Allegato 
 
Regolamento per la concessione dei  contributi  di  cui  all'art.  4,
  commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n.  25
  (Legge di stabilita' 2017)  per  l'installazione  di  centraline  a
  biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonche' per la
  realizzazione delle  relative  reti  di  teleriscaldamento,  o  per
  l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a  biomassa
  o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate  da
  centraline a biomassa. 
 
    (Omissis). 
 
                               Capo I 
                        Disposizioni generali 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la determinazione, concessione ed erogazione  ai  comuni  e  alle
unioni territoriali intercomunali (Unioni), di  contributi  in  conto
capitale e a fondo perduto per la realizzazione o il potenziamento di
centraline  a  biomasse  legnose,  nonche'  per  la  realizzazione  o
l'estensione delle  relative  reti  di  teleriscaldamento,  ai  sensi
dell'art. 4, commi da 11 a 17 della legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 25 (Legge di stabilita' 2017), al fine  di  promuovere  l'utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili, secondo le priorita' e le misure
individuate dal Piano energetico regionale (PER), previsto  dall'art.
5, comma 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n.  19  (Norme  in
materia di energia e distribuzione dei carburanti). 
    2. Ai sensi del comma 1, sono finanziabili i seguenti interventi: 
      a)  la  realizzazione  di  nuovi  allacciamenti  su   reti   di
teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse; 
      b)  l'estensione  di  reti   di   teleriscaldamento   esistenti
alimentate da centraline a biomasse, compresi i nuovi allacciamenti; 
      c) il potenziamento di centraline a biomasse esistenti, nonche'
la   realizzazione   o   ampliamento   delle   relative    reti    di
teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti; 
      d)  l'installazione  di  centraline  a  biomasse,  nonche'   la
realizzazione delle relative reti di  teleriscaldamento,  compresi  i
nuovi allacciamenti; 
      e) la progettazione degli interventi di cui  alle  lettere  a),
b), c) e d). 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a)  centralina  a  biomassa:  caldaia,  alimentata  in  maniera
manuale o  automatica,  con  biomasse  combustibili,  il  cui  calore
prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo
cede  all'utenza  ed  all'ambiente,  compresi  tutti   i   componenti
necessari al corretto funzionamento; 
      b) biomasse: combustibili indicati dalla parte quinta, allegato
X, parte II, Sezione 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152
(Norme in materia ambientale); 
      c) teleriscaldamento: la distribuzione di  energia  termica  in
forma di fluido termovettore da una o piu' fonti di produzione  verso
una  pluralita'  di  edifici  o  siti  tramite  una  rete,   per   il
riscaldamento/raffrescamento di spazi e per  la  fornitura  di  acqua
calda sanitaria; 
      d)  rete  di  teleriscaldamento:  qualsiasi  infrastruttura  di
trasporto dell'energia termica da una  o  piu'  fonti  di  produzione
verso una pluralita' di edifici o siti di  utilizzazione,  realizzata
prevalentemente  su  suolo  pubblico,  finalizzata  a  consentire   a
chiunque interessato, nei  limiti  consentiti  dall'estensione  della
rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia
termica per il riscaldamento di spazi, per processi di lavorazione  e
per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; 
      e) tecnico abilitato: soggetto iscritto agli specifici ordini e
collegi  professionali  e  abilitato,  ai  sensi  della  legislazione
vigente, alla progettazione di edifici e impianti; 
      f) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per il
monitoraggio e  la  raccolta  di  dati,  anche  mediante  dispositivi
territorialmente distanti dall'impianto, dotato di sistema di allarme
in caso di emergenza; 
      g) allacciamento: tratto di tubazione che dalla  rete  primaria
raggiunge  lo  scambiatore  di  calore  da   collocare   a   servizio
dell'edificio, compresa la componentistica necessaria al suo corretto
funzionamento. 
 
                               Art. 3. 
                      Requisiti dei beneficiari 
 
    1. Possono presentare domanda di contributo: 
      a) i Comuni; 
      b) le Unioni per se' stesse e in nome e per conto  dei  singoli
Comuni di cui al punto a). 
    2. Per ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'art.  1,
comma 2,  i  richiedenti  possono  presentare  una  sola  domanda  di
contributo relativa ad un solo intervento identificato da  un  codice
unico di progetto (CUP). 
 
                               Art. 4. 
             Cumulabilita' con altri contributi pubblici 
 
    1. Il cumulo dei contributi e' ammissibile a  condizione  che  il
valore complessivo dei  finanziamenti  non  superi  la  spesa  totale
dell'intervento oggetto della domanda di contributo. 
 
