Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per le finalita' previste dall'articolo 10 bis, comma  1,  della
legge regionale 17/2000, come inserito dall'articolo 1, comma  1,  e'
autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione
di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019,  a  valere  sulla
Missione n. 12 (Diritti sociali,  politiche  sociali  e  famiglia)  -
Programma n. 4 (Interventi  per  soggetti  a  rischio  di  esclusione
sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si  provvede
mediante storno di complessivi 20.000 euro, suddivisi in  ragione  di
10.000 euro per ciascuno degli anni  2018  e  2019,  a  valere  sulla
Missione n. 12 (Diritti sociali,  politiche  sociali  e  famiglia)  -
Programma n. 7 (Programmazione  e  governo  della  rete  dei  servizi
sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello  stato
di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.