Art. 16 Disposizioni per favorire l'estinzione delle comunita' montane 1. Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunita' montane disposto al capo IV della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (legge sulla montagna), la somma complessiva di euro 600.000,00 a valere sugli stanziamenti disposti sul capitolo 151888 della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione regionale 2017 e' destinata per euro 400.000,00 alle comunita' montane di cui all'art. 24, comma 1 della legge regionale n. 24/2016 e per euro 200.000,00 al saldo dei contributi regionali riconosciuti alle comunita' montane per la realizzazione di progetti integrati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2004, n. 41-11889 (legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 29. Ordine del giorno del Consiglio regionale n. 1058 del 9 settembre1999. Criteri per l'assegnazione delle risorse alle comunita' montane per l'anno 2004). 2. I criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla conclusione delle attivita' di liquidazione dichiarate dai commissari liquidatori.