                               Art. 5. 
                      Ammontare dei contributi 
 
    1. Il contributo e' assegnato  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie stanziate sul bilancio regionale. 
    2. Il contributo e' concesso nella misura del 70 per cento  della
spesa ammissibile, entro i seguenti limiti massimi, escluse le  spese
di progettazione: 
      a)  €  100.000,  per  l'esecuzione  dei  lavori  relativi  agli
interventi di cui all'art. 1 comma 2, lettera a); 
      b)  €  250.000,  per  l'esecuzione  dei  lavori  relativi  agli
interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b); 
      c)  €  450.000,  per  l'esecuzione  dei  lavori  relativi  agli
interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d). 
    3. Le spese di progettazione di cui all'art. 1, comma 2,  lettera
e), sono ammesse a contributo al 100 per cento. 
    4. Non sono ammessi a contributo  gli  interventi  la  cui  spesa
ammissibile risulti inferiore a € 15.000. 
 
                               Art. 6. 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a contributo  le  spese  sostenute,  relative
alle seguenti voci: 
      a)  opere,  forniture  e  materiali,  necessari  all'esecuzione
dell'intervento, nonche' oneri per la sicurezza; 
      b) installazione e posa in opera di forniture e materiali; 
      c) opere edili, solo se strettamente connesse alla tipologia di
intervento e inserite nel quadro economico dell'opera; 
      d) progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva, riferite
all'intervento oggetto della domanda di contributo; 
      e) spese tecniche generali e di collaudo ai sensi dell'art. 56,
comma 2 della legge regionale  31  maggio  2002,  n.  14  (Disciplina
organica dei lavori pubblici); 
      f) accantonamenti di legge, imprevisti,  fondo  incentivante  e
spese di gara; 
      g) l'IVA  definitivamente  sostenuta  dal  beneficiario,  nella
misura in cui non sia recuperatile. 
    2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese devono: 
      a) essere indicate nella domanda di contributo; 
      b) essere riferite ad un intervento i cui lavori siano iniziati
successivamente alla presentazione della domanda; 
      c) essere connesse all'intervento finanziato; 
      d) essere intestate all'ente proponente; 
      e) essere conformi alla normativa nazionale e regionale; 
      f)  essere  comprovate  da  fatture  quietanzate  o  da   altri
documenti contabili, aventi forza  probante  equivalente  e  di  data
successiva a quella di presentazione della domanda; 
      g)  non  essere  gia'  state  rendicontate  in  altre  pratiche
contributive. 
    3. Non sono ammissibili a contributo le spese relative: 
      a) all'acquisto  di  terreni  o  di  edifici,  funzionali  agli
interventi da attuare, nonche' quelle connesse all'acquisto medesimo; 
      b) all'acquisto di beni usati; 
      c) alla manutenzione ordinaria; 
      d) ai contributi in natura; 
      e) le spese riconducibili ad interventi diversi  da  quelli  di
cui all'art. 1, comma 2; 
      f) le spese per le quali il beneficiario abbia gia'  fruito  di
altre  misure  di  sostegno  finanziario   regionali,   nazionali   o
comunitarie, fermo restando quanto disposto dall'art. 4. 
 
                               Capo II 
                      Disposizioni procedurali 
 
                               Art. 7. 
                     Presentazione della domanda 
 
    1.  Le  domande  di  contributo  sono  inoltrate,   a   pena   di
inammissibilita', secondo il modello di cui all'allegato A: 
      a) dalle ore 12.00 del 15 gennaio alle ore 12.00 del  31  marzo
di ogni anno. Qualora uno dei termini scada in un giorno festivo,  e'
prorogato di diritto al giorno seguente  non  festivo.  Per  motivate
esigenze,  le  date  potranno  essere  modificate  con  decreto   del
Direttore del servizio competente, almeno quindici giorni prima della
data di inizio del termine per la presentazione; 
      b) per via telematica, esclusivamente tramite il  sistema  FEGC
(Front  end  generalizzato   contributivo)   disponibile   sul   sito
istituzionale della  Regione,  utilizzando  le  Linee  guida  per  la
compilazione  della   domanda   on   line,   disponibili   sul   sito
istituzionale stesso; 
      c) dal legale rappresentante  dell'ente  o  da  altro  soggetto
autorizzato, previa autenticazione con una delle  modalita'  previste
dall'art. 65, comma 1, lettera b) del  decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82  Codice  dell'amministrazione  digitale,   secondo   le
modalita' riportate nelle linee guida di  cui  alla  lettera  b).  La
domanda si considera  sottoscritta  e  inoltrata,  al  termine  della
compilazione  e  del  caricamento  degli  allegati,  all'atto   della
convalida finale. 
    2.  Le  domande  di  contributo  sono  corredate  dalla  seguente
documentazione: 
      a) copia del documento di identita', in corso di validita', del
richiedente ai  fini  della  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), contenuta nella domanda; 
      b) copia  del  provvedimento  con  cui  l'ente  richiedente  si
impegna: 
        1) a cofinanziare la spesa non coperta dal contributo; 
        2) a realizzare l'opera oggetto del contributo; 
      c)  studio  di  fattibilita'  dell'intervento   contenente   le
seguenti informazioni minime: 
        1) relazione tecnico illustrativa con l'identificazione dello
stato di fatto e l'identificazione dello stato di progetto; 
        2) quadro economico della spesa; 
        3) cronoprogramma. 
      d) nel caso in cui il progetto riguardi la realizzazione  degli
interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c): 
        1)  dichiarazione  di   un   tecnico   abilitato   circa   la
compatibilita' dell'intervento oggetto della domanda  di  contributo,
con le opere esistenti; 
        2) copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
delle opere esistenti. 
 
                               Art. 8. 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei presupposti
di fatto e  di  diritto  per  l'accesso  al  contributo,  nonche'  la
completezza della relativa domanda. 
    2.  Al  momento  della  presentazione   della   domanda,   devono
sussistere i seguenti requisiti generali di ammissibilita': 
      a) la correttezza e la completezza  formale  della  domanda  ai
sensi del presente regolamento; 
      b)  l'intervento  non  deve  essere  stato  avviato,  ai  sensi
dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000; 
      c) il bene oggetto dell'intervento e il  sedime  sul  quale  il
medesimo insiste, devono essere nella disponibilita' del richiedente; 
      d) il rispetto delle disposizioni relative  alla  cumulabilita'
dei contributi. 
    3. Nel caso  in  cui  la  domanda  sia  ritenuta  incompleta,  il
responsabile del procedimento  richiede  le  necessarie  integrazioni
fissando, per l'incombente,  un  termine  non  superiore  a  quindici
giorni, ai sensi dell'art.  7,  comma  1  della  legge  regionale  n.
7/2000. 
    4. Nel caso in cui la domanda sia  ritenuta  inammissibile  o  le
integrazioni richieste ai sensi del comma 3 non siano pervenute entro
il termine fissato,  il  responsabile  del  procedimento  dispone  il
rigetto della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente. 
 
                               Art. 9. 
                      Graduatoria delle domande 
 
    1. I contributi sono assegnati nella misura prevista  all'art.  5
con il procedimento a graduatoria e nei limiti  delle  disponibilita'
finanziarie previste dalla legge, con le priorita' indicate al  comma
2. 
    2. Ai fini  della  formazione  della  graduatoria  delle  domande
ammissibili a contributo, si applica il seguente ordine di  priorita'
decrescente: 
      a) le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma
2, lettera a); 
      b) le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma
2, lettera b); 
      c) le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma
2, lettera c); 
      d) le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma
2, lettera d). 
    3. Ai fini della graduatoria delle domande  relative  a  ciascuna
tipologia di intervento di cui al comma 2, la priorita' e' attribuita
sulla base della data e dell'ora di inoltro telematico della domanda,
tramite il sistema di gestione on line delle domande FEGC. 
    4. Al termine delle verifiche istruttorie, sono approvati: 
      a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo; 
      b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo; 
      c) l'elenco delle  domande  finanziate  in  base  alle  risorse
disponibili. 
    5. La graduatoria scade il 31  dicembre  dell'anno  successivo  a
quello in cui e' stata approvata. 
    6.  Le  domande  utilmente  collocate  in  graduatoria,  ma   non
finanziate per esaurimento delle  risorse  disponibili  nell'anno  di
approvazione della  stessa,  sono  considerate  prioritarie  ai  fini
dell'assegnazione  delle  eventuali   risorse   stanziate   nell'anno
successivo. 
    7.  La  domanda  utilmente  collocata  in  graduatoria   ma   non
totalmente finanziabile  a  causa  dell'insufficiente  disponibilita'
finanziaria, e' accolta nei limiti possibili, a condizione che l'Ente
richiedente presenti, entro il  termine  assegnato  dal  responsabile
dell'istruttoria, una dichiarazione di  accettazione  del  contributo
nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio comunale,
della spesa eccedente tale contributo. 
    8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, le  relative
disposizioni si applicano alla domanda collocata in graduatoria nella
posizione immediatamente successiva. 
    9. Entro quindici giorni dalla ricezione della  comunicazione  di
assegnazione del contributo,  il  Comune  beneficiario  trasmette  al
Servizio competente, la dichiarazione di accettazione del  contributo
nella misura assegnata. 
    10. Decorso  inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma  9,  il
responsabile del procedimento dispone il  rigetto  della  domanda  di
contributo, dandone comunicazione all'ente richiedente. 
 
