Allegato Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonche' per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa. (Omissis). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la determinazione, concessione ed erogazione ai comuni e alle unioni territoriali intercomunali (Unioni), di contributi in conto capitale e a fondo perduto per la realizzazione o il potenziamento di centraline a biomasse legnose, nonche' per la realizzazione o l'estensione delle relative reti di teleriscaldamento, ai sensi dell'art. 4, commi da 11 a 17 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), al fine di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, secondo le priorita' e le misure individuate dal Piano energetico regionale (PER), previsto dall'art. 5, comma 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti). 2. Ai sensi del comma 1, sono finanziabili i seguenti interventi: a) la realizzazione di nuovi allacciamenti su reti di teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse; b) l'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse, compresi i nuovi allacciamenti; c) il potenziamento di centraline a biomasse esistenti, nonche' la realizzazione o ampliamento delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti; d) l'installazione di centraline a biomasse, nonche' la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti; e) la progettazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d). Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) centralina a biomassa: caldaia, alimentata in maniera manuale o automatica, con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all'utenza ed all'ambiente, compresi tutti i componenti necessari al corretto funzionamento; b) biomasse: combustibili indicati dalla parte quinta, allegato X, parte II, Sezione 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); c) teleriscaldamento: la distribuzione di energia termica in forma di fluido termovettore da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento/raffrescamento di spazi e per la fornitura di acqua calda sanitaria; d) rete di teleriscaldamento: qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; e) tecnico abilitato: soggetto iscritto agli specifici ordini e collegi professionali e abilitato, ai sensi della legislazione vigente, alla progettazione di edifici e impianti; f) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per il monitoraggio e la raccolta di dati, anche mediante dispositivi territorialmente distanti dall'impianto, dotato di sistema di allarme in caso di emergenza; g) allacciamento: tratto di tubazione che dalla rete primaria raggiunge lo scambiatore di calore da collocare a servizio dell'edificio, compresa la componentistica necessaria al suo corretto funzionamento. Art. 3. Requisiti dei beneficiari 1. Possono presentare domanda di contributo: a) i Comuni; b) le Unioni per se' stesse e in nome e per conto dei singoli Comuni di cui al punto a). 2. Per ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 2, i richiedenti possono presentare una sola domanda di contributo relativa ad un solo intervento identificato da un codice unico di progetto (CUP). Art. 4. Cumulabilita' con altri contributi pubblici 1. Il cumulo dei contributi e' ammissibile a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti non superi la spesa totale dell'intervento oggetto della domanda di contributo. Art. 5. Ammontare dei contributi 1. Il contributo e' assegnato nei limiti delle disponibilita' finanziarie stanziate sul bilancio regionale. 2. Il contributo e' concesso nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile, entro i seguenti limiti massimi, escluse le spese di progettazione: a) € 100.000, per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 1 comma 2, lettera a); b) € 250.000, per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b); c) € 450.000, per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d). 3. Le spese di progettazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), sono ammesse a contributo al 100 per cento. 4. Non sono ammessi a contributo gli interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore a € 15.000. Art. 6. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute, relative alle seguenti voci: a) opere, forniture e materiali, necessari all'esecuzione dell'intervento, nonche' oneri per la sicurezza; b) installazione e posa in opera di forniture e materiali; c) opere edili, solo se strettamente connesse alla tipologia di intervento e inserite nel quadro economico dell'opera; d) progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva, riferite all'intervento oggetto della domanda di contributo; e) spese tecniche generali e di collaudo ai sensi dell'art. 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); f) accantonamenti di legge, imprevisti, fondo incentivante e spese di gara; g) l'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario, nella misura in cui non sia recuperatile. 2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese devono: a) essere indicate nella domanda di contributo; b) essere riferite ad un intervento i cui lavori siano iniziati successivamente alla presentazione della domanda; c) essere connesse all'intervento finanziato; d) essere intestate all'ente proponente; e) essere conformi alla normativa nazionale e regionale; f) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili, aventi forza probante equivalente e di data successiva a quella di presentazione della domanda; g) non essere gia' state rendicontate in altre pratiche contributive. 3. Non sono ammissibili a contributo le spese relative: a) all'acquisto di terreni o di edifici, funzionali agli interventi da attuare, nonche' quelle connesse all'acquisto medesimo; b) all'acquisto di beni usati; c) alla manutenzione ordinaria; d) ai contributi in natura; e) le spese riconducibili ad interventi diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 2; f) le spese per le quali il beneficiario abbia gia' fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali, nazionali o comunitarie, fermo restando quanto disposto dall'art. 4. Capo II Disposizioni procedurali Art. 7. Presentazione della domanda 1. Le domande di contributo sono inoltrate, a pena di inammissibilita', secondo il modello di cui all'allegato A: a) dalle ore 12.00 del 15 gennaio alle ore 12.00 del 31 marzo di ogni anno. Qualora uno dei termini scada in un giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Per motivate esigenze, le date potranno essere modificate con decreto del Direttore del servizio competente, almeno quindici giorni prima della data di inizio del termine per la presentazione; b) per via telematica, esclusivamente tramite il sistema FEGC (Front end generalizzato contributivo) disponibile sul sito istituzionale della Regione, utilizzando le Linee guida per la compilazione della domanda on line, disponibili sul sito istituzionale stesso; c) dal legale rappresentante dell'ente o da altro soggetto autorizzato, previa autenticazione con una delle modalita' previste dall'art. 