Art. 28 Raccordo normativo. Modifiche all'art. 183 della legge regionale n. 65/2014 1. Il comma 3 dell'art. 183 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «3. Comportano altresi' la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 136, comma 2, lettera a), e gli interventi di restauro di cui all'art. 136, comma 2, lettera a-bis), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, nonche' i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo e' determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 191, comma 6.».