Art. 11 Misure per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali 1. Con decorrenza dall'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e' istituito nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) il fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali. Il fondo e' alimentato con l'accantonamento dell'1 per cento dell'ammontare del maggior gettito effettivamente riscosso a seguito delle attivita' di accertamento e di quelle conseguenti finalizzate alla riscossione coattiva dei tributi regionali e del gettito effettivamente riscosso a seguito dei procedimenti relativi all'applicazione di sanzioni amministrative di competenza della Regione. 2. Il fondo e' destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici, alle spese per la manutenzione ed a quelle per la frequenza del personale a corsi di formazione e di aggiornamento, all'acquisto di testi e riviste anche digitali e all'erogazione di compensi incentivanti per i dipendenti regionali. 3. Con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione, individua la percentuale di maggior gettito da destinare a compensi incentivanti per il personale e il personale avente diritto e ne stabilisce i criteri di attribuzione. 4. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.