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalita' riportate nelle linee guida di cui alla lettera b). La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 2. Le domande di contributo sono corredate dalla seguente documentazione: a) copia del documento di identita', in corso di validita', del richiedente ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenuta nella domanda; b) copia del provvedimento con cui l'ente richiedente si impegna: 1) a cofinanziare la spesa non coperta dal contributo; 2) a realizzare l'opera oggetto del contributo; c) studio di fattibilita' dell'intervento contenente le seguenti informazioni minime: 1) relazione tecnico illustrativa con l'identificazione dello stato di fatto e l'identificazione dello stato di progetto; 2) quadro economico della spesa; 3) cronoprogramma. d) nel caso in cui il progetto riguardi la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c): 1) dichiarazione di un tecnico abilitato circa la compatibilita' dell'intervento oggetto della domanda di contributo, con le opere esistenti; 2) copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere esistenti. Art. 8. Istruttoria delle domande 1. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonche' la completezza della relativa domanda. 2. Al momento della presentazione della domanda, devono sussistere i seguenti requisiti generali di ammissibilita': a) la correttezza e la completezza formale della domanda ai sensi del presente regolamento; b) l'intervento non deve essere stato avviato, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000; c) il bene oggetto dell'intervento e il sedime sul quale il medesimo insiste, devono essere nella disponibilita' del richiedente; d) il rispetto delle disposizioni relative alla cumulabilita' dei contributi. 3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 7/2000. 4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 3 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente. Art. 9. Graduatoria delle domande 1. I contributi sono assegnati nella misura prevista all'art. 5 con il procedimento a graduatoria e nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge, con le priorita' indicate al comma 2. 2. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo, si applica il seguente ordine di priorita' decrescente: a) le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a); b) le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b); c) le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c); d) le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera d). 3. Ai fini della graduatoria delle domande relative a ciascuna tipologia di intervento di cui al comma 2, la priorita' e' attribuita sulla base della data e dell'ora di inoltro telematico della domanda, tramite il sistema di gestione on line delle domande FEGC. 4. Al termine delle verifiche istruttorie, sono approvati: a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo; b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo; c) l'elenco delle domande finanziate in base alle risorse disponibili. 5. La graduatoria scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stata approvata. 6. Le domande utilmente collocate in graduatoria, ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili nell'anno di approvazione della stessa, sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione delle eventuali risorse stanziate nell'anno successivo. 7. La domanda utilmente collocata in graduatoria ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, e' accolta nei limiti possibili, a condizione che l'Ente richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile dell'istruttoria, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio comunale, della spesa eccedente tale contributo. 8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, le relative disposizioni si applicano alla domanda collocata in graduatoria nella posizione immediatamente successiva. 9. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo, il Comune beneficiario trasmette al Servizio competente, la dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata. 10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda di contributo, dandone comunicazione all'ente richiedente. Art. 10. Concessione ed erogazione 1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. 2. La concessione del contributo e' disposta sulla base della documentazione prevista dall'art. 7, comma 2, nonche' della dichiarazione di accettazione del contributo di cui all'art. 9, commi 7 e 9. 3. L'erogazione del contributo e' disposta ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 14/2002; 4. L'erogazione del saldo avverra' previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori. Art. 11. Varianti al progetto 1. I beneficiari dei contributi possono apportare varianti al progetto dell'intervento finanziato, a condizione di mantenerne la finalita' per la quale e' stato assegnato il contributo, fermo restando che le eventuali maggiori spese conseguenti a tali varianti non potranno essere coperte da incrementi del contributo concesso. Art. 12. Termini e proroghe 1. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento devono essere conclusi entro i tre anni successivi alla data del decreto di concessione del contributo salvo proroghe di cui al comma 3. 2. Il termine di conclusione degli interventi e' attestato dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. 3. L'istanza motivata di proroga del termine di ultimazione dei lavori o del termine di rendicontazione della spesa e' presentata al Servizio competente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine. La proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi per il termine di ultimazione dei lavori e di sei mesi per il termine di rendicontazione della spesa. Art. 13. Rendicontazione 1. Ai fini della rendicontazione della spesa gli enti beneficiari presentano al Servizio competente, entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo, che comunque non potra' superare i dodici mesi dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori relativi all'intervento finanziato, la seguente documentazione: a) la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000, attestante che l'attivita', per la quale il contributo e' stato erogato, e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione e con indicazione della spesa totale sostenuta dall'Ente; b) il certificato di regolare esecuzione o di collaudo ed il relativo provvedimento con cui l'Ente lo ha approvato; 2. Il contributo concesso e' ridotto in misura proporzionale alla spesa rendicontata ritenuta ammissibile, a condizione che siano stati raggiunti gli obiettivi e le finalita' del progetto finanziato e sia stata, comunque, conseguita la funzionalita' dell'intervento realizzato. Art. 14. Decadenza 1. Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi: a) inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dai decreti di concessione del contributo e di proroga dei termini; b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalita' del progetto finanziato. 2. La decadenza dal contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate, ai sensi della legge regionale n. 7/2000. CAPO III Disposizioni transitorie e finali Art. 15. Controlli 1. L'Amministrazione regionale ha facolta' di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell'art. 42, comma 3 della legge regionale n. 7/2000. Art. 16. Norma transitoria 1. Per l'anno 2017, le domande di contributo sono presentate dal trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento. Qualora uno dei termini scada in un giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Art. 17. Modifica della modulistica 1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del direttore del Servizio competente. Art. 18. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alle leggi regionali 7/2000 e 14/2002 e alle altre leggi vigenti in materia. Art. 19. Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi e regolamenti richiamati nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani