Art. 19 Modifiche alla disciplina della SCIA. Modifiche all'art. 145 della legge regionale n. 65/2014 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 145 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «nei casi di cui all'art. 141, comma 5» sono soppresse. 2. Il comma 10 dell'art. 145 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «10. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente all'attestazione asseverata di cui all'art. 149, comma 1, comunica gli estremi dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure trasmette dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.».