Art. 6 Clausola di neutralita' finanziaria 1. Quanto disposto dalla presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, siano essi diretti o indiretti, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2010 in materia di rientro da eventuali disavanzi di gestione da parte delle ATC.