Art. 14 Restituzione di economie su fondi giacenti presso Finpiemonte S.p.A. 1. Le economie sui fondi gia' trasferiti a Finpiemonte S.p.A., relative al finanziamento di interventi conclusi, ancora giacenti presso i fondi medesimi a seguito di rinunce, minori liquidazioni o rientri, sono restituite alla Regione previa apposita comunicazione da parte dell'ente strumentale stesso. 2. L'iscrizione delle somme di cui al comma 1 avviene con bilanciamento in entrata e in spesa nell'esercizio in cui le restituzioni si manifestano e l'utilizzo delle medesime in spesa e' autorizzato solo a seguito dell'avvenuto accertamento dell'entrata. 3. Le risorse restituite nell'esercizio 2017 sono iscritte in entrata nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e in spesa in un apposito fondo per il finanziamento di investimenti e accordi di programma, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 4. Le iscrizioni di cui al comma 3 non riguardano le economie gia' destinate con: a) l'allegato C) dell'art. 19, comma 3 della legge regionale n. 6/2016; b) l'art. 13, comma 4, lettera b) della presente legge; c) l'art. 10, comma 2 della presente legge. 5. L'iscrizione in entrata e in spesa delle risorse ed il prelievo dai fondi di cui al comma 3, sono disposti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento amministrativo.