Art. 6 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1.  Quanto  disposto  dalla  presente  legge  non  comporta   oneri
aggiuntivi a carico del bilancio  regionale,  siano  essi  diretti  o
indiretti, anche in considerazione di  quanto  previsto  dalla  legge
regionale n. 3/2010 in materia di rientro da eventuali  disavanzi  di
gestione da parte delle ATC.