Art. 52 Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni. Inserimento dell'art. 249-bis nella legge regionale n. 65/2014 1. Dopo l'art. 249 della legge regionale n. 65/2014 , e' inserito il seguente: «Art. 249-bis (Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni). - 1. In caso di commissioni per il paesaggio di cui all'art. 153 istituite in forma associata, l'ente locale provvede alla nomina dei componenti entro centoventi giorni dalla data di decorrenza dell'esercizio associato. 2. Fino alla nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio istituite in forma associata ai sensi del comma 1, continuano ad operare le singole commissioni comunali precedentemente nominate dai comuni per i territori di competenza. Dalla data di nomina dei membri della commissione per il paesaggio in forma associata paesaggistica associata cessano di operare le singole commissioni dei comuni; i rispettivi componenti decadono a tale data.».