Art. 43 Introduzione delle limitazioni all'attivita' edilizia. Modifiche all'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 1. Alla fine della rubrica dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014». 2. Il comma 1 dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato. 3. Dopo il comma 2 dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'art. 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25.». 4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente: «2-ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b), b-bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2-bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresi' ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2.».