Art. 11 
 
           Misure per il potenziamento degli strumenti di 
            contrasto all'evasione dei tributi regionali 
 
  1. Con decorrenza dall'esercizio 2018 del  bilancio  di  previsione
finanziario  2017-2019  e'  istituito  nella  missione  20  (Fondi  e
accantonamenti), programma  20.03  (Altri  fondi)  il  fondo  per  il
potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione  dei  tributi
regionali. Il fondo e' alimentato  con  l'accantonamento  dell'1  per
cento dell'ammontare del maggior gettito  effettivamente  riscosso  a
seguito delle attivita'  di  accertamento  e  di  quelle  conseguenti
finalizzate alla riscossione coattiva dei  tributi  regionali  e  del
gettito effettivamente riscosso a seguito dei  procedimenti  relativi
all'applicazione  di  sanzioni  amministrative  di  competenza  della
Regione. 
  2. Il fondo e' destinato all'acquisto di attrezzature  di  ufficio,
di supporti e servizi informatici, alle spese per la manutenzione  ed
a quelle per la frequenza del personale a corsi di  formazione  e  di
aggiornamento, all'acquisto di  testi  e  riviste  anche  digitali  e
all'erogazione di compensi incentivanti per i dipendenti regionali. 
  3. Con propria deliberazione, da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  la  Giunta
regionale  approva  il  regolamento  di  attuazione,   individua   la
percentuale di maggior gettito da destinare a  compensi  incentivanti
per il personale e il personale avente  diritto  e  ne  stabilisce  i
criteri di attribuzione. 
  4. Al prelievo di somme dai fondi di cui al  comma  1  si  provvede
mediante provvedimento amministrativo.