Art. 14 
 
             Restituzione di economie su fondi giacenti 
                      presso Finpiemonte S.p.A. 
 
  1. Le economie sui fondi  gia'  trasferiti  a  Finpiemonte  S.p.A.,
relative al finanziamento di  interventi  conclusi,  ancora  giacenti
presso i fondi medesimi a seguito di rinunce, minori  liquidazioni  o
rientri, sono restituite alla Regione previa  apposita  comunicazione
da parte dell'ente strumentale stesso. 
  2.  L'iscrizione  delle  somme  di  cui  al  comma  1  avviene  con
bilanciamento  in  entrata  e  in  spesa  nell'esercizio  in  cui  le
restituzioni si manifestano e l'utilizzo delle medesime in  spesa  e'
autorizzato solo a seguito dell'avvenuto accertamento dell'entrata. 
  3. Le risorse  restituite  nell'esercizio  2017  sono  iscritte  in
entrata  nel  titolo  3  (Entrate  extratributarie),  tipologia   500
(Rimborsi e  altre  entrate  correnti)  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2017-2019  e  in  spesa  in  un  apposito  fondo  per  il
finanziamento di investimenti e  accordi  di  programma,  nell'ambito
della missione 20 (Fondi e accantonamenti),  programma  20.03  (Altri
fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
  4. Le iscrizioni di cui al comma 3 non riguardano le economie  gia'
destinate con: 
    a) l'allegato C) dell'art. 19, comma 3 della legge  regionale  n.
6/2016; 
    b) l'art. 13, comma 4, lettera b) della presente legge; 
    c) l'art. 10, comma 2 della presente legge. 
  5. L'iscrizione in entrata e in spesa delle risorse ed il  prelievo
dai fondi di cui al comma 3, sono disposti dalla Giunta regionale con
proprio provvedimento amministrativo.