Art. 20 Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 1. La rubrica dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituita dalla seguente: «Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA e nella CILA ». 2. Il comma 1 dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 134, comma 2, e all'art. 135, l'interessato richiede allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio. Tale istanza puo' essere presentata contestualmente alla SCIA. Ai fini dell'acquisizione di tali atti, lo sportello unico convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 , fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 ». 3. Il comma 2 dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 1. In caso di esito negativo di tale conferenza, la SCIA e' priva di effetti. Restano fermi i poteri di vigilanza di cui all'art. 146.». 4. Dopo il comma 2 dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla CILA di cui all'art. 136, comma 4, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.».