Art. 4 Modifiche alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 65/2014 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli «e dopo la parola: «b)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 2, lettera a)». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli» e dopo la parola: «c)» sono inserite le seguenti: «, e 136, comma 2, lettera a-bis), non comportanti frazionamento delle unita' immobiliari». 3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli» e dopo la parola: «a)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 1, lettera b)». 4. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli «e la parola: «c)» e' eliminata e sono inserite le seguenti: «b) e 136, comma 2, lettera a),». 5. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014 e' inserita la seguente: «a-bis) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), comportanti frazionamento delle unita' immobiliari;». 6. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli» e dopo la parola «e)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 2, lettera a-ter)».