Art. 13 
 
       Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti 
             di sviluppo turistico dei territori montani 
 
  1. E' costituito presso Finpiemonte  S.p.A.  un  fondo  pari  a  un
valore  massimo  di  euro  24.500.000,00  per  favorire  investimenti
tramite accordi di programma con gli enti locali e per la concessione
di  garanzie  su  finanziamenti  da  parte  delle  imprese   private,
destinato  a  finanziare  progetti  di  sviluppo  turistico  volti  a
promuovere l'attrattivita' dei territori montani,  l'escursionismo  e
gli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilita' di
rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' articolato in un fondo di garanzia
per il sostegno degli investimenti privati e in un fondo per favorire
investimenti tramite accordi di programma con gli enti locali. 
  3. Sono autorizzati a richiedere il sostegno al fondo  di  garanzia
esclusivamente i soggetti privati che  operano  nello  stesso  ambito
territoriale oggetto degli appositi accordi di programma stipulati ai
sensi del comma 1, con esclusione dei soggetti  gia'  destinatari  di
altre risorse regionali. 
  4. Alla copertura di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  si
provvede tramite l'iscrizione in entrata nel bilancio  di  previsione
finanziario  2017-2019,  al  titolo  3   (Entrate   extratributarie),
tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) delle somme di: 
    a) euro 10.000.000,00  della  liquidita'  dovuta  da  Finpiemonte
S.p.A., di cui all'allegato C) dell'art.  19,  comma  3  della  legge
regionale 6 aprile 2016, n. 6  (Bilancio  di  previsione  finanziario
2016-2018); 
    b) euro 10.000.000,00 provenienti  dalle  economie  giacenti  sui
conti correnti di Finpiemonte S.p.A., non compresi  nell'allegato  C)
di cui alla lettera a) ed individuati nell'allegato B) alla  presente
legge denominato «Costituzione del  fondo  per  il  finanziamento  di
progetti di sviluppo turistico dei territori montani». 
  5. Le somme di cui al comma 4 sono iscritte in spesa nella missione
20 (Fondi  e  accantonamenti),  programma  20.03  (Altri  fondi)  del
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 in un apposito fondo per
il finanziamento di progetti  di  sviluppo  turistico  dei  territori
montani. 
  6. Alla copertura di  quanto  previsto  dal  presente  articolo  si
provvede,altresi', tramite la  riduzione  fino  a  euro  4.500.000,00
degli  importi  iscritti  nell'ambito  della  missione  20  (Fondi  e
accantonamenti),  programma  20.03  (Altri  fondi)  del  bilancio  di
previsione   finanziario   2017-2019,   rispettivamente   per    euro
3.000.000,00 a valere sul fondo  per  investimenti  da  destinare  al
turismo invernale e fino ad euro  1.500.000,00  a  valere  sul  fondo
investimenti per la stabilita' finanziaria. 
  7. L'iscrizione delle somme di cui ai commi 4 e 5  ed  il  prelievo
dai fondi di cui ai commi 5 e 6 sono disposti dalla Giunta  regionale
con provvedimento amministrativo.