Art. 5 
 
                        Modalita' di vendita 
 
  1.  Il  pane  fresco  e'  venduto  entro  ventiquattro  ore   dalla
conclusione  del  processo  produttivo  in   scaffali   riservati   e
contrassegnati dalla dicitura «pane fresco». 
  2. Il pane conservato e' posto in vendita confezionato, in scaffali
separati dal  pane  fresco  e  contrassegnati  dalla  dicitura  «pane
conservato»  e  riporta  lo  stato  e  il  metodo  di   conservazione
utilizzato, il luogo di origine o di provenienza dell'impasto  e  del
prodotto, la data di produzione, la ragione sociale  del  produttore,
nonche' le eventuali modalita' di conservazione e di consumo. 
  3. Il prodotto intermedio di panificazione e' commercializzato gia'
confezionato e riporta sulla confezione le indicazioni  previste  dal
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109  (Attuazione  della
direttiva  89/395/CEE  e  della  direttiva   89/396/CEE   concernenti
l'etichettatura, la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari),  ivi  comprese  le  modalita'  di  conservazione  e   di
utilizzo. 
  4.  L'impresa  che  provvede  alla  lievitazione,  alla  cottura  o
completamento di cottura, ovvero alla sola cottura o completamento di
cottura del prodotto di cui al comma 3, e' tenuta ad esporre in  modo
visibile  nei  propri  locali  l'avviso  che   la   stessa   provvede
esclusivamente alle fasi di cottura o di completamento di cottura. 
  5. Il prodotto di cui al comma 4 e' posto in  vendita  in  scaffali
separati dal pane fresco  ed  eventualmente  coincidenti  con  quelli
dedicati al pane  conservato,  contrassegnati  dalla  dicitura  «pane
ottenuto da cottura di impasti» e riporta lo stato  e  il  metodo  di
conservazione utilizzato,  il  luogo  di  origine  o  di  provenienza
dell'impasto e del  prodotto,  la  data  di  produzione,  la  ragione
sociale del produttore. 
  6. Al processo di completamento di  cottura  di  pane  parzialmente
cotto, surgelato e non, si applicano le disposizioni dell'articolo  1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante  norme  per  la  revisione
della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane,  a
norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio  1994,  n.  146).  Nel
caso di prodotto surgelato, l'etichetta dovra' riportare  inoltre  le
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia  di  prodotti
alimentari surgelati. 
  7. Il pane, ed il prodotto  di  cui  al  comma  4,  ottenuti  dalla
miscelazione di diversi tipi di sfarinati, compresi quelli  miscelati
con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta
alla denominazione di pane della specificazione del vegetale  da  cui
proviene la farina impiegata, secondo quanto disposto all'articolo  2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998. 
  8. Qualora nella produzione del pane siano  impiegati,  oltre  agli
sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti  alimentari,
la denominazione di vendita deve  essere  completata  dalla  menzione
dell'ingrediente utilizzato e,  nel  caso  di  piu'  ingredienti,  di
quello  o  di  quelli   caratterizzanti   secondo   quanto   disposto
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del
1998. 
  9. Fermo restando quanto previsto dal decreto  legislativo  n.  109
del  1992,  nonche'  dalla  normativa  in  materia  di  igiene  degli
alimenti, e' fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre
di apposite attrezzature per la  vendita  dello  stesso,  distinte  e
separate da altri generi alimentari. E' consentita la vendita di pane
sfuso in aree pubbliche,  nelle  costruzioni  stabili  e  nei  negozi
mobili, purche' l'esercente sia dotato di apposite  attrezzature  per
l'esposizione,  con  idonee  caratteristiche  igienico-sanitarie.  In
assenza di tali attrezzature e' consentita solo la  vendita  di  pane
preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.