Art. 52 
 
Disposizioni transitorie in caso di  nomina  di  commissione  per  il
  paesaggio in  forma  associata.  Decadenza  delle  commissioni  dei
  singoli comuni. Inserimento dell'art. 249-bis nella legge regionale
  n. 65/2014 
 
  1. Dopo l'art. 249 della legge regionale n. 65/2014 ,  e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 249-bis  (Disposizioni  transitorie  in  caso  di  nomina  di
commissione per il paesaggio  in  forma  associata.  Decadenza  delle
commissioni dei singoli comuni). - 1. In caso di commissioni  per  il
paesaggio di cui all'art. 153 istituite in  forma  associata,  l'ente
locale provvede alla nomina dei componenti  entro  centoventi  giorni
dalla data di decorrenza dell'esercizio associato. 
  2. Fino  alla  nomina  dei  componenti  delle  commissioni  per  il
paesaggio  istituite  in  forma  associata  ai  sensi  del  comma  1,
continuano ad operare le singole commissioni comunali precedentemente
nominate dai comuni per i territori  di  competenza.  Dalla  data  di
nomina dei  membri  della  commissione  per  il  paesaggio  in  forma
associata paesaggistica  associata  cessano  di  operare  le  singole
commissioni dei comuni;  i  rispettivi  componenti  decadono  a  tale
data.».