Art. 31 Raccordo normativo e adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 1. Alla lettera a) del comma 6, dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 , le parole: «comma 1, lettera b)», sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera e-bis)». 2. La lettera b) del comma 6 dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogata. 3. Alla lettera c) del comma 6, dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 , le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)». 4. Al comma 10 dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «secondo le norme degli strumenti della pianificazione urbanistica oppure dei regolamenti edilizi comunali, «sono soppresse. 5. Al comma 12 dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014, la parola: «e'» e' sostituita dalle seguenti: «puo' essere «, e le parole: «titolare del permesso di costruire «sono sostituite dalle seguenti: «soggetto avente titolo alla realizzazione dell'intervento medesimo».