Art. 13 Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani 1. E' costituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo pari a un valore massimo di euro 24.500.000,00 per favorire investimenti tramite accordi di programma con gli enti locali e per la concessione di garanzie su finanziamenti da parte delle imprese private, destinato a finanziare progetti di sviluppo turistico volti a promuovere l'attrattivita' dei territori montani, l'escursionismo e gli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilita' di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' articolato in un fondo di garanzia per il sostegno degli investimenti privati e in un fondo per favorire investimenti tramite accordi di programma con gli enti locali. 3. Sono autorizzati a richiedere il sostegno al fondo di garanzia esclusivamente i soggetti privati che operano nello stesso ambito territoriale oggetto degli appositi accordi di programma stipulati ai sensi del comma 1, con esclusione dei soggetti gia' destinatari di altre risorse regionali. 4. Alla copertura di quanto previsto dal presente articolo, si provvede tramite l'iscrizione in entrata nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019, al titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) delle somme di: a) euro 10.000.000,00 della liquidita' dovuta da Finpiemonte S.p.A., di cui all'allegato C) dell'art. 19, comma 3 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018); b) euro 10.000.000,00 provenienti dalle economie giacenti sui conti correnti di Finpiemonte S.p.A., non compresi nell'allegato C) di cui alla lettera a) ed individuati nell'allegato B) alla presente legge denominato «Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani». 5. Le somme di cui al comma 4 sono iscritte in spesa nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 in un apposito fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani. 6. Alla copertura di quanto previsto dal presente articolo si provvede,altresi', tramite la riduzione fino a euro 4.500.000,00 degli importi iscritti nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, rispettivamente per euro 3.000.000,00 a valere sul fondo per investimenti da destinare al turismo invernale e fino ad euro 1.500.000,00 a valere sul fondo investimenti per la stabilita' finanziaria. 7. L'iscrizione delle somme di cui ai commi 4 e 5 ed il prelievo dai fondi di cui ai commi 5 e 6 sono disposti dalla Giunta regionale con provvedimento amministrativo.