                              Art. 10. 
                      Concessione ed erogazione 
 
    1. Il procedimento di  concessione  del  contributo  si  conclude
entro centoventi giorni dalla scadenza del termine stabilito  per  la
presentazione delle domande. 
    2. La concessione del contributo e'  disposta  sulla  base  della
documentazione  prevista  dall'art.  7,  comma   2,   nonche'   della
dichiarazione di accettazione del contributo di cui all'art. 9, commi
7 e 9. 
    3. L'erogazione del contributo e' disposta ai sensi dell'art.  57
della legge regionale n. 14/2002; 
    4. L'erogazione  del  saldo  avverra'  previa  presentazione  del
certificato di ultimazione dei lavori. 
 
                              Art. 11. 
                        Varianti al progetto 
 
    1. I beneficiari dei contributi  possono  apportare  varianti  al
progetto dell'intervento finanziato, a condizione  di  mantenerne  la
finalita' per la  quale  e'  stato  assegnato  il  contributo,  fermo
restando che le eventuali maggiori spese conseguenti a tali  varianti
non potranno essere coperte da incrementi del contributo concesso. 
 
                              Art. 12. 
                         Termini e proroghe 
 
    1. Tutti gli interventi ammessi  a  finanziamento  devono  essere
conclusi entro i  tre  anni  successivi  alla  data  del  decreto  di
concessione del contributo salvo proroghe di cui al comma 3. 
    2. Il termine di conclusione degli interventi e' attestato  dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori. 
    3. L'istanza motivata di proroga del termine di  ultimazione  dei
lavori o del termine di rendicontazione della spesa e' presentata  al
Servizio competente, almeno sessanta giorni prima della scadenza  del
termine. La proroga puo' essere concessa una  sola  volta  e  per  un
periodo massimo di dodici mesi per  il  termine  di  ultimazione  dei
lavori e di sei mesi per il termine di rendicontazione della spesa. 
 
                              Art. 13. 
                           Rendicontazione 
 
    1. Ai fini della rendicontazione della spesa gli enti beneficiari
presentano al Servizio competente,  entro  il  termine  indicato  nel
decreto di  concessione  del  contributo,  che  comunque  non  potra'
superare i dodici mesi dalla data  di  rilascio  del  certificato  di
ultimazione  dei  lavori  relativi  all'intervento   finanziato,   la
seguente documentazione: 
      a) la dichiarazione di cui all'art.  42,  comma 1  della  legge
regionale n. 7/2000, attestante che  l'attivita',  per  la  quale  il
contributo e' stato erogato, e' stata realizzata nel  rispetto  delle
disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni
eventualmente poste nel decreto  di  concessione  e  con  indicazione
della spesa totale sostenuta dall'Ente; 
      b) il certificato di regolare esecuzione o di  collaudo  ed  il
relativo provvedimento con cui l'Ente lo ha approvato; 
    2. Il contributo concesso e' ridotto in misura proporzionale alla
spesa rendicontata ritenuta ammissibile, a condizione che siano stati
raggiunti gli obiettivi e le finalita' del progetto finanziato e  sia
stata,  comunque,   conseguita   la   funzionalita'   dell'intervento
realizzato. 
 
                              Art. 14. 
                              Decadenza 
 
    1. Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi: 
      a) inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite
dai decreti di concessione del contributo e di proroga dei termini; 
      b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalita'  del
progetto finanziato. 
    2. La decadenza dal contributo  comporta  la  restituzione  delle
somme eventualmente  erogate,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.
7/2000. 
 
                              CAPO III 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
                              Art. 15. 
                              Controlli 
 
    1. L'Amministrazione regionale ha facolta' di disporre  controlli
ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o  di  chiarimenti
al beneficiario, ai sensi dell'art. 42, comma 3 della legge regionale
n. 7/2000. 
 
                              Art. 16. 
                          Norma transitoria 
 
    1. Per l'anno 2017, le domande di contributo sono presentate  dal
trentesimo  ed  entro  il   sessantesimo   giorno   dalla   data   di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale  della  Regione  del  presente
regolamento. Qualora uno dei termini scada in un giorno  festivo,  e'
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 
 
                              Art. 17. 
                     Modifica della modulistica 
 
    1.  Alle  eventuali  modifiche  del  modello  della  domanda   di
contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede
con decreto del direttore del Servizio competente. 
 
                              Art. 18. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alle leggi regionali 7/2000 e 14/2002  e  alle  altre
leggi vigenti in materia. 
 
                              Art. 19. 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio  a  leggi  e  regolamenti  richiamati  nel  presente
regolamento si intende effettuato al testo  vigente  delle  medesime,
comprensivo   delle    modifiche    ed    integrazioni    intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 20. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
 
Visto, il Presidente: Serracchiani