  redatta  secondo  il
modello  reso  disponibile  in  allegato  allo  schema  di   domanda,
pubblicato sul sito internet della Regione. 
    4. Per le iniziative non comportanti la realizzazione  di  lavori
ai sensi della legge regionale 14/2002,  nel  caso  di  contributi  a
soggetti privati diversi da quelli di cui al comma  3,  i  contributi
possono essere erogati  in  via  anticipata,  previa  prestazione  di
idonee garanzie patrimoniali, in misura non superiore al settanta per
cento dell'importo totale. 
 
                              Art. 11. 
 
                     Variazioni dell'iniziativa 
 
    1.  I  beneficiari  del  contributo  sono  tenuti  all'esecuzione
dell'iniziativa conformemente alle  voci  di  spesa  e  agli  importi
ammessi a  contributo.  Le  proposte  di  variazione  dell'iniziativa
debitamente motivate e accompagnate da una  sintetica  relazione  che
evidenzia  e  motiva   gli   scostamenti   previsti   rispetto   alle
caratteristiche   originarie   dell'iniziativa,    sono    comunicate
tempestivamente   mediante   richiesta   sottoscritta   dal    legale
rappresentante del soggetto beneficiario, al Servizio  competente  in
materia di turismo per l'eventuale approvazione da  rilasciare  entro
sessanta giorni dal ricevimento della  comunicazione  stessa,  e  non
comportano  in  alcun  modo  la  rideterminazione  in   aumento   del
contributo concesso. 
    2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi  originari  o
l'impianto  complessivo  dell'iniziativa  ammessa  a   incentivazione
ovvero costituire una modifica  sostanziale  nei  contenuti  o  nelle
modalita' di esecuzione della stessa. 
 
                              Art. 12. 
 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1.  Il  soggetto   beneficiario   presenta   la   rendicontazione
attestante  le  spese  sostenute  entro  il  termine   indicato   nel
provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 9,  comma  4.  Il
termine indicato nel provvedimento di  concessione  non  puo'  essere
superiore  a  30  mesi  decorrenti  dalla  data  di  concessione  del
contributo. 
    2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga
del termine di presentazione  della  rendicontazione,  se  presentata
prima della scadenza del termine stesso, per un  periodo  massimo  di
sessanta giorni. 
    3. La rendicontazione e' presentata mediante PEC all'indirizzo di
PEC indicato dal  Servizio  competente  in  materia  di  turismo  nel
provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del
termine di presentazione della rendicontazione della spesa,  fa  fede
la data e l'ora di ricezione della PEC. 
 
                              Art. 13. 
 
                   Rendicontazione del contributo 
 
    1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei soggetti
beneficiari e' presentata secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo
III, della legge regionale 7/2000; ai fini  della  rendicontazione  i
beneficiari presentano copia non autenticata della documentazione  di
spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una
dichiarazione del beneficiario stesso  attestante  la  corrispondenza
della documentazione prodotta agli originali. 
    2. I  soggetti  beneficiari  aventi  natura  di  impresa  possono
presentare la rendicontazione della spesa ai sensi  dell'articolo  41
bis della legge regionale 7/2000. 
    3.  Per  la  rendicontazione  della  spesa  gli   enti   pubblici
presentano ai sensi dell'articolo 42 della  legge  regionale  7/2000,
una  dichiarazione  sottoscritta  dal  funzionario  responsabile  del
procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o  di
servizio, che attesti che l'attivita' per  la  quale  l'incentivo  e'
stato erogato e' stata realizzata  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative  che   disciplinano   la   materia   e   delle   condizioni
eventualmente poste nel decreto di concessione; nel caso di incentivi
per la realizzazione di opere pubbliche, sono richiesti, altresi',  i
certificati  di  collaudo  o  di  regolare  esecuzione   regolarmente
approvati. 
    4. I soggetti di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000
rientranti tra i  soggetti  beneficiari  del  contributo  di  cui  al
presente  regolamento,  presentano  a  titolo  di   rendiconto,   con
esclusione dei contributi  per  spese  di  investimento  relative  ad
immobili,   soltanto   l'elenco   analitico   della    documentazione
giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a  mezzo
di un apposito  controllo  disposto  dall'ufficio  regionale  che  ha
concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato  presentano  il
rendiconto  esclusivamente  in  relazione  all'utilizzo  delle  somme
percepite a titolo di incentivo. 
    5. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese
da rendicontare, ivi compresi gli anticipi, dal giorno  successivo  a
quello di presentazione della  domanda  di  contributo  ed  entro  il
termine ultimo di rendicontazione della spesa. I  pagamenti  relativi
alle spese rendicontate effettuati prima  della  presentazione  della
domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione,
determinano l'inammissibilita' delle spese medesime. 
    6. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni
per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 
 
                              Art. 14. 
 
                     Liquidazione dei contributi 
 
    1.  I  contributi  sono  liquidati  a  seguito  dell'esame  della
rendicontazione entro il termine di novanta giorni  decorrenti  dalla
data di ricevimento  della  rendicontazione  medesima  da  parte  del
Servizio competente in materia di turismo. 
    2. Il termine  di  liquidazione  dei  contributi  e'  sospeso  in
pendenza del termine di cui all'articolo 13, comma 6. 
    3. L'erogazione dei contributi e' sospesa nei casi  di  cui  agli
articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 15. 
 
              Revoca e rideterminazione del contributo 
 
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  decadenza
dall'articolo  75  del  decreto  del  Presidente   della   Repubblica
445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo e'  revocato
a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure: 
      a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano
integralmente di data  anteriore  a  quella  di  presentazione  della
domanda   o   integralmente   successivi   al   termine   ultimo   di
rendicontazione della spesa; 
      b) nel caso in cui gli interventi per i quali il contributo  e'
stato  concesso  non  siano  realizzati  entro  i  termini   previsti
dall'articolo 9, comma 4; 
      c) qualora in sede di rendicontazione sia accertato il  mancato
conseguimento delle finalita'  dell'iniziativa  ammessa  a  incentivo
ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei  contenuti  o  nelle
modalita' di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata  e
quella oggetto del provvedimento di concessione,  come  da  eventuale
variazione approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 2; 
      d)   se,   a   seguito   dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione,  l'ammontare   della   spesa   ammissibile   risulta
inferiore al limite di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' nel  caso
in cui la spesa stessa risulti inferiore al sessanta per cento  della
spesa ammissibile, come risultante dal decreto di concessione; 
      e)  non  si  riscontri  la  veridicita'  del  contenuto   delle
dichiarazioni rese in base  alla  vigente  normativa  in  materia  di
dichiarazioni sostitutive, salvo quanto  previsto  dall'articolo  71,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      f) se risulti violato  il  vincolo  di  destinazione  ai  sensi
dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000. 
    2. La violazione del vincolo di destinazione di cui  all'articolo
32 bis della legge regionale 7/2000 comporta la rideterminazione  del
contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo  non  e'
stato rispettato. 
    3.  Il  Servizio  competente  in  materia  di  turismo   comunica
tempestivamente al beneficiario l'avvio del  procedimento  di  revoca
del  provvedimento  di  concessione   o   di   rideterminazione   del
contributo. 
    4. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle  somme
erogate,  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  49  della  legge
regionale 7/2000. 
 
                              Art. 16. 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 44 delle  legge  regionale  7/2000,  in
qualsiasi momento il Servizio competente in materia di  turismo  puo'
disporre, anche a  campione,  ispezioni  e  controlli,  e  richiedere
l'esibizione dei  documenti  originali  in  relazione  ai  contributi
concessi, allo scopo di  verificare  lo  stato  di  attuazione  degli
interventi,  il  rispetto  degli  obblighi  previsti   dal   presente
regolamento e  la  veridicita'  delle  dichiarazioni  e  informazioni
prodotte dal beneficiario. 
 
                              Art. 17. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le norme stabilite dalla legge  regionale  n.  7/2000  e
dalla legge regionale 14/2002. 
 
                              Art. 18. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione  Friuli
Venezia Giulia. 
(Omissis). 
 
                                  Visto: il Presidente: Serracchiani