Art. 37 Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'art. 203 della legge regionale n. 65/2014. 1. Il comma 1 dell'art. 203 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «1. La mancata regolarizzazione della SCIA nel termine assegnato ai sensi dell'art. 145, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00. In caso di SCIA presentata per gli interventi di cui all'art. 134, comma 2, la sanzione e' di euro 1.000,00.». 2. Al comma 2 dell'art. 203 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «Il mancato deposito della ricevuta «sono sostituite dalle seguenti: «La mancata comunicazione degli estremi».