Art. 16 
 
   Disposizioni per favorire l'estinzione delle comunita' montane 
 
  1. Al fine di favorire la conclusione del processo  di  superamento
delle comunita' montane disposto al capo IV della legge regionale  28
settembre 2012, n. 11 (Disposizioni  organiche  in  materia  di  enti
locali) in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale
14 marzo 2014, n. 3 (legge sulla montagna), la somma  complessiva  di
euro 600.000,00 a valere sugli  stanziamenti  disposti  sul  capitolo
151888 della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente), programma 09.07  (Sviluppo  sostenibile  territorio
montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del  bilancio  di
previsione regionale 2017  e'  destinata  per  euro  400.000,00  alle
comunita' montane di cui all'art. 24, comma 1 della  legge  regionale
n. 24/2016 e per euro 200.000,00 al saldo  dei  contributi  regionali
riconosciuti alle comunita' montane per la realizzazione di  progetti
integrati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo
2004, n. 41-11889 (legge regionale 2 luglio 1999,  n.  16,  art.  29.
Ordine  del  giorno  del  Consiglio   regionale   n.   1058   del   9
settembre1999.  Criteri  per  l'assegnazione   delle   risorse   alle
comunita' montane per l'anno 2004). 
  2. I criteri per il riparto delle risorse di cui al  comma  1  sono
definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle
esigenze connesse alla conclusione delle  attivita'  di  liquidazione
dichiarate dai commissari liquidatori.