Art. 37 
 
Rideterminazione  della  sanzione  e  raccordo  normativo.  Modifiche
  all'art. 203 della legge regionale n. 65/2014. 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 203 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La mancata regolarizzazione della SCIA nel termine assegnato ai
sensi dell'art. 145, comma 8, comporta l'applicazione della  sanzione
pecuniaria di euro  516,00.  In  caso  di  SCIA  presentata  per  gli
interventi di cui all'art. 134, comma  2,  la  sanzione  e'  di  euro
1.000,00.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 203 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole: «Il mancato deposito della ricevuta  «sono  sostituite  dalle
seguenti: «La mancata comunicazione degli estremi».