Art. 28 
 
Raccordo normativo. Modifiche all'art. 183 della legge  regionale  n.
                               65/2014 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 183 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «3.  Comportano  altresi'  la  corresponsione  di   un   contributo
commisurato alla sola incidenza degli  oneri  di  urbanizzazione  gli
interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art.  136,  comma
2, lettera a), e gli interventi di  restauro  di  cui  all'art.  136,
comma 2, lettera a-bis), ove  comportanti  aumento  della  superficie
utile  dell'immobile,  nonche'  i  mutamenti  di  destinazione  d'uso
eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi  in  cui
si  determini  un  incremento  dei  carichi   urbanistici.   Per   le
fattispecie di cui al presente comma, il  contributo  e'  determinato
dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 191, comma
6.».