Art. 31 
 
Raccordo normativo e adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta
  disciplina statale. Modifiche all'art. 191 della legge regionale n.
  65/2014 
 
  1. Alla lettera a) del comma 6, dell'art. 191 della legge regionale
n. 65/2014 , le parole: «comma 1, lettera b)», sono sostituite  dalle
seguenti: «comma 2, lettera e-bis)». 
  2. La lettera b) del comma 6 dell'art. 191 della legge regionale n.
65/2014 e' abrogata. 
  3. Alla lettera c) del comma 6, dell'art. 191 della legge regionale
n. 65/2014 , le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite  dalle
seguenti: «alla lettera a)». 
  4. Al comma 10 dell'art. 191 della legge regionale  n.  65/2014  le
parole:  «secondo  le  norme  degli  strumenti  della  pianificazione
urbanistica oppure dei regolamenti edilizi comunali, «sono soppresse. 
  5. Al comma 12 dell'art. 191 della legge regionale n.  65/2014,  la
parola: «e'» e' sostituita dalle  seguenti:  «puo'  essere  «,  e  le
parole: «titolare del permesso di costruire  «sono  sostituite  dalle
seguenti: «soggetto avente titolo alla realizzazione  dell'intervento
medesimo».